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AUMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO!

Ultimo Aggiornamento: 12/07/2011 01:23
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07/07/2011 16:03
 
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Grazie Tremonti . . .
La manovra finanziaria è in GU: scandaloso raddoppio del contributo unificato

L'articolo è rubricato "Disposizioni per l’efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie". Tra gli altri provvedimenti vi è anche l'ennesimo barbaro innalzamento (in materia di appalti ed espropriazioni) del contributo unificato giunto in materia di appalti a € 4.000,00.

Introdotto, ex novo, invece, il contributo unificato in materia di "previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, superiore al doppio dell’importo previsto dall’articolo 76", nella misura di € 37,00 (salvo per i giudizi in Cassazione per i quali resta applicabile la precedente normativa).

Eliminata l'esenzione per i "procedimenti esecutivi di consegna e rilascio" e per quelli di "separazione personale dei coniugi".

Innalzati tutti gli importi di cui ai precedenti scaglioni.

Vi è anche un incredibile SANZIONE che raddoppia il contributo unificato ove "il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile e 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la parte 102 ometta di indicare il codice fiscale nell’atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso".

Dal 6 luglio 2011 è in vigore.



Nuovo art. 13

a) euro 37 per i processi di valore fino a 1.100 euro, nonché per i processi per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto dall’articolo 9, comma 1 bis inserito dal presente decreto legge, per i procedimenti di cui all’articolo 711 del codice di procedura civile e per i procedimenti di cui all’articolo 4, comma 16, della legge 1 dicembre 1970, n. 898;

b) da € 77 a € 85 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I e capo VI, del codice di procedura civile e per i processi contenziosi di cui all’articolo 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898;

c) da € 187 a € 206 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000;

d) da € 374 a € 450 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000;

e) da € 880 a € 1.056 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a 260.00;

f) da € 1.221 a € 1.466 per i processi di valore superiore a euro 520.000;

Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 242. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto è pari a euro 37. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 146.

La riduzione alla metà di cui all'opposizione a decreto ingiuntivo e l'opposizione alla sentenza dichiarativa del fallimento unitamente a quelli speciali di cui al libro IV c.p.c. resiste solo per le controversie di lavoro "o concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto dall’articolo 9, comma 1 bis inserito dal presente decreto legge".

Chiusura procedura fallimentare da € 672 a 740.

L'impatto sul processo amministrativo

“6- bis. Il contributo unificato per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato è dovuto nei seguenti importi:

a) per i ricorsi previsti dagli articoli 116 e 117 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, per quelli aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto è di euro 300. Non è dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall'articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.;

b) per le controversie concernenti rapporti di pubblico impiego, si applica il comma 3;

c) per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate materie previsto dal Libro IV, Titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nonché da altre disposizioni che richiamino il citato rito, il contributo dovuto è di euro 1.500;

d) per i ricorsi di cui all’articolo 119, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto è di euro 4.000;

e) in tutti gli altri casi non previsti dalle lettere precedenti e per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente, il contributo dovuto è di euro 600.

I predetti importi sono aumentati della metà ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi dell'articolo 136 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Ai fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove”.

DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011, n. 98 Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria (GU n. 155 del 6-7-2011)



Avv. Santi Delia

da informazionegiuridica.myblog.it/archive/2011/07/06/manovra-finanziaria-scandaloso-raddoppio-del-contributo-u...



ENNESIMA MAZZATA! [SM=x43800]

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