Lodo Schifani. E' iniziata l'udienza in Consulta sulla legittimità

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fonz
00martedì 9 dicembre 2003 14:14
E' iniziata l'udienza davanti alla Corte Costituzionale sul 'lodo Schifani' (legge n° 140/03).

L’articolo 1 della legge 140/03 stabilisce al primo comma la non sottoposizione a processo penale (impunità) per le cinque alte cariche dello Stato tra cui il Presidente del Consiglio; il secondo comma prevede la conseguente sospensione a tempo indeterminato dei processi in corso. L’impunità è collegata direttamente ad una prerogativa costituzionale che si attribuisce alle alte cariche dello Stato e non ha nulla a che vedere con cause o motivazioni endoprocessuali.

Una legge della quale la Consulta dovrà valutare la costituzionalità, su richiesta del tribunale di Milano.

Il Tribunale di Milano ha respinto la richiesta dei difensori di Berlusconi e ha rimesso la questione alla Corte Costituzionale sotto vari profili.

Il primo consiste nella violazione dell’articolo 3 della Costituzione, principio fondante dell’ordinamento, che stabilisce che tutti i cittadini sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di condizioni personali e sociali.
Il lodo Schifani incide direttamente sul principio di eguaglianza stabilendo un privilegio di tipo feudale per cinque persone che vengono sottratte alla giurisdizione ordinaria non per reati connessi alla loro funzione, ma solo per la loro carica. Si verifica così il paradosso che il Presidente del Consiglio, con gli altri quattro, rimane sottoposto alla giurisdizione ordinaria per i reati commessi nell’esercizio della sua funzione (previa autorizzazione della Camera o del Senato), mentre è legibus solutus, cioè non perseguibile per i reati comuni: dall’omicidio, al furto e alla corruzione. Ciò è sommamente irragionevole.

Inoltre è anticostituzionale perchè stabilito con legge ordinaria. Considerando la eccezionalità della norma, le conseguenze gravi che essa provoca e la inderogabilità dell’art. 3, essa avrebbe dovuto essere approvata quanto meno a norma dell’articolo 138 della Costituzione.
Il rilievo risulta confermato dal fatto che altre prerogative riguardanti funzioni costituzionali sono disciplinate dalla stessa Costituzione (articoli 90 e 96) ovvero da leggi costituzionali successive. Va inoltre considerato che il lodo Schifani incide direttamente anche sull’articolo 111 della Costituzione, perché impedisce l’esercizio della azione penale che di fatto non può più essere esercitata nel dibattimento.

Un altro aspetto di incostituzionalità esaminato dall’ordinanza del Tribunale di Milano è la violazione dei diritti della parte offesa costituitasi parte civile nel processo penale sospeso per effetto della legge Schifani. Viene infatti impedito l’esercizio dell’azione civile a causa dell’articolo 75 cpp, che al suo 3° comma così dispone: "Se l’azione è proposta in sede civile nei confronti dell’imputato dopo la costituzione di parte civile... il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale, non più soggetta ad impugnazione". Il che vuol dire, nel caso di specie, per un tempo indeterminato pressoché infinito.

In soldoni: se - per fare un esempio - l’on. Berlusconi avesse derubato una vecchietta, non solo non potrebbe essere processato penalmente, ma la vecchietta non potrebbe neppure citarlo per danni di fronte a un Tribunale civile. Incredibile ma vero. Va osservato a questo punto che la indeterminatezza del termine di durata del privilegio immunitario è in contrasto con il principio del giusto processo che secondo l’articolo 111 deve avere una durata ragionevole.

A presiedere l'udienza è lo stesso presidente Riccardo Chieppa. Il collegio è composto dall'intero plenum.

Ad aprire l'udienza è stato il giudice Annibale Marini, relatore per la questione che riguarda l'applicazione di uno dei giudici a latere del processo Sme, Guido Brambilla, che il 9 gennaio passerà al Tribunale di sorveglianza di Milano. Sulla questione del 'lodo' il relatore è invece il giudice Francesco Amirante.

Per le parti sono presenti gli avvocati di Silvio Berlusconi, Gaetano Pecorella e Niccolò Ghedini; l'avvocato della Cir, Giuliano Pisapia; l'avvocato dello Stato, Oscar Fiumara.
gran generale
00martedì 9 dicembre 2003 14:20
[SM=x43658]
fonz
00mercoledì 10 dicembre 2003 11:05
Si e' conclusa dopo tre ore e mezza l'udienza davanti alla Consulta sul 'lodo Schifani'.

