Luigi Levita, 18/03/2013 19:33:
Il richiamo all'art. 528 è soltanto quoad poenam. La condotta vietata è quella descritta dalla norma che ti ho postato.
Ciao!
a tale proposito: Sentenza della Cassazione (sezione terza penale) n. 23356 dell’8 giugno 2001: “
La pubblicazione di fotografie del cadavere della vittima di un omicidio può costituire reato se le immagini sono caratterizzate da particolari impressionanti e raccapriccianti, lesivi della dignità umana”.
Il principio di diritto è espresso in relazione ad un caso non perfettamente adiacente a questo che stiamo valutando, dal momento che si fa riferimento alla "vittima di un omicidio".
Però, è interessante seguire come la Corte motiva quanto riportato in
massima poco sopra, poiché credo sia possibile operare delle valutazioni che, in concreto, possano essere applicate anche nel caso di cui discutiamo.
Non possono essere, perciò, accolte le pur pregevoli osservazioni
sollevate dalla difesa di M. M., perché è bensì vero che la descrizione
dell'elemento materiale del fatto reato e della condotta è
caratterizzata dal riferimento a concetti elastici affidati alla
prudente valutazione del giudice nel caso concreto, ma non si può
negare che nel nostro - come in altri ordinamenti - il legislatore
possa rinviare a concetti, che evolvono secondo il costume sociale, ma
attengono ad un bene giuridico reale, ossia il comune sentimento della
morale e della dignità umana tutelata dall'art. 2 della Costituzione
che l'esercizio del diritto di cronaca, pur pienamente legittimo in unasocietà democratica ed aperta, deve salvaguardare come valore comune,non solo per un dovere di deontologia professionale ma - in casi estremi - per un dovere giuridico.
Fai le tue valutazioni.
Attenzione, però: la foto deve essere tale da "colpire il comune sentimento della morale e della dignità umana". In altre parole, sii obiettiva. L'animo dei familiari e degli amici è "turbabile" da qualsiasi condotta fastidiosa che abbia come oggetto il ragazzo. Non è così per la "collettività".