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Curisosità penale

Ultimo Aggiornamento: 04/07/2010 18:20
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30/06/2010 23:38
 
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Ho una curiosità, poco fa ho visto un film "colpevole d'innocenza", praticamente un uomo inscena la propria morte per scappare con figlio e soldi e fa accusare del proprio "omicidio" la moglie, la donne viene condannata e scontata la pena va a cercarlo, una volta trovato lo uccide, dicendo:"non possono condannarmi due volte per lo stesso reato."
Ho pensato io, effettivamente a rigor di logica ha ragione, ma nella pratica sarebbe davvero così?




p.s.: scusatemi per la "s" di troppo nel titolo.
[Modificato da |Lyuba| 30/06/2010 23:39]
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30/06/2010 23:41
 
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Re:
|Lyuba|, 30/06/2010 23.38:

Ho una curiosità, poco fa ho visto un film "colpevole d'innocenza", praticamente un uomo inscena la propria morte per scappare con figlio e soldi e fa accusare del proprio "omicidio" la moglie, la donne viene condannata e scontata la pena va a cercarlo, una volta trovato lo uccide, dicendo:"non possono condannarmi due volte per lo stesso reato."
Ho pensato io, effettivamente a rigor di logica ha ragione, ma nella pratica sarebbe davvero così?




non credo,da un lato avresti un risarcimento civile per essere stato condannato ingiustamente,nel secondo casi avresti la condanna. non c'è una "compensazione"

chiedo conferma [SM=x43799]



E chi è tempesta 'e notte, mare addiventa.



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Re: Re:
englishman, 30/06/2010 23.41:




non credo,da un lato avresti un risarcimento civile per essere stato condannato ingiustamente,nel secondo casi avresti la condanna. non c'è una "compensazione"

chiedo conferma [SM=x43799]





ma secondo me bisogna vedere che dicono le leggi amerciane!
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Re: Re: Re:
FELICEDILAURO, 01/07/2010 1.58:




ma secondo me bisogna vedere che dicono le leggi amerciane!




No va beh, io mi chiedevo come fosse in Italia, magari negli Usa è davvero così, boh.
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01/07/2010 09:04
 
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guarda anche in italia vige il principio del ne bis in idem, se non sbaglio è sancito dall'articolo 649 c.p.p. quindi anche qui in italia una persona non può essere processata due volte per il medesimo reato...non so però se è mai stato applicato a casi così eclatanti...
[Modificato da gioggy87 01/07/2010 09:06]
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Re: Re: Re: Re:
|Lyuba|, 01/07/2010 8.56:




No va beh, io mi chiedevo come fosse in Italia, magari negli Usa è davvero così, boh.




Certo che te lo fai il carcere... conta poco o nulla il fatto che tu te lo sia già fatto....

La pena serve al recupero sociale del reo che ha volontariamente e deliberatamente disobbedito ad un precetto, ad una norma dello stato... e che deve essere " rieducato " affinchè non commetta più tali errori...( vabbè...questo è quello che in TEORIA dovrebbe accadere )

Quindi al massimo ti concedono il risarcimento per la pena già scontata...e ti rifai il carcere per l'omicidio.... [SM=x43606]


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01/07/2010 12:23
 
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Re:
Copioincollo da internet:

L'imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non può di nuovo essere sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto,neppure se diversamente considerato per titolo, grado o circostanze. (art.649 co.1 c.p.p.)
Comunque tecnicamente il problema del giudicato è abbastanza complesso, soprattutto perchè bisogna intendersi sul concetto di "medesimo fatto"...sull'argomento dottrina (in particolare Cordero) e giurisprudenza si sono sbizzarrite. [...] opera quindi il principio del ne bis in idem.


[SM=x43799]


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Re: Re:
Machiavelli88, 01/07/2010 12.23:

Copioincollo da internet:

L'imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non può di nuovo essere sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto,neppure se diversamente considerato per titolo, grado o circostanze. (art.649 co.1 c.p.p.)
Comunque tecnicamente il problema del giudicato è abbastanza complesso, soprattutto perchè bisogna intendersi sul concetto di "medesimo fatto"...sull'argomento dottrina (in particolare Cordero) e giurisprudenza si sono sbizzarrite. [...] opera quindi il principio del ne bis in idem.