Davanti alla Consulta le parti hanno difeso le opposte tesi, intervenendo subito dopo le introduzioni affidate ai relatori Annibale Marini (per gli aspetti che riguardano l'applicazione di uno dei giudici, Guido Brambilla) e Francesco Amirante.

A sostegno della costituzionalita' della norma contestata e' intervenuto l'avvocato dello Stato Oscar Fiumara, a nome della presidenza del Consiglio.

Ad argomentare i motivi di incostituzionalita' della legge approvata lo scorso giugno sono stati i tre difensori della Cir, costituitasi parte civile, Alessandro Pace, Giuliano Pisapia e Roberto Mastroianni.

Inammissibile e non fondata la questione di legittimita' costituzionale del 'lodo' per i due avvocati-parlamentari Niccolo' Ghedini e Gaetano Pecorella, difensori del premier Silvio Berlusconi.
E proprio uno degli avvocati di Berlusconi, Pecorella, ha introdotto la novita' dell''ultimora': cioe', la ''non rilevanza sopravvenuta'' dopo l'astensione dei giudici milanesi che gia' hanno emesso la sentenza Previti. Decisione che, ha spiegato, fa si' che ''il processo torni alla fase pre-dibattimentale'', rendendo quindi inapplicabile per il momento il 'lodo Schifani'. La norma prevede infatti solo la sospensione del dibattimento. ''E' ancora rilevante la questione sollevata dal Tribunale di Milano?'', ha chiesto quindi Pecorella ai giudici della Consulta.
In ogni caso, ha argomentato ancora, la questione di illegittimita' costituzionale del 'lodo' ''non e' fondata''. La legge che sospende i processi per le 5 piu' alte cariche ''trova fondamento nella Costituzione'', i cui valori possono essere ''preservati'' anche attraverso una legge ordinaria. Pecorella ha replicato alle argomentazioni sulla incostituzionalita' della norma. Nessuna ''deroga'' all'articolo 3 della Costituzione, che sancisce l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. ''Una deroga di questo tipo -ha osservato- sarebbe inammissibile e impossibile anche con una legge costituzionale: modificherebbe un fondamento della Costituzione''. E la norma non contrasta neppure con il principio dell'obbligatorieta' dell'azione penale: ''Il pm puo' esercitare l'azione penale, puo' svolgere indagini, puo' chiedere il rinvio a giudizio. La sospensione riguarda il processo''. Ne' mette a rischio la ragionevole durata del processo, che non significa necessariamente ''breve''.

Fonte: Yahoo! Italia Notizie

[Modificato da fonz 10/12/2003 11.06]

fonz
00martedì 13 gennaio 2004 15:01
CORTE COSTITUZIONALE: ILLEGITTIMO LODO SCHIFANI
La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' dell'art. 1 della legge n. 140 del 20 giugno 2003 che sospende i processi penali nei confronti delle cinque piu' alte cariche dello Stato, perche' viola gli articoli 3 (principio di uguaglianza) e 24 (diritto di difesa) della Costituzione.

La Corte Costituzionale ha dichiarato ammissibile la richiesta di referendum abrogativo del cosiddetto Lodo Schifani (proposto da Antonio Di Pietro). La stessa Consulta ha pero' precisato che spetta alla Corte di Cassazione la valutazione delle conseguenze della dichiarazione di illegittimita' costituzionale del Lodo decisa oggi stesso dalla Corte Costituzionale.

fonte: Ansa.it

[SM=g27811]
emperor1979
00martedì 13 gennaio 2004 18:18
Re:

Scritto da: fonz 10/12/2003 11.05
Si e' conclusa dopo tre ore e mezza l'udienza davanti alla Consulta sul 'lodo Schifani'.

Davanti alla Consulta le parti hanno difeso le opposte tesi, intervenendo subito dopo le introduzioni affidate ai relatori Annibale Marini (per gli aspetti che riguardano l'applicazione di uno dei giudici, Guido Brambilla) e Francesco Amirante.

A sostegno della costituzionalita' della norma contestata e' intervenuto l'avvocato dello Stato Oscar Fiumara, a nome della presidenza del Consiglio.

Ad argomentare i motivi di incostituzionalita' della legge approvata lo scorso giugno sono stati i tre difensori della Cir, costituitasi parte civile, Alessandro Pace, Giuliano Pisapia e Roberto Mastroianni.

