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<b><font size=5" color="#FF5A39">Ministero degli Affari Esteri

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    Utente Senior
    00 23/05/2008 14:54
    Concorso, per titoli ed esami, a venticinque posti di segretario di legazione in prova
    Concorso, per titoli ed esami, a venticinque posti di segretario di legazione in prova (GU n. 40 del 23-5-2008 )

    Requisiti per l'ammissione
    1. Per l'ammissione alle prove concorsuali sono necessari i
    seguenti requisiti:
    1) cittadinanza italiana, esclusa ogni equiparazione;
    2) eta' non superiore ai trentacinque anni alla data di scadenza
    del termine stabilito dal successivo art. 3, comma 1, per la
    presentazione delle domande di ammissione alle prove concorsuali.
    Il limite di eta' di trentacinque anni puo' essere innalzato per
    un massimo complessivo di tre anni ed e' elevato:
    a) di un anno per i candidati coniugati;
    b) di un anno per ogni figlio vivente;
    c) di tre anni per coloro che sono compresi fra le categorie di
    cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e per coloro ai quali e' esteso
    lo stesso beneficio;
    d) di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque
    non superiore a tre anni, a favore di cittadini che hanno prestato
    servizio militare volontario, di leva e di leva prolungata, oppure in
    qualita' di volontari in ferma prefissata per un anno o quadriennale,
    o servizio civile nazionale;
    e) di tre anni a favore dei candidati che siano dipendenti civili
    di ruolo delle pubbliche amministrazioni, per gli ufficiali e
    sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica cessati
    d'autorita' o a domanda; per gli ufficiali, ispettori,
    sovrintendenti, appuntati, carabinieri e finanzieri in servizio
    permanente dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di
    finanza, nonche' delle corrispondenti qualifiche degli altri Corpi di
    Polizia;
    f) di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque
    non superiore a tre anni, per i candidati che prestano o che hanno
    prestato servizio anche non continuativo, in qualita' di funzionari
    internazionali, per almeno due anni presso le organizzazioni
    internazionali. Sono considerati funzionari internazionali i
    cittadini italiani che siano stati assunti presso un'organizzazione
    internazionale a titolo permanente o a contratto a tempo
    indeterminato o determinato per posti per i quali e' richiesto il
    possesso di titoli di studio di livello universitario;
    3) una delle lauree magistrali afferenti alle seguenti classi, di
    cui al decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca
    scientifica e tecnologica 28 novembre 2000: finanza (classe n. 19/S),
    giurisprudenza (classe n. 22/S), relazioni internazionali (classe n.
    60/S), scienze dell'economia (classe n. 64/S), scienze della politica
    (classe n. 70/S), scienze delle pubbliche amministrazioni (classe n.
    71/S), scienze economiche per l'ambiente e la cultura (classe n.
    83/S), scienze economico-aziendali (classe n. 84/S), scienze per la
    cooperazione allo sviluppo (classe n. 88/S), studi europei (classe n.
    99/S), nonche' la laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza
    (classe n. LMG/01) ed ogni altra equiparata a norma di legge; oppure
    un diploma di laurea in: giurisprudenza, scienze politiche, scienze
    internazionali e diplomatiche, economia e commercio, di cui all'art.
    1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, ed ogni altro equiparato a
    norma di legge, conseguito presso universita' o istituti di
    istruzione universitaria.
    In tutti i casi in cui sia intervenuto un decreto di equipollenza,
    sara' cura del candidato dimostrare la suddetta equipollenza,
    specificando gli estremi del provvedimento con apposita dichiarazione
    da allegare all'istanza di partecipazione al concorso.
    I candidati in possesso di titolo accademico conseguito all'estero
    sono ammessi alle prove concorsuali, purche' il titolo sia stato
    riconosciuto dal Ministero dell'Universita' e della ricerca
    scientifica equipollente ad uno di quelli sopraindicati. In questo
    caso sara' cura del candidato dimostrare la suddetta equipollenza
    mediante la produzione del provvedimento che la riconosce.
