bozza del testo di riforma della disciplina forense rinviata al 25 ottobre.

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didola
00giovedì 16 ottobre 2008 20:04
CAPO II
IL TIROCINIO PROFESSIONALE
Art. 41
(Contenuti e modalità di svolgimento)
1. Il tirocinio professionale consiste nell’addestramento, a contenuto teorico e pratico, del
praticante avvocato finalizzato a fargli conseguire le capacità necessarie per l’esercizio della
professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale nonché a fargli apprendere e
rispettare i principi etici e le regole deontologiche.
2. Presso il Consiglio dell’ordine è tenuto il registro dei praticanti avvocati, l’iscrizione al
quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale.
Ai fini dell’iscrizione nel registro dei praticanti è necessario il superamento di un test di
ingresso, da svolgersi periodicamente con modalità informatiche presso la sede dei Consigli
degli Ordini Distrettuali, tendente ad accertare la preparazione di base del candidato sui
principi generali degli ordinamenti e degli istituti giuridici fondamentali .
3. Il test di ingresso è disciplinato da regolamento emanato dal Consiglio Nazionale Forense,
con il quale sono determinati le caratteristiche dei quesiti, i metodi per l'assegnazione degli
stessi ai candidati, l’attribuzione dei punteggi, le caratteristiche dei sistemi informativi e tutto
quanto attiene alla esecuzione e alla correzione della prova stessa. L’aspirante praticante
avvocato è ammesso a sostenere il test di ingresso nella sede di Corte di appello
nel cui distretto ha la residenza.
Ai fini dell’espletamento della prova informatica e della correzione della stessa viene istituita,
per la durata massima di due anni, presso l’Ordine Distrettuale apposita commissione,
formata da avvocati, magistrati e professori universitari,
4. Per l’iscrizione nel registro dei praticanti avvocati e la cancellazione dallo stesso si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall’articolo 15.
5. Lo svolgimento del tirocinio è incompatibile con qualunque rapporto di impiego pubblico o
privato, con il compimento di altri tirocini professionali e con l’esercizio di attività di impresa;
al praticante avvocato si applica, inoltre il regime delle incompatibilità e delle relative
20eccezioni previsto per l’avvocato dagli articoli 16 e 17.
6. Il tirocinio è svolto in forma continuativa per ventiquattro mesi; la sua interruzione per
oltre sei mesi, senza giustificato motivo, comporta la cancellazione dal registro dei praticanti,
salva la facoltà di chiedere nuovamente l’iscrizione nel registro, che potrà essere deliberata
previa nuova verifica da parte del Consiglio dell’ordine della sussistenza dei requisiti stabiliti
dalla presente legge.
7. Il tirocinio può essere svolto:
a) presso un avvocato, con funzioni di dominus, con anzianità di iscrizione all’albo non
inferiore a cinque anni;
b) presso l’Avvocatura dello Stato o ufficio legale di ente pubblico;
c) per non più di sei mesi, in altro paese dell’Unione Europea presso professionisti legali, con
titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all’esercizio della professione;
8. L’avvocato è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo proficuo e dignitoso per
la finalità di cui al comma 1; pertanto, non può assumere la funzione di dominus per più di
due praticanti contemporaneamente, salva l’autorizzazione rilasciata dal competente
Consiglio dell’ordine previa valutazione dell’attività professionale del richiedente e
dell’organizzazione del suo studio.
9. Il tirocinio professionale non determina l’instaurazione di rapporto di lavoro subordinato
anche occasionale; in ogni caso, al praticante avvocato, decorso il primo anno, è dovuto dal
dominus un adeguato compenso per l’attività svolta, commisurato all’effettivo apporto dato
per l’attività effettivamente svolta ovvero in quello convenzionalmente pattuito.
10. Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato, decorso un anno
dall’iscrizione nel registro dei praticanti, può esercitare attività professionale solo in
sostituzione del dominus e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso, in
ambito civile di fronte ai giudici del Tribunale per le cause che rientravano nella
competenza del Pretore in base alle norme vigenti anteriormente alla legge e
davanti ai giudici di pace nell’ambito del circondario del tribunale ove ha sede presso cui il
praticante è iscritto, e in ambito penale, nei procedimenti che in base alle norme vigenti
anteriormente alla legge 16 luglio 1997, n. 254 rientravano nella competenza del Pretore,
ugualmente all’interno del circondario del tribunale di iscrizione.
11. Il Consiglio Nazionale Forense disciplina con regolamento:
a) le modalità di svolgimento del tirocinio e le relative procedure di controllo da parte del
competente Consiglio dell’ordine;
b) le ipotesi che giustificano l’interruzione del tirocinio, tenuto conto di situazioni riferibili
all’età, alla salute, alla maternità e paternità del praticante avvocato, e le relative procedure
di accertamento;
c) le condizioni e le modalità di svolgimento del tirocinio in altro paese dell’Unione Europea.
12. Il praticante può, per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso
l’ordine, del luogo ove egli intenda trasferire il domicilio professionale e proseguire
il tirocinio. Il Consiglio dell’ordine autorizza il trasferimento, valutati i motivi che lo
giustificano, e gli rilascia un certificato attestante il periodo di tirocinio che risulti
regolarmente compiuto.



ne sapete nulla? e chi si iscrive al praticantato prima del 25 lo puo fare o ora saranno sospese le iscrizioni? [SM=x43607]
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