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VADEMECUM DEL PRATICANTE AVVOCATO

Ultimo Aggiornamento: 30/11/2015 20:00
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13/06/2008 09:51
 
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VADEMECUM DEL PRATICANTE AVVOCATO




I neo-laureati che si apprestano ad intraprendere i 18 mesi di pratica, spesso non conoscono – o conoscono poco – gli adempimenti a loro richiesti lungo questo periodo.


ISCRIZIONE




Il praticante che intende iscriversi per la prima volta nel registro speciale, deve rivolgere apposita domanda al Consiglio dell’Ordine presso il Tribunale nella cui Circoscrizione egli ha la residenza.


Il primo problema, spesso non indifferente, che il neo-laureato si trova a dover affrontare, è la ricerca di un avvocato disponibile ad accoglierlo presso il proprio studio. E’ bene ricordare che soltanto gli avvocati abilitati da almeno un biennio sono legittimati alla preparazione dei praticanti.


Chi non gode di conoscenze nel settore spesso si trova in difficoltà, anche perché talvolta non è al corrente delle strade che è possibile percorrere al fine di reperire uno studio interessato ad accogliere un praticante.


Presso la segreteria dell’Ordine degli Avvocati di appartenenza è solitamente disponibile una registro in cui, oltre all’indicazione di alcuni studi legali che sono alla ricerca di collaboratori, è possibile inserire i propri dati e la propria disponibilità. Accade spesso che gli studi che ricercano praticanti contattino gli stessi attraverso questo utile canale.

In ogni caso, potete sempre rivolgervi alla locale Unione di Praticanti Avvocati per ottenere utili informazioni anche in questa prima fase.


Domanda e allegati

La domanda di iscrizione, redatta su carta bollata, deve essere corredata dai seguenti documenti:

certificato di laurea con l'elenco degli esami sostenuti e superati e documento comprovante l'avvenuta richiesta del diploma di laurea;

certificato di nascita;

certificato di residenza;

certificato di cittadinanza italiana;

certificato di godimento dei diritti civili;

dichiarazione di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali a carico in corso;

dichiarazione dell'avvocato di ammissione allo svolgimento della prescritta pratica (su carta intestata dello studio con specificata la data d'inizio), oppure certificazione dell’Università attestante l’iscrizione ad un corso post-universitario di pratica forense;

ricevuta del versamento di circa € 80,00 (una tantum, solitamente contestuale alla presentazione della domanda) al Consiglio dell’Ordine per diritti di iscrizione e rilascio tesserino;

tre fotografie formato tessera e fotocopia della carta di identità.




N.B. per i certificati n. 2, 3, 4, e 5 è prevista la facoltà di presentare una autocertificazione. I moduli vi verranno forniti dalla Segreteria dell’Ordine unitamente al fac-simile della domanda di iscrizione con l'elenco dei documenti da allegare.







SVOLGIMENTO DELLA PRATICA




Dopo l’iscrizione, divenuta ufficiale in seguito alla notifica della delibera del Consiglio dell’Ordine, il praticante verrà convocato per ritirare il libretto della pratica.




Dovrà essere versata la quota annuale di iscrizione al registro speciale (circa € 50,00) e ritirata la tessera di riconoscimento (versamento di circa € 5,00).




La pratica del primo anno può essere svolta in due modi.




Frequenza di uno dei corsi post-universitari previsti dall’art. 1, comma 3, D.p.R. 101/90

In tale ipotesi, il praticante deve dichiarare, all’atto della sua iscrizione, che intende frequentare un corso post-universitario ed indicarlo specificatamente.


Deve altresì allegare, in sostituzione della dichiarazione dell’avvocato, una certificazione rilasciata dall’Università, attestante la sua iscrizione al corso post-universitario di pratica forense. Al termine del corso, il Direttore dovrà attestare l’avvenuta frequenza.




N.B. La frequenza del corso post-universitario è sostitutiva della frequenza dello studio dell’avvocato solamente per un anno di pratica (è tuttavia necessaria la partecipazione alle venti udienze semestrali). Per gli anni successivi è comunque obbligatoria la frequenza dello studio di un avvocato.




N.B. La frequenza di scuole di formazione professionale di cui all’art. 3, D.P.R 101/1990, è solamente integrativa della pratica forense.




Frequenza dello studio di un avvocato

All’atto della sua iscrizione, il praticante riceverà dal Consiglio dell’Ordine un libretto numerato e vidimato dal Presidente (art. 6 D.P.R. 101/90).




