Mi è capitato stamattina di affrontare questa fattispecie:
- ricorso per decreto ingiuntivo accolto
- giudizio di opposizione accolto
- appello avverso tale sentenza che rigetta l'opposizione per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo
- intanto il debitore paga ma fa ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado
- la Cassazione cassa con rinvio e nessuno riassume il giudizio.
- il mio cliente cita la controparte per ottenere la restituzione della somma pagata inizialmente in virtù della sentenza di secondo grado.
Io sostengo che la mancata riassunzione del giudizio comporta l'estinzione dell'intero giudizio, a nomra dell'art. 393 c.p.c. e della sentenza
Sez. U, Sentenza n. 4071 del 22/02/2010 (Rv. 611575)e precedenti conformi.
La controparte sostiene, a norma dell'art. 653 c.p.c., che l'estinzione investa solo il giudizio di opposizione che quindi, in forza di una non ben precisata automaticità, il decreto ingiuntivo diventerebbe esecutivo.
Che ne pensate?