Inammissibile e non fondata la questione di legittimita' costituzionale del 'lodo' per i due avvocati-parlamentari Niccolo' Ghedini e Gaetano Pecorella, difensori del premier Silvio Berlusconi.
E proprio uno degli avvocati di Berlusconi, Pecorella, ha introdotto la novita' dell''ultimora': cioe', la ''non rilevanza sopravvenuta'' dopo l'astensione dei giudici milanesi che gia' hanno emesso la sentenza Previti. Decisione che, ha spiegato, fa si' che ''il processo torni alla fase pre-dibattimentale'', rendendo quindi inapplicabile per il momento il 'lodo Schifani'. La norma prevede infatti solo la sospensione del dibattimento. ''E' ancora rilevante la questione sollevata dal Tribunale di Milano?'', ha chiesto quindi Pecorella ai giudici della Consulta.
In ogni caso, ha argomentato ancora, la questione di illegittimita' costituzionale del 'lodo' ''non e' fondata''. La legge che sospende i processi per le 5 piu' alte cariche ''trova fondamento nella Costituzione'', i cui valori possono essere ''preservati'' anche attraverso una legge ordinaria. Pecorella ha replicato alle argomentazioni sulla incostituzionalita' della norma. Nessuna ''deroga'' all'articolo 3 della Costituzione, che sancisce l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. ''Una deroga di questo tipo -ha osservato- sarebbe inammissibile e impossibile anche con una legge costituzionale: modificherebbe un fondamento della Costituzione''. E la norma non contrasta neppure con il principio dell'obbligatorieta' dell'azione penale: ''Il pm puo' esercitare l'azione penale, puo' svolgere indagini, puo' chiedere il rinvio a giudizio. La sospensione riguarda il processo''. Ne' mette a rischio la ragionevole durata del processo, che non significa necessariamente ''breve''.

Fonte: Yahoo! Italia Notizie

[Modificato da fonz 10/12/2003 11.06]




CARO FONZ SONO LIETO DI COMUNICARTI CHE IL LODO SKIFANI E' STATO DICHIARATO INCOSTITUZIONALE.
ELOGI ALLA CONSULTA!!!!!

SOSPIRO DI SOLLIEVO

THE EMPEROR[SM=x43607] [SM=x43607] [SM=x43607]
gran generale
00martedì 13 gennaio 2004 19:29
:nnn:
Giubo
00martedì 13 gennaio 2004 20:37
reazioni(da tgcom)
LODO SCHIFANI: DI PIETRO, EVVIVA, AVEVAMO RAGIONE NOI
"Evviva, è davvero una bella notizia, anche perché noi abbiamo sempre sostenuto che il lodo Schifani è una legge incostituzionale ed immorale". E' questo il primo commento a caldo del leader dell'Italia dei Valori, Antonio Di Pietro, alla decisione della Corte Costituzionale sul lodo Schifani; Di Pietro sottolinea che a questo punto "l'obiettivo dell'iniziativa referendaria è stato raggiunto". "Avevamo ragione noi ad aver voluto raccogliere le firme contro questa legge immorale e incostituzionale. Non abbiamo influito - rileva l'ex pm - sulla decisione della Consulta così come temeva il centrosinistra, ma saremo stati pronti a rispondere in caso di esito negativo". "Ora - conclude Di Pietro - ci auguriamo che il processo contro Berlusconi riprenda al più presto perché vogliamo sapere una volta per tutte se al governo abbiamo un innocente o un colpevole. La nostra scelta di raccogliere le firme per il referendum era quindi la scelta giusta".

ANGIUS, SENTENZA PREVEDIBILE DA RISPETTARE
La sentenza della Corte costituzionale sul lodo Schifani era "largamente prevedibile". Lo dice il capogruppo Ds al Senato, Gavino Angius, ricordando come la maggioranza durante l'esame del provvedimento non avesse "ascoltato, se non addirittura deriso e dileggiato" analoghi argomenti sollevati dall'opposizione. Adesso "mi auguro il rispetto pieno della sentenza e che maggioranza e governo capiscano che c'è un limite che non può essere valicato, dato dal rispetto della nostra Carta costituzionale". Angius ricorda che durante il confronto parlamentare l'opposizione sottolineò che "un conto era discutere di una modifica di carattere costituzionale per le massime cariche dello Stato, mentre non era possibile fare passare di soppiatto una legge ordinaria. Questo nostro giudizio non cambia".

