| | | | Post: 924 Post: 913 | Utente Senior | | OFFLINE |
|
08/12/2011 00:22 | |
www.fiscoetasse.com/approfondimenti/10595-riforma-delle-professioni-obbligata-entro-agosto-2...
ragazzi qui nelle novità a cui gli ordini dovranno conformarsi entro agosto 2012 e scritto in maniera esplicita:
ACCESSO LIBERO ALLA PROFESSIONE....
mo' questo, al paese mio, significa solo una cosa: addio esame di stato....
ora, passa che forse voglio leggere quello che voglio leggere....ma questo c'è scritto!!!
voi che ne pensate....
sicuramente mi sto illudendo...lo so....però.....c'è quel però...... |
|
|
08/12/2011 00:23 | |
Non credo assolutamente si arrivi alla cancellazione dell'esame di stato. Ma sono convinta che gli ordini faranno qualche riforma perchè da troppo tempo si spinge in tal senso. (Sperando che non ci inguaino ancora di più ) [Modificato da Niña de Luna 08/12/2011 00:23] |
| | | | Post: 395 Post: 394 | Utente Senior | | OFFLINE |
|
08/12/2011 00:33 | |
Principe__82, 08/12/2011 00.22:
http://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/10595-riforma-delle-professioni-obbligata-entro-agosto-2012.html
ragazzi qui nelle novità a cui gli ordini dovranno conformarsi entro agosto 2012 e scritto in maniera esplicita:
ACCESSO LIBERO ALLA PROFESSIONE....
mo' questo, al paese mio, significa solo una cosa: addio esame di stato....
ora, passa che forse voglio leggere quello che voglio leggere....ma questo c'è scritto!!!
voi che ne pensate....
sicuramente mi sto illudendo...lo so....però.....c'è quel però......
Riportiamo con attenzione il resto della notizia:
" gli ordini professionali saranno aboliti se non verrà rispettato il termine del 13 agosto 2012 per l’inserimento nei loro ordinamenti delle indicazioni previste dal decreto 138/2011 di Ferragosto e ribadite nella Legge di Stabilità 2012 approvata lo scorso novembre".
|
|
08/12/2011 00:59 | |
certo sarebbe davvero stupendo!!!!!! |
| | | | Post: 5.295 Post: 5.228 | Utente Master | | OFFLINE |
|
08/12/2011 08:20 | |
io penso che l'esame (ahimè) non verrà abolito del tutto, altrimenti che senso avrebbe il tirocinio?
Certo potrebbe diventare un esame-farsa tipo quello per iscriversi nell'albo degli ingegneri (lo passano tutti)... però non so, finchè non arriva il 13 agosto 2012 non ci voglio credere, non mi voglio illudere! |
| | | | Post: 215 Post: 213 | Utente Junior | | OFFLINE |
|
08/12/2011 09:30 | |
l'esame di abilitazione secondo me, purtroppo, resta, se no devono modificare l'art. 33 della costituzione. [Modificato da antonioexanto80 08/12/2011 09:39]
Io perdono, ma non dimentico. Mai. |
| | | | Post: 216 Post: 214 | Utente Junior | | OFFLINE |
|
08/12/2011 09:34 | |
.irly., 08/12/2011 08.20:
io penso che l'esame (ahimè) non verrà abolito del tutto, altrimenti che senso avrebbe il tirocinio?
Certo potrebbe diventare un esame-farsa tipo quello per iscriversi nell'albo degli ingegneri (lo passano tutti)... però non so, finchè non arriva il 13 agosto 2012 non ci voglio credere, non mi voglio illudere!
dopo i 18 mesi che lo fai, ti abiliti senza passare per l'esame.
Io perdono, ma non dimentico. Mai. |
| | | | Post: 925 Post: 914 | Utente Senior | | OFFLINE |
|
08/12/2011 09:36 | |
anch'io penso che l'esame resti, ma quel LIBERO ACCESSO ALLA PROFESSIONE.....come faranno ad interpretarlo in termini restrittivi???
