Dal blog di Cantone su Il Mattino.it:
LA CITTÀ DELLE REGOLE di Raffaele Cantone
Depositata la sentenza su l'on Dell'Utri; considerazioni "sparse"
pubblicato il 02-05-2012 alle 16:12
Avendo scritto un precedente post con qualche considerazione sulla decisione della Cassazione relativa all’On Dell’Utri, credo sia utile aggiungere alcune riflessioni ora che la motivazione della sentenza è stata pubblicata.
Lo faccio a qualche giorno di distanza dal deposito della motivazione (che è del 24 aprile) perché ho voluto leggere con attenzione, anche approfittando del ponte dell’1 maggio, le 146 pagine scritte dal relatore, a cui ovviamente sono interessato anche per gli aspetti tecnico-giuridici.
Fra i tanti spunti ne indicherò alcuni (non necessariamente collegati alla motivazione del provvedimento giudiziario) sia pure in ordine sparso:
1) non mi è parso che il profluvio di commenti sui media che c’era stato alla lettura del dispositivo si sia ripetuto con il deposito della motivazione; sarò forse stato io distratto o preso da altre cose ma mi sembra che per molti commentatori evidentemente fosse più interessante pronosticare quello che la Cassazione avrebbe detto piuttosto che analizzare quanto poi effettivamente si è scritto;
2) gli auspici sul concorso esterno ormai destinato ad una polverosa soffitta – poggiati su un passo estrapolato dalla ben più ampia e complessa requisitoria del sostituto procuratore generale - sono andati assolutamente delusi; nella lunga motivazione non vi è nemmeno un briciolo di critica all’istituto del concorso esterno che anzi esce rafforzato, sia pure mantenendo saldi i principi garantistici delineati dalla sentenza delle Sezioni Unite del 2005 relativa all’on Mannino;
3) nella sentenza nemmeno si intravedono critiche espresse o velate alle indagini condotte dalla Procura di Palermo; lo stesso capo di imputazione che era stato indicato da molti come una delle possibili ragioni dell’annullamento per la sua genericità viene, invece, ritenuto correttamente formulato;
4) nessuna assoluzione per l’imputato …. anzi; la Cassazione ha annullato la sentenza per un vizio di motivazione, invitando il giudice di Palermo ad integrarla e dando per assodati e riconosciuti anche alcuni fatti da cui evidentemente partire;
5) ritiene, in particolare che il vizio di motivazione riguardi il presunto apporto alla mafia nel periodo in cui l’imputato (fra il 1979 ed il 1982), lasciato il suo lavoro presso l’imprenditore Silvio Berlusconi, aveva collaborato con altro imprenditore pure siciliano, tal Rapisarda; la sentenza viene ritenuta per questo periodo carente perché non avrebbe spiegato come Dell’Utri avrebbe potuto garantire gli interessi della mafia presso l’imprenditore Berlusconi non avendo più con lui un rapporto di lavoro;
6) considera, però, del tutto condivisibile la sentenza della Corte di Appello di Palermo nella parte in cui aveva ricostruito il contributo dell’imputato a rafforzare Cosa Nostra per il periodo fino alla fine degli anni 70, consentendo ad essa di ottenere il pagamento di una somma di denaro mensile versatagli dall’imprenditore Berlusconi, come prezzo per la sua protezione contro il rischio di sequestri di persona;
7) la Corte Suprema ritiene anche provato sia un incontro avvenuto a Milano negli anni 70 – avente ad oggetto l’organizzazione della protezione per Berlusconi da parte di Cosa Nostra - a cui avrebbe partecipato l’imputato, Berlusconi ed alcuni importanti esponenti della mafia come Stefano Boutade (uno dei capi indiscussi della mafia poi ammazzato dai corleonesi di Riina e Provenzano) sia il ruolo svolto dallo stalliere assunto ad Arcore, l’ormai noto Mangano, quale soggetto garante del patto raggiunto con Cosa Nostra.
I fatti accertati si commentano da soli e non credo sia opportuno aggiungere altro; è invece giusto ricordare che adesso la Corte di Appello di Palermo è posta davanti ad un bivio; potrà ritenere che le carenze di motivazione siano colmabili, spiegando come l’imputato abbia continuato, anche dopo il 1979 e fino al 1992, con il suo contributo ad aiutare la mafia o ritenere non provata questa parte della contestazione, giungendo, quindi, ad un’affermazione di prescrizione per gli episodi accertati fino al 1979, in modo non dissimile da quanto accaduto con l’on Andreotti ed ad un’assoluzione parziale per i fatti successivi.
C’è da auspicare che nel prosieguo della vicenda, l’interesse all’esatta e completa informazione dell’opinione pubblica abbia assoluta prevalenza rispetto a logiche partigiane e soprattutto si fondi sulla lettura delle sentenze e non sull’auspicio di come le stesse si vorrebbero fossero scritte.