Il libretto è diviso in tre parti:

– La prima riguarda le udienze alle quali il praticante assiste.




– Come previsto dal citato articolo 6, il praticante dovrà, sotto il controllo dell’avvocato presso il cui studio esercita la pratica, annotare le udienze alle quali ha assistito, con la indicazione della data, dell’Autorità Giudiziaria, del numero di ruolo dei processi, delle parti, nonché dell’attività espletata all’udienza (esclusi meri rinvii).

- L’assistenza alle udienze non potrà essere inferiore a venti ogni semestre. In molti Consigli dell’Ordine è ritenuta insufficiente ai fini della pratica l’assistenza ad udienze tenutesi in uno stesso giorno o in pochi giorni.




Il praticante che assiste ad un’udienza, dovrà aver cura di dichiarare la propria presenza ai fini dello svolgimento della pratica nel verbale dell’udienza stessa. Il Consiglio dell’Ordine, infatti, ha la facoltà di richiedere a campione le fotocopie per il dovuto controllo.




N.B.: sono escluse le udienze di mero rinvio.*




*: le udienze di mero rinvio sono quelle nelle quali l'attività svolta sia rimasta circoscritta alla richiesta o alla concessione del rinvio, con esclusione di ogni attività di trattazione della causa.




Le cause trattate nelle udienze di cui sopra dovranno essere preferibilmente relative ai procedimenti nei quali è difensore l'avvocato nel cui studio il praticante svolge la pratica. Per favorire una pratica multidisciplinare, il dominus potrà espressamente delegare con lettera altri Colleghi a consentire la preparazione e l’assistenza del praticante ad udienze di processi non suoi.




In ogni caso è espressamente previsto (art. 6, secondo comma, del D.P.R. citato) che l’avvocato deve vigilare sulla pratica e deve attestare la veridicità delle annotazioni effettuate dal praticante, ferma restando la vigilanza svolta dal Consiglio dell’Ordine.




La presenza all’udienza del praticante non abilitato non può assolutamente estendersi alla rappresentanza e difesa della parte, né alla sostituzione di un avvocato (fatti che costituiscono infrazione disciplinare ed integrano gli estremi dell’esercizio abusivo della professione forense).




– La seconda parte del libretto riguarda gli atti processuali o stragiudiziali più rilevanti alla cui predisposizione e redazione il praticante ha partecipato, con la indicazione del loro oggetto.




- La terza parte riguarda infine le questioni giuridiche di maggiore interesse alla cui trattazione il praticante ha assistito o collaborato.







ESIBIZIONE SEMESTRALE DEL LIBRETTO




Il libretto dovrà essere depositato al Consiglio dell’Ordine al termine di ogni semestre di pratica. Il deposito dovrà essere effettuato entro il 60° giorni dalla scadenza del semestre.




Prima del deposito, il libretto dovrà essere controfirmato ( per attestazione di veridicità delle annotazioni in esso contenute) dall’avvocato presso il cui studio viene svolta la pratica. Nell’ipotesi in cui il dominus abbia delegato altri avvocati a consentire la preparazione e l’assistenza del praticante ad udienze di loro processi, il libretto dovrà essere sottoscritto anche da questi ultimi, allegando copia della lettera di delega.




Trasferimenti: qualora il praticante intenda proseguire la pratica presso uno studio diverso da quello dichiarato all’atto della domanda, deve comunicarlo per iscritto al Consiglio dell’Ordine.




ATTENZIONE: Mancando la preventiva comunicazione al Consiglio, il periodo di pratica già svolto non è riconosciuto efficace ai fini del compimento della pratica medesima e del rilascio del certificato.




TERMINE DEL PRIMO ANNO




Al termine del primo anno di pratica, il praticante deve:

- depositare presso il Consiglio dell’Ordine il libretto della pratica;

- illustrare con apposita relazione scritta, firmata dall'avvocato, le attività indicate nel libretto della pratica ed i problemi anche di natura deontologica trattati nel corso di tale periodo.




CONSIGLI PRATICI

Prima di redigere la relazione, si suggerisce di prendere contatto con il Consigliere dell’Ordine di riferimento. La relazione dovrebbe essere così articolata: trattazione diffusa di almeno tre udienze, di tre atti e di tre questioni giuridiche; ampio riferimento ai principi deontologici appresi nel corso della pratica. La relazione non dovrebbe superare le 20-30 cartelle.