Bha...speriamo...
|
| | | | Post: 217 Post: 215 | Utente Junior | | OFFLINE |
|
08/12/2011 09:49 | |
Raffaele_23, 07/12/2011 20.31:
Comunque si parla di tirocinio e dei precedenti tre anni perchè nella manovra il riferimento non è soltanto agli avvocati ma a tutti le libere professioni (per esempio il tirocinio per i commercialisti fino a ieri durava effettivamente tre anni). Per l'esame di Stato non metteci speranza, è norma costituzionale.
lo so che andrebbe cambiata la norma costituzionale, ma allora che cosa accade?
Io perdono, ma non dimentico. Mai. |
| | | | Post: 218 Post: 216 | Utente Junior | | OFFLINE |
|
08/12/2011 09:52 | |
|Lyuba|, 06/12/2011 20.30:
Avvocati
Revisione Ordini - riduzione a 18 mesi il periodo di tirocinio forense - tariffe minime – formazione continua - polizza assicurativa – compenso del tirocinante
"Gli Albi professionali – si legge – avranno tempo sino al 13 agosto 2012 per adeguare i rispettivi ordinamenti all'eliminazione dei «riferimenti» alle tariffe minime, all'equo compenso del tirocinante, all'obbligo di formazione continua e alla polizza assicurativa (come già prevedeva la manovra di ferragosto, il Dl 138/2011 varato con la legge 148/2011). In caso contrario, però, le norme attuali decadranno automaticamente"
Accelerata la revisione degli Ordini
Lun. 5 - Poche righe – nell'ampio dossier della manovra – danno un'accelerata al riordino del sistema-Ordini. E, nell'incertezza delle ore successive al varo del decreto, introducono una ulteriore piccola novità all'accesso professionale. Ovvero, per gli avvocati si ridurrebbe da tre anni a 18 mesi il periodo di tirocinio forense.
Gli Albi professionali – si legge – avranno tempo sino al 13 agosto 2012 per adeguare i rispettivi ordinamenti all'eliminazione dei «riferimenti» alle tariffe minime, all'equo compenso del tirocinante, all'obbligo di formazione continua e alla polizza assicurativa (come già prevedeva la manovra di ferragosto, il Dl 138/2011 varato con la legge 148/2011). In caso contrario, però, le norme attuali decadranno automaticamente.
Nessuna abolizione immediata degli Ordini –come qualche categoria aveva paventato, alimentando il panico per qualche giorno – ma una "minaccia" di cancellazione "differita" se l'iter di adeguamento non troverà uno sbocco in tempi certi. A questo – ma sino all'ultimo nel testo la norma non si capito se sarebbe entrata – si aggiungerebbe la diminuzione del tirocinio degli avvocati, dagli attuali 3 anni a 18 mesi «per agevolare l'accesso dei giovani» fanno sapere dal ministero della Giustizia.
Il Sole 24 Ore
ma non sono tre, ma due!!!!
Io perdono, ma non dimentico. Mai. |
| | | | Post: 38.687 Post: 13.466 | Utente Gold | | OFFLINE |
|
08/12/2011 10:22 | |
infatti abolirlo non si potrebbe costituzione alla mano |
| | | | Post: 219 Post: 217 | Utente Junior | | OFFLINE |
|
08/12/2011 10:24 | |
Giubo, 08/12/2011 10.22:
infatti abolirlo non si potrebbe costituzione alla mano
http://www.edilportale.com/news/2011/08/normativa/professioni-presentato-disegno-di-legge-per-abolire-gli-ordini_23669_15.html
giu leggi qua e dimmi che ne pensi.
[Modificato da antonioexanto80 08/12/2011 10:24]
Io perdono, ma non dimentico. Mai. |
| | | | Post: 20.329 Post: 19.106 | Utente Gold | moderatore | | OFFLINE |
|
08/12/2011 11:12 | |
antonioexanto80, 08/12/2011 09.52:
ma non sono tre, ma due!!!!
Contali bene!
Ti laurei ad ottobre... cominci a novembre... dopo 2 anni fai l'esame... nel frattempo che ti fanno sapere i risultati e che fai l'esame orale passa un altro anno.