    I candidati in possesso di titolo accademico rilasciato da un
    Paese dell'Unione europea sono ammessi alle prove concorsuali,
    purche' il titolo sia stato equiparato con decreto del Presidente del
    Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto
    legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il candidato e' ammesso con
    riserva alle prove di concorso nelle more dell'emanazione di tale
    decreto. L'avvenuta attivazione della procedura di equiparazione
    dovra' comunque essere comunicata, a pena d'esclusione dal concorso,
    prima dell'espletamento delle prove orali;
    4) idoneita' psico-fisica tale da permettere di svolgere
    l'attivita' diplomatica sia presso l'Amministrazione centrale che in
    sedi estere ed, in particolare, in quelle con caratteristiche di
    disagio. L'Amministrazione si riserva di accertare l'idoneita'
    psico-fisica in qualsiasi momento anche nei riguardi dei vincitori
    del concorso stesso;
    5) godimento dei diritti politici. Non possono accedere al
    concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico
    attivo e coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso una
    pubblica amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti
    da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), del decreto
    del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed ai sensi
    delle corrispondenti disposizioni dei contratti collettivi nazionali
    di lavoro relativi al personale dei vari comparti.
    2. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
    scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3, comma 1, per la
    presentazione delle domande di ammissione alle prove concorsuali.
    3. Non sono ammessi alle prove concorsuali i candidati che, nei
    concorsi banditi dopo il 1° gennaio 2003, abbiano gia' portato a
    termine per tre volte, senza superarle, le prove scritte d'esame di
    cui all'art. 9, comma 2 del presente bando.
    4. L'Amministrazione dispone in ogni momento, con provvedimento
    motivato, l'esclusione dalle prove concorsuali per difetto dei
    requisiti di cui al presente articolo.


    Presentazione della domanda di ammissione al concorso
    1. La domanda di ammissione al concorso deve essere redatta
    esclusivamente sull'apposito modulo di cui al fac-simile allegato.
    Tale modulo e' reperibile sul sito internet del Ministero degli
    affari esteri www.esteri.it o presso l'Ufficio relazioni con
    il pubblico. La domanda deve essere sottoscritta dal candidato,
    indirizzata e presentata direttamente o a mezzo di raccomandata con
    avviso di ricevimento a: Ministero degli affari esteri - DGRO Ufficio
    V - concorso diplomatico - piazzale della Farnesina, 1 - 00194 Roma,
    entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del presente bando
    nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
    speciale «Concorsi ed esami». La data di spedizione della domanda e'
    stabilita e comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale
    accettante. E' consentito l'invio della domanda di ammissione al
    concorso anche a mezzo di raccomandata on line con avviso di
    ricevimento, purche' la domanda stessa sia stata sottoscritta dal
    candidato mediante l'apposizione della propria firma digitale e cio'
    risulti in maniera inequivocabile da certificazione apposta sulla
    versione cartacea della domanda. I candidati che si trovano
    all'estero possono consegnare o spedire la domanda di ammissione alle
    Rappresentanze diplomatiche e agli Uffici consolari d'Italia.
    Alla domanda il candidato deve allegare, ai sensi della normativa
    vigente, fotocopia di un documento di identita' in corso di
    validita'. Tale allegato non e' richiesto qualora la domanda venga
    presentata direttamente dall'interessato all'Ufficio competente di
    cui al comma precedente.
    2. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria
    responsabilita' ed ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del
    Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
    a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e, se nato
    all'estero, il comune italiano nei cui registri di stato civile e'
    stato trascritto l'atto di nascita; il candidato che ha compiuto i
    trentacinque anni deve dichiarare in base a quale titolo, di cui al
    precedente art. 2, comma 1, punto 2), ha diritto all'elevazione del
    limite massimo di eta';
    b) il possesso della cittadinanza italiana;
    c) il comune di residenza;
    d) il godimento dei diritti politici;
    e) il comune presso il quale e' iscritto nelle liste elettorali
    ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
    liste medesime;
    f) le eventuali condanne penali, incluse quelle riportate
    all'estero, ed i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero;
    g) il titolo di studio di cui e' in possesso, specificando presso
    quale universita' o istituto equiparato e' stato conseguito e
    precisando altresi' la data del conseguimento e la votazione
    riportata;
    h) i servizi eventualmente prestati come dipendente di pubbliche
    amministrazioni o di enti pubblici, le cause di risoluzione di
    eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego e gli eventuali
    procedimenti disciplinari subiti o in corso;
    i) se si trova nelle condizioni previste per l'applicazione della
    riserva di cui all'art. 1, comma 2, del presente bando. I dipendenti
    del Ministero degli affari esteri inquadrati nella terza area devono
    specificare il periodo di servizio nell'area o nella precedente
    corrispondente area funzionale;
    l) la non sussistenza della condizione di esclusione dalla
    partecipazione al concorso per la carriera diplomatica prevista
    dall'art. 2, comma 3, del presente bando;
    m) in quale lingua intende sostenere la seconda prova scritta di
    cui all'art. 9, comma 2, lettera e) del presente bando;
    n) quali prove linguistiche facoltative, di cui all'art. 11 del
    presente bando, intende eventualmente sostenere;
    o) i titoli, dei quali e' eventualmente in possesso, che possono
    dare punteggio aggiuntivo, ai sensi dell'art. 8 del presente bando;
    p) i titoli, di cui all'allegato 2, previsti dalle vigenti
    disposizioni, dei quali e' eventualmente in possesso, che danno
    luogo, a parita' di punteggio, a preferenza. Tali titoli devono
    essere posseduti al termine di scadenza per la presentazione delle
    domande di ammissione al concorso. I titoli non espressamente
    dichiarati nella domanda di ammissione alle prove concorsuali non
    sono presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria.
