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Governo: Ordini professionali si riformino entro il 13 agosto 2012 o verranno aboliti.

Ultimo Aggiornamento: 12/12/2011 18:37
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08/12/2011 00:22
 
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www.fiscoetasse.com/approfondimenti/10595-riforma-delle-professioni-obbligata-entro-agosto-2...

ragazzi qui nelle novità a cui gli ordini dovranno conformarsi entro agosto 2012 e scritto in maniera esplicita:

ACCESSO LIBERO ALLA PROFESSIONE....

mo' questo, al paese mio, significa solo una cosa: addio esame di stato....

ora, passa che forse voglio leggere quello che voglio leggere....ma questo c'è scritto!!! [SM=g2725362]

voi che ne pensate....


sicuramente mi sto illudendo...lo so....però.....c'è quel però...... [SM=x43806]
08/12/2011 00:23
 
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Non credo assolutamente si arrivi alla cancellazione dell'esame di stato. Ma sono convinta che gli ordini faranno qualche riforma perchè da troppo tempo si spinge in tal senso. (Sperando che non ci inguaino ancora di più [SM=g2725401] )
[Modificato da Niña de Luna 08/12/2011 00:23]
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08/12/2011 00:33
 
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Re:
Principe__82, 08/12/2011 00.22:

http://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/10595-riforma-delle-professioni-obbligata-entro-agosto-2012.html

ragazzi qui nelle novità a cui gli ordini dovranno conformarsi entro agosto 2012 e scritto in maniera esplicita:

ACCESSO LIBERO ALLA PROFESSIONE....

mo' questo, al paese mio, significa solo una cosa: addio esame di stato....

ora, passa che forse voglio leggere quello che voglio leggere....ma questo c'è scritto!!! [SM=g2725362]

voi che ne pensate....


sicuramente mi sto illudendo...lo so....però.....c'è quel però...... [SM=x43806]


Riportiamo con attenzione il resto della notizia:
"gli ordini professionali saranno aboliti se non verrà rispettato il termine del 13 agosto 2012 per l’inserimento nei loro ordinamenti delle indicazioni previste dal decreto 138/2011 di Ferragosto e ribadite nella Legge di Stabilità 2012 approvata lo scorso novembre".

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08/12/2011 00:59
 
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certo sarebbe davvero stupendo!!!!!!
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08/12/2011 08:20
 
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io penso che l'esame (ahimè) non verrà abolito del tutto, altrimenti che senso avrebbe il tirocinio?
Certo potrebbe diventare un esame-farsa tipo quello per iscriversi nell'albo degli ingegneri (lo passano tutti)... però non so, finchè non arriva il 13 agosto 2012 non ci voglio credere, non mi voglio illudere!
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08/12/2011 09:30
 
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l'esame di abilitazione secondo me, purtroppo, resta, se no devono modificare l'art. 33 della costituzione.
[Modificato da antonioexanto80 08/12/2011 09:39]




Io perdono, ma non dimentico. Mai.
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08/12/2011 09:34
 
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Re:
.irly., 08/12/2011 08.20:

io penso che l'esame (ahimè) non verrà abolito del tutto, altrimenti che senso avrebbe il tirocinio?
Certo potrebbe diventare un esame-farsa tipo quello per iscriversi nell'albo degli ingegneri (lo passano tutti)... però non so, finchè non arriva il 13 agosto 2012 non ci voglio credere, non mi voglio illudere!

dopo i 18 mesi che lo fai, ti abiliti senza passare per l'esame.






Io perdono, ma non dimentico. Mai.
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08/12/2011 09:36
 
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anch'io penso che l'esame resti, ma quel LIBERO ACCESSO ALLA PROFESSIONE.....come faranno ad interpretarlo in termini restrittivi???
Bha...speriamo...
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08/12/2011 09:49
 
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Re:
Raffaele_23, 07/12/2011 20.31:

Comunque si parla di tirocinio e dei precedenti tre anni perchè nella manovra il riferimento non è soltanto agli avvocati ma a tutti le libere professioni (per esempio il tirocinio per i commercialisti fino a ieri durava effettivamente tre anni). Per l'esame di Stato non metteci speranza, è norma costituzionale.

lo so che andrebbe cambiata la norma costituzionale, ma allora che cosa accade?