[SM=x43799]






Ah ecco, quello che ha detto gioggy poco più su, quindi mi sa che dovrebbe vedersi nel caso concreto, poichè in teoria è vero quanto detto nel film.
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01/07/2010 12:58
 
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anche io ieri sera ho visto quel film
ma è solo un film,e poi bisogna sempre valutare il caso concreto
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03/07/2010 10:37
 
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io invece credo che possa essere punita di nuovo (o meglio punita e basta perche c è solo un omicidio)

nel primo caso, non essendoci stata la lesione del bene giuridico per il quale è stata posta la norma (bene-vita) non si configura l ipotesi prevista nella art 575 cp...quindi a causa dell errore nel giudicato la persona ha diritto al risarcimento del danno (per detenzione illegittima)
successivamente, a seguito dell omicidio vero e proprio si configura la violazione del 575 in relazione a quel soggetto e quindi il reato è punito.
la regola del ne bis in idem vale..ma presuppone che il giudicato riguardi 2 volte lo stesso oggetto,quindi lo stesso reato, qui il reato c'è una sola volta!
infatti la persona che ha scontato la condanna (illegittima) e dopo viene riconosciuta la sua estraneità al fatto, ovviamente non sarà "pregiudicata"..quindi arriva all imputazione di omicidio da "incensurata"
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Re:
royale84@, 03/07/2010 10.37:

io invece credo che possa essere punita di nuovo (o meglio punita e basta perche c è solo un omicidio)

nel primo caso, non essendoci stata la lesione del bene giuridico per il quale è stata posta la norma (bene-vita) non si configura l ipotesi prevista nella art 575 cp...quindi a causa dell errore nel giudicato la persona ha diritto al risarcimento del danno (per detenzione illegittima)
successivamente, a seguito dell omicidio vero e proprio si configura la violazione del 575 in relazione a quel soggetto e quindi il reato è punito.
la regola del ne bis in idem vale..ma presuppone che il giudicato riguardi 2 volte lo stesso oggetto,quindi lo stesso reato, qui il reato c'è una sola volta!
infatti la persona che ha scontato la condanna (illegittima) e dopo viene riconosciuta la sua estraneità al fatto, ovviamente non sarà "pregiudicata"..quindi arriva all imputazione di omicidio da "incensurata"



quoto in pieno!!



molti pensano che ciò che ci distingue dagli animali sia il parlare...in realtà è sapere quando tacere

Non bisogna giudicare gli uomini dalle loro amicizie: Giuda frequentava ottime persone

probabilmente la magia dell'amore sta proprio in questo,nel fatto che ogni volta è diversa da un'altra.dell'amore mai si potrà dire che è come andare in bicicletta,perchè non c'è nulla da imparare e ricordare.l'amore è come il tempo che passa,può sembrarci simile ma non è mai lo stesso
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03/07/2010 11:03
 
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Un fatto che è stato commesso 10 anni dopo, in un luogo diverso ecc. non è "lo stesso reato"... Inoltre altrimenti si creerebbe il paradosso che se non lo uccideva doveva rispondere di tentato omicidio (o lesioni, o minacce ecc.) mentre uccidendolo se la cavava così... :)
[Modificato da rafoku87 03/07/2010 11:04]
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Re:
rafoku87, 03/07/2010 11.03:

Un fatto che è stato commesso 10 anni dopo, in un luogo diverso ecc. non è "lo stesso reato"... Inoltre altrimenti si creerebbe il paradosso che se non lo uccideva doveva rispondere di tentato omicidio (o lesioni, o minacce ecc.) mentre uccidendolo se la cavava così... :)




Certo, è anche paradossale che una persona condannata a 10 anni per omicidio, di fatto ne fa 20 seppure con annesso risarcimento. Se posso permettermi, parlando da "ignorante", secondo me nel caso concreto davvero non andrebbe nuovamente in galera, poiché ci sarebbero una marea di attenuanti di cui tenere conto.
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Re:
gioggy87, 01/07/2010 9.04:

guarda anche in italia vige il principio del ne bis in idem, se non sbaglio è sancito dall'articolo 649 c.p.p. quindi anche qui in italia una persona non può essere processata due volte per il medesimo reato...non so però se è mai stato applicato a casi così eclatanti...




Non c'entra, perché in questo caso viene meno un fatto fondativo della sentenza (la morte del marito), con l'emergere di un altro fatto di tale rilevanza da riaprire i termini del processo su presupposti diversi.
La sentenza precedente può essere annullata e la donna condannata nuovamente perché ha commesso un altro reato. Forse con delle attenuanti, ma sicuramente viene condannata nuovamente per omicidio (fatto salvo il risarcimento, come ha scritto Gerardo, in sede civile).