    3. L'Amministrazione si riserva di accertare la sussistenza dei
    titoli di cui al precedente comma 2.
    4. Il candidato deve specificare l'indirizzo - comprensivo di
    codice di avviamento postale, di numero telefonico ed eventualmente,
    ove ritenuto opportuno dal candidato, del numero di fax e del
    recapito di posta elettronica - presso cui chiede che siano trasmesse
    le comunicazioni relative alle prove concorsuali, con l'impegno di
    far conoscere tempestivamente le eventuali successive variazioni.
    5. Il candidato deve inoltre dichiarare di essere a conoscenza che
    l'idoneita' psico-fisica a svolgere l'attivita' diplomatica sia
    presso l'Amministrazione centrale che in sedi estere, ivi comprese
    quelle con caratteristiche di disagio, costituisce requisito per
    l'ammissione al concorso. L'Amministrazione si riserva di accertare
    l'idoneita' psico-fisica in qualsiasi momento anche nei riguardi dei
    vincitori del concorso.
    6. Il candidato deve prestare il proprio consenso al trattamento
    dei dati personali ai fini dello svolgimento delle procedure
    concorsuali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo
    30 giugno 2003, n. 196, e dell'art. 1, comma 2, del decreto
    ministeriale 23 giugno 2004, n. 225, i dati personali forniti dai
    candidati nelle domande di ammissione al concorso sono trattati per
    le finalita' di gestione del concorso medesimo, presso una banca dati
    automatizzata, ed anche successivamente all'eventuale instaurazione
    del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla gestione del
    rapporto medesimo. Il Ministero degli affari esteri puo' comunicare i
    predetti dati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente
    interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione
    giuridico-economica del candidato. Gli interessati possono far valere
    i diritti loro spettanti, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto
    legislativo n. 196/2003, nei confronti del Ministero degli affari
    esteri, Direzione generale per le risorse umane e l'organizzazione -
    Ufficio V, piazzale della Farnesina 1, Roma, titolare del trattamento
    dei dati personali. Il responsabile del trattamento e' il capo del
    suddetto Ufficio V, il quale garantisce anche il rispetto delle norme
    in materia di sicurezza.
    7. Il candidato portatore di handicap deve indicare nella domanda
    la propria condizione e specificare l'ausilio e i tempi aggiuntivi
    eventualmente necessari per lo svolgimento delle prove. E' fatto
    comunque salvo il requisito dell'idoneita' psico-fisica tale da
    permettere di svolgere l'attivita' diplomatica sia presso
    l'Amministrazione centrale che in sedi estere, ed in particolare in
    quelle con caratteristiche di disagio.
    8. Non saranno ritenute valide le domande di partecipazione al
    concorso che risultino incomplete o irregolari, in particolare quelle
    non sottoscritte, pervenute non in originale, che non contengano
    tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti necessari per
    l'ammissione alle prove concorsuali stesse, spedite o presentate
    oltre il termine stabilito dall'art. 3, comma 1 del presente bando.
    In considerazione di quanto sopra ed alla luce delle disposizioni
    vigenti in materia di autocertificazione, le domande devono essere
    redatte esclusivamente sull'apposito modulo di domanda di cui
    all'allegato. La mancanza anche di una sola delle dichiarazioni in
    questione puo' comportare l'esclusione dal concorso. La mancata
    esclusione dalla prova attitudinale, di cui al successivo art. 7, e
    dalle prove scritte, di cui al successivo art. 9, comma 2, non
    costituisce, in ogni caso, garanzia della regolarita', ne' sana la
    irregolarita' della domanda di partecipazione al concorso.
    9. Il Ministero degli affari esteri non e' responsabile in caso di
    smarrimento delle proprie comunicazioni dipendente da inesatte o
    incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio
    recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di
    recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonche' da
    eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a
    fatto di terzo, a caso fortuito o forza maggiore.
    circond@ti di persone che ti di@no sempre un motivo per sorridere!
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