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Re:
|Lyuba|, 06/12/2011 20.30:

Avvocati

Revisione Ordini - riduzione a 18 mesi il periodo di tirocinio forense - tariffe minime – formazione continua - polizza assicurativa – compenso del tirocinante


"Gli Albi professionali – si legge – avranno tempo sino al 13 agosto 2012 per adeguare i rispettivi ordinamenti all'eliminazione dei «riferimenti» alle tariffe minime, all'equo compenso del tirocinante, all'obbligo di formazione continua e alla polizza assicurativa (come già prevedeva la manovra di ferragosto, il Dl 138/2011 varato con la legge 148/2011). In caso contrario, però, le norme attuali decadranno automaticamente"


Accelerata la revisione degli Ordini
Lun. 5 - Poche righe – nell'ampio dossier della manovra – danno un'accelerata al riordino del sistema-Ordini. E, nell'incertezza delle ore successive al varo del decreto, introducono una ulteriore piccola novità all'accesso professionale. Ovvero, per gli avvocati si ridurrebbe da tre anni a 18 mesi il periodo di tirocinio forense.
Gli Albi professionali – si legge – avranno tempo sino al 13 agosto 2012 per adeguare i rispettivi ordinamenti all'eliminazione dei «riferimenti» alle tariffe minime, all'equo compenso del tirocinante, all'obbligo di formazione continua e alla polizza assicurativa (come già prevedeva la manovra di ferragosto, il Dl 138/2011 varato con la legge 148/2011). In caso contrario, però, le norme attuali decadranno automaticamente.
Nessuna abolizione immediata degli Ordini –come qualche categoria aveva paventato, alimentando il panico per qualche giorno – ma una "minaccia" di cancellazione "differita" se l'iter di adeguamento non troverà uno sbocco in tempi certi. A questo – ma sino all'ultimo nel testo la norma non si capito se sarebbe entrata – si aggiungerebbe la diminuzione del tirocinio degli avvocati, dagli attuali 3 anni a 18 mesi «per agevolare l'accesso dei giovani» fanno sapere dal ministero della Giustizia.

Il Sole 24 Ore

ma non sono tre, ma due!!!! [SM=x2217231]






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infatti abolirlo non si potrebbe costituzione alla mano
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08/12/2011 10:24
 
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Re:
Giubo, 08/12/2011 10.22:

infatti abolirlo non si potrebbe costituzione alla mano

http://www.edilportale.com/news/2011/08/normativa/professioni-presentato-disegno-di-legge-per-abolire-gli-ordini_23669_15.html
giu leggi qua e dimmi che ne pensi.


[Modificato da antonioexanto80 08/12/2011 10:24]




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Re: Re:
antonioexanto80, 08/12/2011 09.52:

ma non sono tre, ma due!!!! [SM=x2217231]






Contali bene!

Ti laurei ad ottobre... cominci a novembre... dopo 2 anni fai l'esame... nel frattempo che ti fanno sapere i risultati e che fai l'esame orale passa un altro anno.

2+1= 3 anni!

That's all.


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Re: Re: Re:
napulitanboy, 08/12/2011 11.12:




Contali bene!

Ti laurei ad ottobre... cominci a novembre... dopo 2 anni fai l'esame... nel frattempo che ti fanno sapere i risultati e che fai l'esame orale passa un altro anno.

2+1= 3 anni!