N.B. E’ obbligatorio il deposito annuale del libretto unitamente alla relazione.




INIZIO DELL'ULTIMO SEMESTRE




La scelta tra la richiesta di abilitazione o il proseguimento della pratica nello stesso modo in cui si è svolta quella del primo anno è rimessa al praticante.

SENZA PATROCINIO: valgono le regole dettate per il primo anno.

CON PATROCINIO: nel secondo anno (e nei seguenti, secondo quanto previsto appresso) la pratica può essere svolta con abilitazione all’esercizio (limitato) della professione.




IL PATROCINIO





ATTIVITÀ PROFESSIONALE: Il praticante avvocato ammesso al patrocinio (abilitato all’esercizio limitato della professione) può svolgere l’attività giudiziaria nei limiti definiti dalla c.d. legge Carotti del 16.12.99, n. 479.

In particolare, il praticante, dopo il conseguimento dell’abilitazione, può esercitare il patrocinio nelle cause di competenza del Giudice di Pace e dinanzi al Tribunale in composizione monocratica limitatamente a:




a) Negli affari civili

Alle cause relative a:

beni mobili e immobili, ma il cui valore non ecceda lire cinquanta milioni;

azioni possessorie, salvo il disposto dell’art. 704 del c.p.c.;

denunce di nuova opera e di danno temuto, salvo il disposto dell’art. 688, 2° c., c.p.c.;

rapporti di locazione e di comodato di immobili urbani e affitto di azienda, in quanto non siano di competenza delle sezioni specializzate agrarie;




b) Negli affari penali

Nelle cause relative a:

reati che comportino una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni ovvero una pena pecuniaria sola oppure congiunta alla predetta pena detentiva. (Si tratta di contravvenzioni o di reati per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio ex art. 550 c.p.p.)

violenza o minaccia a un pubblico ufficiale previsti dall’art. 336 c.p.;

resistenza a un pubblico ufficiale prevista dall’art. 337 c.p.;

oltraggio ad un magistrato in udienza aggravato a norma dell’art. 343, 2° c., c.p.;

violazione dei sigilli aggravata a norma dell’art. 349, 2° c., c.p.;

rissa aggravata a norma dell’art. 588, 2°c., c.p., con esclusione dell’ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime;

furto aggravato a norma dell’art. 625 del c.p.;

ricettazione prevista dall’art. 648 c.p.;

nonché tutti i reati attribuiti ex d.lgs. 274/2000 alla competenza del Giudice di Pace.




Senza menzione esplicita per quanto riguarda i giudizi in materia di lavoro e previdenza, nonché i procedimenti di esecuzione.




Si ribadisce che nell’esercizio di funzioni improprie da parte del praticante abilitato non solo si può ravvisare l’esercizio abusivo della professione di avvocato, ma la mancanza di legittimazione può anche dare luogo a nullità degli atti giudiziari redatti.




Domanda ed allegati:

il praticante che intenda ottenere l’abilitazione all’esercizio limitato del patrocinio deve dichiarare di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità previsti dall'art. 3 della legge professionale forense n.1578/33 e deve inoltrare istanza in bollo al Consiglio dell’Ordine (il fac-simile è in distribuzione presso il Consiglio medesimo) nella quale risulti la dichiarazione suddetta e deve allegare i seguenti documenti:

ricevuta del versamento di una tassa di concessione governativa pari a circa € 130,00 (una tantum) da effettuarsi, tramite apposito modulo postale, su c/c n.8003;

dichiarazione dell'avvocato attestante la frequenza dello studio e la durata effettiva della pratica con continuità e profitto (su carta intestata dello studio e con la dicitura a tutt'oggi);

libretto della pratica;

relazione annuale illustrativa dell'attività svolta e indicata nel libretto della pratica (firmata dall'interessato e controfirmata dall'avvocato);

una fotografia formato tessera.




DURATA. L’abilitazione all’esercizio limitato della professione, ai sensi dell’attuale testo dell’art. 8 secondo comma L. n. 36/1934, come modificato dalle leggi 24/7/1985 n. 406 e 27.6.1988 n. 242, ha durata non superiore ad anni sei.

A prescindere dalla data in cui la si richieda, la abilitazione al patrocinio, ai fini del calcolo della sua durata, decorre sempre dal termine del primo anno di pratica.