2+1= 3 anni!
That's all.
|
| | | | Post: 225 Post: 223 | Utente Junior | | OFFLINE |
|
08/12/2011 11:27 | |
napulitanboy, 08/12/2011 11.12:
Contali bene!
Ti laurei ad ottobre... cominci a novembre... dopo 2 anni fai l'esame... nel frattempo che ti fanno sapere i risultati e che fai l'esame orale passa un altro anno.
2+1= 3 anni!
That's all.
mi credi?? nun sto capenn nient!
Io perdono, ma non dimentico. Mai. |
| | | | Post: 1.314 Post: 1.314 | Utente Veteran | | OFFLINE | |
|
08/12/2011 12:46 | |
io non ci sto capendo tanto poichè l’art. 33 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale, il Governo Monti ha imposto un’accelerata al processo di revisione degli ordini professionali, prevedendo l’automatica decadenza delle norme attualmente vigenti a partire dal 13 agosto 2012, se entro quella data non saranno stati adottati i regolamenti governativi previsti per adeguare gli ordinamenti degli Albi professionali ai principi dettati dai provvedimenti legislativi adottati la scorsa estate 3
poi se via a veder la modifica reale dice : Art. 33
Soppressione limitazioni esercizio attivita' professionali
1. All'articolo 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, dopo le parole "sono abrogate con effetto
dall'entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma
5", e' aggiunto il seguente periodo: "e, in ogni caso, dalla data del
13 agosto 2012";
b) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: "2-bis. All'articolo 3,
comma 5, lett. c), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
le parole "la durata del tirocinio non potra' essere complessivamente
superiore a tre anni", sono sostituite dalle seguenti: "la durata del
tirocinio non potra' essere complessivamente superiore a diciotto
voi avete capito qualcosa?
|
| | | | Post: 689 Post: 689 | Utente Senior | | OFFLINE | |
|
08/12/2011 12:52 | |
La pratica forense dura 24 mesi attualmente per norma di legge, non conta l'anno che serve per la correzione dei compiti: altrimenti, pensaci un po', la durata dipenderebbe da un fattore esogeno, visto che oggi possono impiegarci 9 mesi per correggerli, l'anno seguente 12!Semplicemente il SOLe24ore si riferisce solo agli avvocati, ma il testo della manovra abbassa il limite massimo del tirocinio. I medici continueranno a fare 3 mesi di tirocinio post-lauream, gli aspiranti avvocati faranno 18 mesi, i futuri commercialisti anche, perchè i loro praticantati duravano di più prima della manovra e quindi vengono ridotti. Dopo aver eseguito il tirocinio, l'esame di Stato resta, figuriamoci gli Ordini che reazione avrebbero...però, visto gli emendamenti contingentati, credo che l'art.33 passerà tranquillamente. |
| | | | Post: 38.699 Post: 13.473 | Utente Gold | | OFFLINE |
|
08/12/2011 20:34 | |
la problematica è complessa. Intanto io credo che un mestiere non si impari in tre anni ma che ci si formi giorno per giorno. E comunque non è certo un esamino farsa di tre compitini che ti può dimostrare che sai fare questo lavoro. |
| | | | Post: 228 Post: 226 | Utente Junior | | OFFLINE |
|
09/12/2011 11:24 | |
didola, 08/12/2011 12.46:
io non ci sto capendo tanto poichè l’art. 33 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale, il Governo Monti ha imposto un’accelerata al processo di revisione degli ordini professionali, prevedendo l’automatica decadenza delle norme attualmente vigenti a partire dal 13 agosto 2012, se entro quella data non saranno stati adottati i regolamenti governativi previsti per adeguare gli ordinamenti degli Albi professionali ai principi dettati dai provvedimenti legislativi adottati la scorsa estate 3
poi se via a veder la modifica reale dice : Art. 33
Soppressione limitazioni esercizio attivita' professionali
1. All'articolo 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, dopo le parole "sono abrogate con effetto
dall'entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma
5", e' aggiunto il seguente periodo: "e, in ogni caso, dalla data del
13 agosto 2012";
b) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: "2-bis. All'articolo 3,
comma 5, lett. c), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
le parole "la durata del tirocinio non potra' essere complessivamente
superiore a tre anni", sono sostituite dalle seguenti: "la durata del
tirocinio non potra' essere complessivamente superiore a diciotto
voi avete capito qualcosa?
continuo a non capirci nulla.
