Siete alle prese con le attestazioni di conformità e non vi raccapezzate più?
Niente paura!
Eccovi una piccola guida per non sbagliare.
Per prima cosa, è importante distinguere tra:
1)
documento informatico;
2)
copia informatica di documento analogico;
3)
duplicato informatico;
4)
copia informatica di documento informatico.
L'attestazione di conformità di una copia informatica di un documento analogico è, difatti, diversa da quella necessaria per una copia informatica di un documento informatico (sic!)...
Solo una volta che avrete capito cosa è, ad esempio, una copia informatica di un documento informatico, riuscirete quindi a ricorrere all'attestazione di conformità giusta per il vostro caso.
Qui trovate un Articolo (Cliccami) con la spiegazione di ciascuno di questi termini.
Piccola sintesi (cliccami)
Il duplicato informatico non è una semplice copia, è il file identico alla sentenza, è già copia conforme, ed in quanto tale può essere usato per le notifiche via PEC senza che sia necessaria alcuna attestazione di conformità né la firma.
Se invece la stampo per una notifica cartacea, dovrò attestare la conformità del cartaceo al file originario.
La Copia informatica è invece una semplice copia, ha la "coccardina" che ci fa sapere che il file è firmato digitalmente, ma richiede una attestazione di conformità sia se viene notificata via pec che se viene stampata e notificata in cartaceo.
Tutto chiaro?
Bene!
Adesso che avete capito se quello di cui volete attestare la conformità è un documento informatico, una copia informatica o un duplicato, potete ricorrere a questa guida per trovare l'attestazione di conformità corretta!
(Scarica il file .doc che visualizzi in basso)
[Modificato da Paperino! 11/01/2017 23:36]