That's all.

mi credi?? nun sto capenn nient! [SM=g2725302] [SM=g2725302]






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08/12/2011 12:46
 
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Re: Re:
io non ci sto capendo tanto poichè l’art. 33 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale, il Governo Monti ha imposto un’accelerata al processo di revisione degli ordini professionali, prevedendo l’automatica decadenza delle norme attualmente vigenti a partire dal 13 agosto 2012, se entro quella data non saranno stati adottati i regolamenti governativi previsti per adeguare gli ordinamenti degli Albi professionali ai principi dettati dai provvedimenti legislativi adottati la scorsa estate 3

poi se via a veder la modifica reale dice : Art. 33
Soppressione limitazioni esercizio attivita' professionali
1. All'articolo 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, dopo le parole "sono abrogate con effetto
dall'entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma
5", e' aggiunto il seguente periodo: "e, in ogni caso, dalla data del
13 agosto 2012";
b) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: "2-bis. All'articolo 3,
comma 5, lett. c), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
le parole "la durata del tirocinio non potra' essere complessivamente
superiore a tre anni", sono sostituite dalle seguenti: "la durata del
tirocinio non potra' essere complessivamente superiore a diciotto


voi avete capito qualcosa?
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08/12/2011 12:52
 
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La pratica forense dura 24 mesi attualmente per norma di legge, non conta l'anno che serve per la correzione dei compiti: altrimenti, pensaci un po', la durata dipenderebbe da un fattore esogeno, visto che oggi possono impiegarci 9 mesi per correggerli, l'anno seguente 12!Semplicemente il SOLe24ore si riferisce solo agli avvocati, ma il testo della manovra abbassa il limite massimo del tirocinio. I medici continueranno a fare 3 mesi di tirocinio post-lauream, gli aspiranti avvocati faranno 18 mesi, i futuri commercialisti anche, perchè i loro praticantati duravano di più prima della manovra e quindi vengono ridotti. Dopo aver eseguito il tirocinio, l'esame di Stato resta, figuriamoci gli Ordini che reazione avrebbero...però, visto gli emendamenti contingentati, credo che l'art.33 passerà tranquillamente.
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08/12/2011 20:34
 
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la problematica è complessa. Intanto io credo che un mestiere non si impari in tre anni ma che ci si formi giorno per giorno. E comunque non è certo un esamino farsa di tre compitini che ti può dimostrare che sai fare questo lavoro.
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09/12/2011 11:24
 
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Re: Re: Re:
didola, 08/12/2011 12.46:

io non ci sto capendo tanto poichè l’art. 33 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale, il Governo Monti ha imposto un’accelerata al processo di revisione degli ordini professionali, prevedendo l’automatica decadenza delle norme attualmente vigenti a partire dal 13 agosto 2012, se entro quella data non saranno stati adottati i regolamenti governativi previsti per adeguare gli ordinamenti degli Albi professionali ai principi dettati dai provvedimenti legislativi adottati la scorsa estate 3

poi se via a veder la modifica reale dice : Art. 33
Soppressione limitazioni esercizio attivita' professionali
1. All'articolo 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, dopo le parole "sono abrogate con effetto
dall'entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma
5", e' aggiunto il seguente periodo: "e, in ogni caso, dalla data del
13 agosto 2012";
b) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: "2-bis. All'articolo 3,
comma 5, lett. c), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
le parole "la durata del tirocinio non potra' essere complessivamente
superiore a tre anni", sono sostituite dalle seguenti: "la durata del
tirocinio non potra' essere complessivamente superiore a diciotto


voi avete capito qualcosa?

continuo a non capirci nulla.






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09/12/2011 12:28
 
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Re: Re: Re:
L'art. 33 dl. 201/2011 va a modificare l'art. 10 comma 2 della legge 138/2011 e aggiunge il comma 2bis.

ART. 33 dl. 201/2011
Soppressione limitazioni esercizio attività professionali
1. All’articolo 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, dopo le parole “sono abrogate con effetto dall’entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5″, e’ aggiunto il seguente periodo: “e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012“;
b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: “2-bis. All’articolo 3, comma 5, lett. c), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole “la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a tre anni”, sono sostituite dalle seguenti: “la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a diciotto mesi“.