Io perdono, ma non dimentico. Mai. |
| | | | Post: 2.203 Post: 2.203 | Utente Veteran | | OFFLINE |
|
09/12/2011 12:28 | |
L'art. 33 dl. 201/2011 va a modificare l'art. 10 comma 2 della legge 138/2011 e aggiunge il comma 2bis.
ART. 33 dl. 201/2011
Soppressione limitazioni esercizio attività professionali
1. All’articolo 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, dopo le parole “sono abrogate con effetto dall’entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5″, e’ aggiunto il seguente periodo: “e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012“;
b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: “2-bis. All’articolo 3, comma 5, lett. c), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole “la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a tre anni”, sono sostituite dalle seguenti: “la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a diciotto mesi“.
VA A MODIFICARE
ART. 10 comma 2 legge 138/2011
2. All'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali sono
abrogate con effetto dall'entrata in vigore del regolamento
governativo di cui al comma 5». (con la modifica qui si aggiunge: “e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012“)
(con la modifica qui si aggiunge un altro comma:“2-bis. All’articolo 3, comma 5, lett. c), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole “la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a tre anni”, sono sostituite dalle seguenti: “la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a diciotto mesi“.)
CHE A SUA VOLTA VA A MODIFICARE
ART. 3 dl. 138/2011 comma 5
lettera c) la disciplina del tirocinio per l'accesso alla professione
deve conformarsi a criteri che garantiscano l'effettivo svolgimento
dell'attivita' formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza
di assicurare il miglior esercizio della professione. Al tirocinante
dovra' essere corrisposto un equo compenso di natura indennitaria,
commisurato al suo concreto apporto. Al fine di accelerare l'accesso
al mondo del lavoro, la durata del tirocinio non potra' essere complessivamente superiore a tre anni (che con le suddette modifiche diventano 18 mesi) e potra' essere svolto, in presenza di una apposita convenzione quadro stipulata fra i Consigli Nazionali e il Ministero dell'Istruzione, Universita' e Ricerca, in
concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea di
primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Le
disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni
sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente;
(si aggiunge il suddetto 5bis)
Tutto questo casino per dire che l'unica certezza è che la pratica durerà al massimo 18 mesi?
Edit: art. 3 comma 5 (per intero e senza modifica):
Testo nascosto - clicca qui 5. Fermo restando l'esame di Stato di cui all'art. 33 comma 5 della
Costituzione per l'accesso alle professioni regolamentate, gli
ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio
dell'attivita' risponda senza eccezioni ai principi di libera
concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il
territorio nazionale, alla differenziazione e pluralita' di offerta
che garantisca l'effettiva possibilita' di scelta degli utenti
nell'ambito della piu' ampia informazione relativamente ai servizi
offerti. Gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati
entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto
per recepire i seguenti principi:
a) l'accesso alla professione e' libero e il suo esercizio e'
fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio,
intellettuale e tecnica, del professionista. La limitazione, in forza
di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate
ad esercitare una certa professione in tutto il territorio dello
Stato o in una certa area geografica, e' consentita unicamente
laddove essa risponda a ragioni di interesse pubblico e non introduca
una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalita' o,
in caso di esercizio dell'attivita' in forma societaria, della sede
legale della societa' professionale;
b) previsione dell'obbligo per il professionista di seguire
percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di
appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando
quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione
continua in medicina (ECM). La violazione dell'obbligo di formazione
continua determina un illecito disciplinare e come tale e' sanzionato
sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che
dovra' integrare tale previsione;
c) la disciplina del tirocinio per l'accesso alla professione
deve conformarsi a criteri che garantiscano l'effettivo svolgimento
dell'attivita' formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza
di assicurare il miglior esercizio della professione. Al tirocinante
dovra' essere corrisposto un equo compenso di natura indennitaria,
commisurato al suo concreto apporto. Al fine di accelerare l'accesso
al mondo del lavoro, la durata del tirocinio non potra' essere
complessivamente superiore a tre anni e potra' essere svolto, in
presenza di una apposita convenzione quadro stipulata fra i Consigli
Nazionali e il Ministero dell'Istruzione, Universita' e Ricerca, in
concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea di
primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Le
disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni
sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente;
d) il compenso spettante al professionista e' pattuito per
iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale
prendendo come riferimento le tariffe professionali. E' ammessa la
pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe. Il
professionista e' tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza,
a rendere noto al cliente il livello della complessita'
dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri
ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione
dell'incarico. In caso di mancata determinazione consensuale del
compenso, quando il committente e' un ente pubblico, in caso di
liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la
prestazione professionale e' resa nell'interesse dei terzi si
applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro
della Giustizia;
e) a tutela del cliente, il professionista e' tenuto a stipulare
idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio
dell'attivita' professionale. Il professionista deve rendere noti al
cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della
polizza stipulata per la responsabilita' professionale e il relativo
massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui
al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i
propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali
dei professionisti;
f) gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione
di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni
amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e
la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di
disciplina. La carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di
consigliere nazionale e' incompatibile con quella di membro dei
consigli di disciplina nazionali e territoriali. Le disposizioni
della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie
per le quali resta confermata la normativa vigente;
g) la pubblicita' informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto
l'attivita' professionale, le specializzazioni ed i titoli
professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi
delle prestazioni, e' libera. Le informazioni devono essere
trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche,
ingannevoli, denigratorie.
[Modificato da |Lyuba| 09/12/2011 12:37] |
| | | | Post: 231 Post: 229 | Utente Junior | | OFFLINE |
|
09/12/2011 12:32 | |
|Lyuba|, 09/12/2011 12.28:
L'art. 33 dl. 201/2011 va a modificare l'art. 10 comma 2 della legge 138/2011 e aggiunge il comma 2bis.
ART. 33 dl. 201/2011
Soppressione limitazioni esercizio attività professionali
1. All’articolo 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, dopo le parole “sono abrogate con effetto dall’entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5″, e’ aggiunto il seguente periodo: “e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012“;
b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: “2-bis. All’articolo 3, comma 5, lett. c), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole “la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a tre anni”, sono sostituite dalle seguenti: “la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a diciotto mesi“.
VA A MODIFICARE
ART. 10 comma 2 legge 138/2011
2. All'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali sono
abrogate con effetto dall'entrata in vigore del regolamento
governativo di cui al comma 5».(con la modifica qui si aggiunge: “e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012“)
(con la modifica qui si aggiunge un altro comma:“2-bis. All’articolo 3, comma 5, lett. c), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole “la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a tre anni”, sono sostituite dalle seguenti: “la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a diciotto mesi“.)
CHE A SUA VOLTA VA A MODIFICARE
ART. 3 dl. 138/2011 comma 5
lettera c) la disciplina del tirocinio per l'accesso alla professione
deve conformarsi a criteri che garantiscano l'effettivo svolgimento
dell'attivita' formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza
di assicurare il miglior esercizio della professione. Al tirocinante
dovra' essere corrisposto un equo compenso di natura indennitaria,
commisurato al suo concreto apporto. Al fine di accelerare l'accesso
al mondo del lavoro, la durata del tirocinio non potra' essere complessivamente superiore a tre anni (che con le suddette modifiche diventano 18 mesi) e potra' essere svolto, in presenza di una apposita convenzione quadro stipulata fra i Consigli Nazionali e il Ministero dell'Istruzione, Universita' e Ricerca, in
concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea di
primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Le
disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni
sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente;
(si aggiunge il suddetto 5bis)
Tutto questo casino per dire che l'unica certezza è che la pratica durerà al massimo 18 mesi?
esatto.
Io perdono, ma non dimentico. Mai. |
|
|