Che ne pensate di un topic in cui ognuno di noi posta i casi più interessanti su cui lavora e la risolviamo isneiem? Così veniamo a sapere cose interessanti e lavoriamo in gruppo!
Comincio io.
Tizio notifica alla madre e alla sorella, Caia e Sempronia, atto di citazione per simulazione di un atto di compravendita avvenuto tra le due. Caia ha trasferito a Sempronia due fabbricati molto mal ridotti, contro un prezzo di 19,000 euro.
Tizio sostiene che: 1) la compravendita sia assolutamente simulata, poichè gli assegni emessi non sarebbero mai stati incassati; 2) in subordine sia relativamente simulato perchè il prezzo è irrisorio e comunque secondo l'art. 26 dpr 131/86 la compravendita di beni fra parenti in linea retta si presume donazione.
Posizione di Caia, la madre: il negozio non è assolutamente simulato perchè provo l'avvenuto incasso degli assegni; l'art. 26 riguarda SOLO il regime dell'imposta di registro e, comunque, è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non consente di provare l'avvenuto pagamento e, di conseguenza, far cadere la presunzione di liberalità.
Posizione di sempronia: ho pagato il prezzo e lo dimostro; il valore non è irrisorio perchè all'epoca ho acquistato dei ruderi. Nella denegata ipotesi di dichiarazione di nullità del contratto per simulazione, chiedo la restituzione delle somme pagate per abbattere e ricostruire i fabbricati, per indebito oggettivo.
Che ne pensate della soluzione? Credete che sia indebito oggettivo oppure potrebbe essere negoziorum gestio?
Altra questione: il terzo fratello, mevio, è litisconsorte necessario?
Io sono giunta ad una conclusione, qual è la vostra?