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Re:
rafoku87, 03/07/2010 11.03:

Un fatto che è stato commesso 10 anni dopo, in un luogo diverso ecc. non è "lo stesso reato"... Inoltre altrimenti si creerebbe il paradosso che se non lo uccideva doveva rispondere di tentato omicidio (o lesioni, o minacce ecc.) mentre uccidendolo se la cavava così... :)




[SM=x43799]






Nolite conformari huic saeculo sed reformamini in novitate sensus vestri.
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NE BIS IN IDEM

nessuno può essere giudicato due volte per lo stesso reato,ma se nel primo caso il reato non sussisteva perchè il fatto non sussisteva in realtà non c'è stata una condanna ma solo un errore giudiziario...

per me quindi seconda condanna ma con risarcimento danni per la prima.

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anche nel processo penale vale la regola del "ne bis in idem"...anche nel proesso penale tuttavia il legislatore ha previsto un mezzo di impugnazione straordinario per le sentenze divenute irrevocabili che è la revisione...ora, proprio gli artt 629 e ss cpp prevedono la riparazione dell'errore giudiziario, nel senso che non solo la vittima dell'errore dovrà essere risarcita, ma il soggetto avrà diritto a provocare un nuovo accertamento di verità in ordine al fatto reato-sostanziale(i casi di revisione sono elencato dal 630 del codice di rito, tra i quali penso che al caso di specie si applichi la lett c o d [falsità di atti in giudizio, o prove che dimostrano che il condannato deve essere prosciolto ex artt 529, 530 0 53]):tutto questo per dire che il soggetto sarà condannato per il primo reato, ma forse sarà compensata solo la pena pecuniaria, non quella detentiva..credo io!
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Se piangi per una persona, vuol dire che quella persona è una cipolla
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Re: Re:
Massimo Volume, 03/07/2010 12.19:




Non c'entra, perché in questo caso viene meno un fatto fondativo della sentenza (la morte del marito), con l'emergere di un altro fatto di tale rilevanza da riaprire i termini del processo su presupposti diversi.
La sentenza precedente può essere annullata e la donna condannata nuovamente perché ha commesso un altro reato. Forse con delle attenuanti, ma sicuramente viene condannata nuovamente per omicidio (fatto salvo il risarcimento, come ha scritto Gerardo, in sede civile).






una sentenza penale passata in giudicato non può essere annullata, ma al massimo revisionata, ma la revisione può essere utilizzata solo in casi specifici, e il caso in questione non vi rientra, quindi non c'è modo per cancellare l'atto che è idoneo a acquisire l'efficacia di giudicato in sede penale. dunque se pure venisse adito un altro giudica penale questo sarebbe vioncolato alla sentenza precedente e dovrà prosciogliere l'omicida, poi lart 649 stabilisce espressamente che anche un nmutamento delle circostanze non cambia la situazione. quindi anche se il fatto è stato commesso in circostanze diverse non è punibile, poi ti ripeto è difficile dire quale sia la interpretazione più corretta, bisognerebbe richiedere l'intervento delle sezioni unite della cassazione
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Re: Re:
Machiavelli88, 01/07/2010 12.23:

Copioincollo da internet:

L'imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non può di nuovo essere sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto,neppure se diversamente considerato per titolo, grado o circostanze. (art.649 co.1 c.p.p.)
Comunque tecnicamente il problema del giudicato è abbastanza complesso, soprattutto perchè bisogna intendersi sul concetto di "medesimo fatto"...sull'argomento dottrina (in particolare Cordero) e giurisprudenza si sono sbizzarrite. [...] opera quindi il principio del ne bis in idem.


[SM=x43799]




Ragazzi ma è una cosa contro logica.
Il ne bis in idem impedisce che una persona possa essere condannata due volte per lo stesso identico fatto (e mi pare pure giusto!!) [SM=x43820]
Ma un presunto omicidio avvenuto negli anni '90, non è il medesimo identico fatto di un omicidio reale avvenuto nel 2010.
Non so se mi spiego, ma è proprio un altro evento.
Coincidono solo le persone, ma luogo, ora, particolari, differiscono, si tratta di un altro fatto.

Altrimenti, ne conseguirebbe che una persona, che venisse ingiustamente accusata dell'omicidio di un terzo il quale invece è vivo (magari è solo disperso, ha perso la memoria ed è finito chissa dove...etc etc), una volta condannata acquisirebbe il diritto ad uccidere il terzo, tanto ha già scontato la pena!. [SM=x43820]

E' una contraddizione logica talmente evidente, che la questione non si pone nemmeno. Chi va in galera ingiustamente può rivalersi nei confronti dello Stato che ha sbagliato, ma non può impunemente uccidere un uomo, solo perché "ha già scontato la pena". [SM=x43666]
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