GIURAMENTO: ricevuta la notifica della delibera del Consiglio dell’Ordine con cui si procede alla iscrizione nell’elenco degli abilitati, il praticante avvocato dovrà prestare giuramento dinanzi al Presidente del Tribunale. Il giuramento è condizione per l’esercizio del patrocinio.




ONORARI E TASSE: ai sensi del D.M. 5.10.94 n. 585 (tariffa forense), al praticante ammesso al patrocinio competono la metà degli onorari e dei diritti spettanti all’avvocato.

Dal praticante avvocato abilitato è dovuta al Consiglio dell’Ordine una tassa annuale di iscrizione pari a circa € 80,00.




N.B.: E' facoltà del Consiglio convocare il praticante per fornire i chiarimenti opportuni in relazione alle annotazioni contenute nel libretto e, più in generale, per eventuali verifiche sulla pratica svolta.




SVOLGIMENTO DELLA PRATICA




Fuori dello studio di un avvocato

L'art. 8 del D.P.R. 101/1990 prevede la facoltà per il praticante avvocato abilitato all'esercizio di continuare la pratica (al termine del primo anno, cioè dopo avere ottenuto l'abilitazione all'esercizio) fuori dallo studio di un avvocato.


Il praticante dovrà comunicare preventivamente al Consiglio dell'Ordine tale suo intendimento, indicando anche la sede del proprio studio.


N.B.: Si ritiene che la mancata preventiva comunicazione, potrebbe comportare la perdita di efficacia del periodo di pratica già svolto (art. 5. Comma 3. D.P.R. citato).




Egli inoltre dovrà:

Tenere e compilare il libretto di pratica nella parte prima. Le udienze da indicare sono quelle in cui si esercita la rappresentanza e difesa della parte, anche eventualmente in sostituzione di un avvocato, ad eccezione di quelle di mero rinvio.

Trattare almeno venticinque nuovi procedimenti all'anno, di cui almeno cinque penali (come difensore di fiducia) ovvero cinque cause civili di cognizione: cioè dovrà iniziare ogni anno, la trattazione di almeno venti procedimenti (anche speciali - quali decreti ingiuntivi, ricorsi d'urgenza ecc., procedure esecutive, procedure di volontaria giurisdizione) ed almeno cinque cause civili di cognizione oppure cinque cause penali come difensore di fiducia.

Esibire al termine di ogni semestre il libretto della pratica, ad eccezione naturalmente della attestazione dell'avvocato.




Il Consiglio dell'Ordine accerterà la veridicità delle annotazioni contenute nel libretto nei modi ritenuti più opportuni.




ATTENZIONE: E’ obbligatoria l'esibizione semestrale del libretto.




Nello studio di un avvocato

Il D.P.R. 101/1990 non elenca espressamente le attività che deve svolgere il praticante abilitato che rimanga nello studio di un avvocato.




In via di interpretazione si deve rilevare quanto appresso: non può estendersi in via di interpretazione analogica alla ipotesi esaminata la previsione dell'art. 6 che riguarda esclusivamente il praticante non abilitato, ne’ quella dell'art. 8 che riguarda espressamente il praticante abilitato che intenda trasferirsi fuori dallo studio di un avvocato.


L'art. 10 dichiara che le norme di cui al regolamento sostituiscono quelle di cui all'art. 9 (tra gli altri) R.D. 22/1/1934 n. 37 e pertanto sembrerebbe abrogare espressamente l'art. 9 cit.


Inoltre l'art. 9, 1° comma, prevede che il certificato di compiuta pratica viene rilasciato dopo che sono stati eseguiti gli accertamenti sull'ultimo semestre completo di attività.


La dizione legislativa contenuta nell'art. 10 cit. ("sostituiscono") invece della consueta espressione che indica l'abrogazione esplicita ("abrogano") intende significare che la nuova normativa si sostituisce integralmente alla precedente nella parte espressamente regolata, mentre nulla cambia per la parte non contemplata dal D.P.R. 101/1990.


Conseguentemente l'art. 9, R.D. 22/1/1934, n. 37, resta in vigore esclusivamente per i praticanti abilitati che rimangono nello studio di un avvocato, ma deve essere integrato con la previsione dell'art. 9, 1° comma, D.P.R. 101/1990.


Non esiste limite minimo di procedimenti, ma è obbligatoria la tenuta e l'esibizione del libretto della pratica.


La pratica nell'ipotesi esaminata (e solo in questa) pertanto verrà espletata mediante il patrocinio limitato. Non esiste un minimo di procedimenti.




