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Ultimo Aggiornamento: 21/03/2008 08:55
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Utente Junior
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13/12/2007 12:49
 
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CONCORSO (Scad.16 gennaio 2008)
Selezione per la nomina dei Giudici Onorari di tribunale (GU n. 97 del 7-12-2007)


Art. 2.

Requisiti per la nomina a giudice onorario di Tribunale

Possono partecipare alla procedura di selezione per la nomina a
giudice onorario di tribunale coloro che sono in possesso dei
seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana;
2) esercizio dei diritti civili e politici;
3) idoneita' fisica e psichica;
4) eta' non inferiore ai venticinque anni e non superiore a
sessantanove anni, con riferimento alla data della delibera
consiliare di nomina;
5) residenza in un comune compreso nel distretto in cui ha sede
l'ufficio giudiziario per il quale e' presentata la domanda, fatta
eccezione per coloro che esercitano la professione di avvocato o le
funzioni notarili;
6) laurea in giurisprudenza (laurea in giurisprudenza
quadriennale di cui alla legislazione universitaria previgente
all'entrata in vigore del nuovo ordinamento degli studi e dei corsi
universitari o la laurea specialistica) conseguita in una delle
Universita' della Repubblica o presso una Universita' estera di un
Paese con il quale sia intervenuto un accordo di equipollenza;
7) non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena
detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure
di prevenzione o di sicurezza;
8) condotta incensurabile cosi come previsto dall'art. 35,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modifiche ed integrazioni.
Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine per la presentazione della domanda, salvo quanto previsto al
precedente punto 4, e devono permanere al momento della nomina.
Per la nomina a giudice onorario del Tribunale di Bolzano e'
richiesta inoltre:
a) adeguata conoscenza della lingua italiana e tedesca;
b) l'appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici (art. 8,
secondo comma, decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752).



Art. 4.

Presentazione dei documenti

Con l'istanza di nomina (Mod. N), presentata nei termini di cui
all'art. 3 del presente bando, dovranno essere prodotti
dall'interessato a pena di inammissibilita':
a) certificato medico attestante l'idoneita' fisica e psichica
rilasciato da un Ente pubblico (ASL o medico militare);
b) nullaosta rilasciato dalla Amministrazione di appartenenza o
dal datore di lavoro;
c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' con la
quale, tra l'altro, l'interessato dichiara l'insussistenza di cause
di incompatibilita' ai sensi dell'art. 19 del regio decreto
30 gennaio 1941, n. 12 (Mod. N 1);
d) dichiarazione con cui l'aspirante si impegna a non
esercitare la professione forense nell'ambito del circondario del
tribunale, presso il quale svolgera' le funzioni di giudice onorario,
nonche' a non rappresentare o difendere le parti, nelle fasi
successive, in procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici e a
cessare dalle funzioni di magistrato onorario e di componente laico
di altri organi giudicanti entro e non oltre il trentesimo giorno
dalla comunicazione del decreto ministeriale di nomina (Mod. N 2);
e) documenti comprovanti il possesso dei titoli di preferenza
di cui al successivo art. 6;
f) fotocopia del documento d'identita' (nel caso in cui
l'istanza, dopo aver inserito i dati nel form presente sul sito
internet www.csm.it, venga trasmessa per posta);
g) codice fiscale (fotocopia della tessera rilasciata dal
Ministero dell'economia e delle finanze).
Nello stesso termine la Corte di appello acquisisce:
a) certificato penale;
b) certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura
della Repubblica presso il Tribunale;
c) rapporto informativo del Prefetto;
d) parere motivato del competente Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati nel caso in cui l'aspirante svolga la professione forense.



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