VA A MODIFICARE

ART. 10 comma 2 legge 138/2011
2. All'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali sono
abrogate con effetto dall'entrata in vigore del regolamento
governativo di cui al comma 5».(con la modifica qui si aggiunge: “e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012“)
(con la modifica qui si aggiunge un altro comma:“2-bis. All’articolo 3, comma 5, lett. c), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole “la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a tre anni”, sono sostituite dalle seguenti: “la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a diciotto mesi“.)


CHE A SUA VOLTA VA A MODIFICARE

ART. 3 dl. 138/2011 comma 5
lettera c) la disciplina del tirocinio per l'accesso alla professione
deve conformarsi a criteri che garantiscano l'effettivo svolgimento
dell'attivita' formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza
di assicurare il miglior esercizio della professione. Al tirocinante
dovra' essere corrisposto un equo compenso di natura indennitaria,
commisurato al suo concreto apporto. Al fine di accelerare l'accesso
al mondo del lavoro, la durata del tirocinio non potra' essere complessivamente superiore a tre anni (che con le suddette modifiche diventano 18 mesi) e potra' essere svolto, in presenza di una apposita convenzione quadro stipulata fra i Consigli Nazionali e il Ministero dell'Istruzione, Universita' e Ricerca, in
concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea di
primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Le
disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni
sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente;
(si aggiunge il suddetto 5bis)

Tutto questo casino per dire che l'unica certezza è che la pratica durerà al massimo 18 mesi?


Edit: art. 3 comma 5 (per intero e senza modifica):
Testo nascosto - clicca qui
[Modificato da |Lyuba| 09/12/2011 12:37]
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09/12/2011 12:32
 
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Re: Re: Re: Re:
|Lyuba|, 09/12/2011 12.28:

L'art. 33 dl. 201/2011 va a modificare l'art. 10 comma 2 della legge 138/2011 e aggiunge il comma 2bis.

ART. 33 dl. 201/2011
Soppressione limitazioni esercizio attività professionali
1. All’articolo 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, dopo le parole “sono abrogate con effetto dall’entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5″, e’ aggiunto il seguente periodo: “e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012“;
b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: “2-bis. All’articolo 3, comma 5, lett. c), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole “la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a tre anni”, sono sostituite dalle seguenti: “la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a diciotto mesi“.

VA A MODIFICARE

ART. 10 comma 2 legge 138/2011
2. All'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali sono
abrogate con effetto dall'entrata in vigore del regolamento
governativo di cui al comma 5».(con la modifica qui si aggiunge: “e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012“)
(con la modifica qui si aggiunge un altro comma:“2-bis. All’articolo 3, comma 5, lett. c), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole “la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a tre anni”, sono sostituite dalle seguenti: “la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a diciotto mesi“.)


CHE A SUA VOLTA VA A MODIFICARE

ART. 3 dl. 138/2011 comma 5
lettera c) la disciplina del tirocinio per l'accesso alla professione
deve conformarsi a criteri che garantiscano l'effettivo svolgimento
dell'attivita' formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza
di assicurare il miglior esercizio della professione. Al tirocinante
dovra' essere corrisposto un equo compenso di natura indennitaria,
commisurato al suo concreto apporto. Al fine di accelerare l'accesso
al mondo del lavoro, la durata del tirocinio non potra' essere complessivamente superiore a tre anni (che con le suddette modifiche diventano 18 mesi) e potra' essere svolto, in presenza di una apposita convenzione quadro stipulata fra i Consigli Nazionali e il Ministero dell'Istruzione, Universita' e Ricerca, in
concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea di
primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Le
disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni
sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente;
(si aggiunge il suddetto 5bis)

Tutto questo casino per dire che l'unica certezza è che la pratica durerà al massimo 18 mesi?


esatto.






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