Si ritiene che al praticante con patrocinio iscritto al secondo anno di pratica nello studio di un avvocato debba essere prescritto il minimo di venti affari trattati per ogni semestre incluse nel termine "affari" le udienze di trattazione a cui abbia assistito e gli atti processuali compiuti nelle cause nelle quali egli stesso abbia mandato proprio.




Deve essere tenuto e compilato il libretto della pratica (negli stessi modi di cui al primo anno), con la modifica che le udienze da indicare nella parte prima sono anche quelle in cui si esercita la rappresentanza e difesa della parte, anche eventualmente in sostituzione di un avvocato, ad eccezione di quelle di mero rinvio.




Il Libretto deve essere esibito semestralmente al Consiglio dell'Ordine previa sottoscrizione dell'avvocato presso il cui studio si e’ iscritti per la pratica.




TERMINE DEL PERIODO DI PRATICA E

CERTIFICATO DI COMPIUTA PRATICA





Al termine dei 18 mesi di iscrizione al fine di ottenere il certificato di compiuta pratica necessario per poter sostenere l’esame di abilitazione professionale occorre effettuare alcuni adempimenti.




Praticante non abilitato ed abilitato che frequenta lo studio di un avvocato

Egli dovrà:

depositare presso il Consiglio il libretto della pratica;

illustrare con apposita relazione scritta le attività (svolte nel secondo anno) indicate nel libretto della pratica ed i problemi di natura deontologica trattati nel corso di tale periodo;

presentare domanda in bollo diretta al Consiglio in cui richiedere il rilascio del certificato di compiuta pratica allegando:

certificato rilasciato dall’avvocato attestante la compiuta pratica “con diligenza e profitto” dal … al …;

relazione sull’attività svolta durante il primo anno;

marca da bollo e quant’altro richiesto.




Praticante abilitato che non frequenta lo studio di un avvocato.

Unitamente alla domanda (in bollo) diretta al Consiglio in cui richiede il rilascio del certificato di compiuta pratica egli dovrà:

- depositare presso il Consiglio il libretto della pratica;

- illustrare con apposita relazione scritta le attività (svolte nel secondo anno) indicate nel libretto della pratica e le questioni di natura deontologica trattate;

- produrre un certificato rilasciato dalle cancellerie in cui siano elencate le procedure iniziate nell’anno di patrocinio.




ESAME DI AVVOCATO




Possono sostenere gli esami di avvocato i praticanti che alla data di scadenza della presentazione delle domande (11 novembre) abbiano compiuto i 18 mesi di pratica.




Il certificato di compiuta pratica determina la Corte d’Appello presso cui il praticante può sostenere gli esami di avvocato.




Detto documento deve essere allegato alla domanda di esame, la quale deve essere inoltrata alla Corte d’Appello entro il giorno prefissato di ogni anno (ad esempio per il 2001, entro il 12 novembre). Il certificato può essere depositato anche successivamente all’invio della domanda, purché non oltre i venti giorni precedenti a quello fissato per l’inizio delle prove scritte.




Ogni anno viene pubblicato un apposito D.M. che stabilisce le date scritte e le modalità delle domande (con gli allegati richiesti).




Prosecuzione della pratica dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica.




Dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, il praticante rimane iscritto nel registro e, se abilitato, nell’elenco speciale per la durata di sei anni.




Decorso tale periodo senza che il praticante abbia superato l’esame di avvocato decadrà dalla abilitazione al patrocinio.




*****

Trasferimenti

In caso di trasferimento il praticante deve richiedere dapprima il nulla osta al Consiglio dell’Ordine presso cui è iscritto e solo dopo averlo ottenuto inoltrare domanda di iscrizione al nuovo Consiglio allegando il nulla osta ed il certificato che attesti la variazione della residenza.




Nel caso di trasferimento del praticante da un circondario ad un altro, il Consiglio dell’Ordine di provenienza dovrà dare atto nel nulla osta dell’attività compiuta nei precedenti semestri e, ove il prescritto biennio di pratica risulti completato, rilasciare anche il certificato di compiuta pratica.




Interruzione della pratica


In caso di interruzione della pratica per un periodo superiore a sei mesi, perde efficacia la pratica già svolta. L’adempimento del dovere di prestazione del servizio militare non costituisce di per sé causa di interruzione della pratica forense.

[Modificato da Paperino! 22/10/2014 11:05]

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