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Revoca della costituzione di parte civile

Ultimo Aggiornamento: 17/09/2010 17:17
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Utente Senior
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17/09/2010 00:13
 
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Espongo una questione che ho affrontato in studio:
Ai sensi dell'art. 82 comma 2 "la costituzione si intende revocata, se la parte civile promuove l'azione davanti al giudice civile"

Ai sensi dell'art. 82 comma 4 "la revoca non preclude il successivo esercizio dell'azione in sede civile"

Ai sensi dell'art. 75 comma 3 "se l'azione in sede civile è proposta nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta ad impugnazione, salve le eccezioni"

Ora, se a seguito della costituzione in sede penale, si presenta in sede civile l'atto di citazione per i medesimi fatti, la costituzione di parte civile si intende revocata, e quindi opera la sospensione ex art. 75 comma 3, ovvero stando all’art.82 comma 4 la revoca non preclude il successivo esercizio in sede civile e quindi quest’ultimo giudizio non subisce sospensione?

Grazie per i vostri contributi.

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