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Governo: Ordini professionali si riformino entro il 13 agosto 2012 o verranno aboliti.

Ultimo Aggiornamento: 12/12/2011 18:37
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12/12/2011 11:19
 
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articolo su altalex
Ci eravamo lasciati con il commento al Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138 e con la previsione, ivi contenuta, della riforma (ritenevamo, da farsi con legge ordinaria) degli ordinamenti professionali, da compiersi entro dodici mesi.

Con la Legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012) è stato invece sancito:

Art. 10. (Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti)
1. All’articolo 3, comma 5, alinea, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «Gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti princìpi:».
2. All’articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali sono abrogate con effetto dall’entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5».
3. È consentita la costituzione di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile.

Questa variazione serviva a mutare la veste della normativa da riformare: non più legge ordinaria bensì regolamento governativo, nella forma del D.P.R..

Infine (per adesso, poi vedremo gli altri sviluppi) sta arrivando la manovra salva–Italia, approvata con decreto legge, che all’articolo 33 recita così:

Art. 33 - Soppressione limitazioni esercizio attività professionali
1. All'articolo 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, dopo le parole "sono abrogate con effetto dall'entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 1", è aggiunto il seguente periodo: "e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012";
b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-bis. All'articolo 3, comma 5, lett. c), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole "la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a tre anni", sono sostituite dalle seguenti: "la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a diciotto mesi".

Cosa significa che le norme sugli ordinamenti professioni sono in ogni caso abrogate dalla data del 13 agosto 2012?

Significa (mi sembra l’unica lettura possibile) che, se il Governo non approva il D.P.R. di riforma, le norme di ordinamento professionale restano comunque abrogate, creando un vuoto normativo corrispondente a una piena deregulation.

Questo spiega le voci terroristiche che si sono diffuse a proposito della soppressione degli Ordini, dell’eliminazione della difesa tecnica in giudizio ecc.: è proprio così.

Abrogazione degli ordinamenti professionali è una dicitura generica, che potrebbe essere riferita (per restare al campo forense) al Regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578 (legge professionale), ma anche al D.Lgs. Lgt. 23 novembre 1944, n. 382 (norme sui Consigli degli ordini e Collegi e sui Consigli nazionali) e a tutta una congerie di norme che, farraginosamente ma ormai in modo noto, regolano ogni aspetto della professione forense.

Se si ammette che una norma così generica come quella che prevede l’abrogazione delle norme sugli ordinamenti professionali possa efficacemente abrogare tutte queste leggi, non espressamente indicate, la conclusione potrebbe essere questa: nell’ipotesi estrema, dal 13 agosto 2012 non esiste più la professione di avvocato, non esiste il Consiglio dell’ordine, non esiste più l’esame di abilitazione... però paradossalmente resta il tirocinio, la cui durata non potrà essere superiore a diciotto mesi!

Qualcuno pensa che possa esistere un mondo roseo senza avvocati, e magari avrà pure ragione (anche a Napoleone davamo fastidio, ho letto), e certamente potrebbe esistere un mondo senza Consigli dell’ordine. Ma il diritto di difesa, scritto nella Costituzione e nei trattati internazionali?

E le norme codicistiche (queste certamente non abrogate per implicito), come l’art. 82 del codice di procedura civile e l’art. 96 del codice di procedura penale?

Lasciamo da parte, allora, le previsioni terroristiche: la norma ha più un sapore di moral suasion che un carattere davvero cogente, e il suo senso è: lasciateci lavorare in pace, altrimenti vi sopprimeremo...

Lassù qualcuno non ama gli Avvocati. Proviamo a dimostrare, proponendo sagge riforme volte al futuro, che possiamo almeno meritare la sopravvivenza!

(Altalex, 7 dicembre 2011. Articolo di Antonino Ciavola)
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