| | | | Post: 448 Post: 448 | Utente Senior | | OFFLINE | |
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11/03/2011 21:02 | |
Lo scopo di questa riforma non è accellerare e rendere più efficiente il sistema giudiziario. La ratio che trapela (anche piuttosto palesemente) dalla lettura del Ddl Cost. è la volonta del Governo di rendere più controllabile la magistratura agendo su vari fronti e scardinandone l'indipendenza.
A tal fine si rendono i membri laici, graditi alle maggioranze parlamentari, la metà dei componenti degli organi di autogoverno della magistratura (art. 6-7), ciò consentirebbe alla maggioranza parlamentare, nominata dai capi-partito della coalizione che ha vinto le elezioni (ricordiamo che a seguito della L. elettorale 270/2005 i parlamentari sono nominati dai capi-partito) di avere una fortissima ingerenza nei procedimenti relativi ad assunzione, assegnazioni, trasferimenti e promozioni dei magistrati (art. 8), con ovvie conseguenze in ordine all'effettiva indipendenza della magistratura (che negli ordinamenti democratici serve da contraltare all'abuso dei poteri da parte dei politici che compongono il potere legislativo e l'esecutivo). Stesso discorso vale per la Corte di Disciplina (art. 9), la politica avrà un peso presumibilente maggiore (in quanto lo stesso presidente di tale Corte, e i due vicepresidenti sono essi stessi eletti tra i membri laici) della stessa magistratura per quanto concerne i procedimenti disciplinari.
L'art. 10 modifica l'attuale art. 106 della Cost. consentendo così la nomina anche elettiva di magistrati onorari (che non hanno cioè vinto il concorso, che è comunque garanzia di maggiore preparazione tecnica per il magistrato) anche per i membri dei collegi (oggi è possibile solo per le funzioni attribuite a giudici singoli, es.: giudice di pace), come già preconizzato in passato da Bossi.
L'art. 12 depotenzia enormemente i poteri di indagine e di esecuzione delle attività di polizia giudiziaria del Pm e del Giudice, in quanto mentre oggi questi dispongono direttamente della Polizia Giudiziaria (cd. dipendenza "funzionale", non burocratico-amministrativa) con la riforma il Pm se deve procedere ad un atto che richiede l'ausilio della forza pubblica deve chiedere prima la disponibilità di questa agli ufficiali di polizia secondo modalità disciplinate dalla legge (chissà cosa si inventeranno qui per non consentire ai Pm di avere gli strumenti necessari per lo svolgimento delle indagini).
Con l'art. 14 si consente al legislatore di intervenire con successiva legge ordinaria per impedire alla parte pubblica di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento (oggi possibile quando "nuove prove sono sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado ed esse appaiono decisive, cioè idonee, se fossero state scoperte prima a determinare una sentenza di condanna), con evidete deroga del principio di partà processuale tra accusa e difesa a forte vantaggio di quest'ultima (chiamiamolo "eccesso di garantismo").
Per i restanti artt. concernenti la resp. civile dei magistrati essa è già prevista dalla legge 117/88, evidentemente si modificano le norme costituzionali per ampliarne successivamente la portata.
Ora la mia domanda è, in un paese caratterizzato da un sistema giuridico estremamente garantista, in mano alle mafie, con un livello di corruzione superiore a quello della Tunisia di Ben Alì, con i magistrati in Calabria che trovano i Bazooka fuori la porta di casa, è davvero necessaria una riforma della giustizia che limiti ancora di più i poteri della magistratura in nome di un ulteriore garantismo e della privacy??? |