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[CASSAZIONE]configurabilità del reato di molestie attraverso le Email

Ultimo Aggiornamento: 16/12/2012 13:39
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16/12/2012 13:39
 
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Cassazione penale , sez. feriale, sentenza 16.11.2012 n° 44855
Partiamo dalla massima:
Non è configurabile il reato di molestie qualora si tratti di messaggi di posta elettronica, privi, in quanto tali, del carattere della invasività. Difatti, a differenza di quanto si verifica nel caso dei c.d. "s.m.s" inviati su utenze telefoniche mobili, la mancanza di interazione tra chi telefona e chi riceve la telefonata implica l’esclusione di un’effettiva e continua intrusione nella sfera di libertà del destinatario.

Procediamo con l'analisi del reato in contestazione, cercando di capire il motivo per cui la cassazione ritiene non configurabile, nella ipotesi di invio compulsivo di Emails, il reato di molestie, disciplinato dall'art. 660 c.p.

L'art 660 c.p. punisce con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a 516 euro, chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico (ovvero, col mezzo del telefono) per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo.
Si tratta di una previsione normativa che mira a prevenire il turbamento della pubblica tranquillità, attuato mediante l'offesa alla quiete privata, risultando così un reato procedibile di ufficio.
Alla luce del dettato normativo di cui all'art. 660 c.p., è punita qualunque condotta oggettivamente idonea a molestare e disturbare terze persone, interferendo nell'altrui vita privata e di relazione.
Nel nostro sistema penale, vige il principio della tassatività delle norme penali, cui logicamente si riconnette, il principio di analogia in malam partem.
Alla luce di tali principi, bisogna attribuire alla norma di legge l'esatto significato che essa esprime, attraverso una logica interpretazione. Logica conseguenza di tale principio è che una norma non può essere applicata oltre i casi espressamente previsti.
Non essendo, neppure attraverso una interpretazione estensiva, possibile far rientrare il concetto di "telefono" in quello di mails, riscontrando anche una diversità per ciò che concerne il meccanismo di "invio-ricezione", ovvero, essendo "mediata" la ricezione delle mails alla esistenza di un provider che le registra e le rende visibili al destinatario, la mails non risultano idonee a configurare il reato di molestie.

Riferimenti giurisprudenziali ulteriori " Cass. Pen., sez. I, sentenza 30 giugno 2010, n. 24510 e Cass. Pen., sez. I, sentenza 12 ottobre 2011, n. 36779."



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