CE', SENTENZA CORTE INDUCE A RIFLETTERE
"Il parere della Consulta induce ad una riflessione: ora è necessario che il Parlamento e la maggioranza si interroghino su un argomento tanto spinoso". E' il commento a caldo del capogruppo della Lega a Montecitorio,
Alessandro Cè."Questo provvedimento nasceva dalla necessità di porre un discrimine tra la sfera pubblica e la sfera governativa di fronte alle continue invasioni di campo dei magistrati. Ora, fatto salvo l'obiettivo di tutelare la sovranità del Parlamento, arriva un segnale di cui tenere conto".
Giustizia è fatta": Nando Dalla Chiesa (Margherita) commenta la decisione della Consulta: "Gli avventuristi che stanno cercando di far deragliare lo Stato vengono semplicemente richiamati dalla Corte all'Abc della Costituzione e dello spirito di ogni democrazia moderna. Per i prossimi mesi speriamo di non essere facili profeti quando diciamo che ci aspettiamo un attacco in grande stile alla Corte Costituzionale".


PRESIDENTE COLLEGIO SME,QUESTIONE ERA FONDATA
"Prendiamo atto che la questione sollevata dal tribunale si è dimostrata fondata". E' il laconico commento del presidente della prima sezione del tribunale di Milano, Luisa Ponti, alla notizia che il Lodo Schifani è stato dichiarato incostituzionale.
Davanti a questo collegio, il processo Sme si è concluso nel novembre scorso con la condanna di Cesare Previti, Renato Squillante e altri imputati mentre la posizione di Silvio Berlusconi, appunto in virtù del Lodo Schifani, era stata stralciata ed
fonz
00mercoledì 14 gennaio 2004 15:57
Re: Re:

Scritto da: emperor1979 13/01/2004 18.18


CARO FONZ SONO LIETO DI COMUNICARTI CHE IL LODO SKIFANI E' STATO DICHIARATO INCOSTITUZIONALE.
ELOGI ALLA CONSULTA!!!!!

SOSPIRO DI SOLLIEVO

THE EMPEROR[SM=x43607] [SM=x43607] [SM=x43607]



grazie carissimo [SM=x43601]
ma se leggi un post sopra il tuo ti accorgi che avevo già riportato la notizia [SM=g27823]

Vabbè, è chiaro che la notizia non è passata inosservata [SM=g27828]
fonz
00mercoledì 21 gennaio 2004 01:25
Depositata in cancelleria la sentenza: ordinanza 23 del 2004
Sono state rese note le motivazioni della sentenza con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l'articolo 1 del cosiddetto Lodo Schifani.

Secondo la Consulta viola i principi costituzionali che sanciscono l'uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge e il diritto di tutti alla difesa (articoli 3 e 24 della Costituzione). Afferma la Corte che la sospensione del processo penale nei confronti delle cinque più alte cariche dello Stato prevista dal Lodo Schifani è generale, automatica e di durata non determinata.

La Corte Costituzionale, nelle motivazioni della sentenza, non farebbe riferimento al fatto che il Lodo sia un ampliamento delle immunità per cui sarebbe stata necessaria una legge costituzionale (violazione art. 138 della Costituzione).

La Consulta riterrebbe il Lodo Schifani illegittimo perché crea una disparità di trattamento rispetto alla giurisdizione.

«La sospensione - fa rilevare la Corte nelle motivazioni della sentenza - concerne i processi per imputazioni relative a tutti gli ipotizzabili reati, in qualunque epoca commessi, che siano extrafunzionali, cioè estranei alle attività inerenti alla carica, come risulta chiaro dalla espressa salvezza degli articoli 90 e 96 della Costituzione». I giudici della Consulta hanno contestato alla norma non solo la generalità e l'automatismo della sospensione dei processi, ma anche il fatto di non fissare in modo esplicito la durata massima dell'interruzione del procedimento penale.


Di seguito uno stralcio della sentenza (Ordinanza n. 23 del 2004):


La sospensione «è automatica nel senso che la norma la dispone in tutti i casi in cui la suindicata coincidenza si verifichi, senza alcun filtro, quale che sia l'imputazione ed in qualsiasi momento dell'iter processuale, senza possibilità di valutazione delle peculiarità dei casi concreti».
«Infine la sospensione... legata com'è alla carica rivestita dall'imputato, subisce, per quanto concerne alla durata gli effetti della reiterabilità degli incarichi e comunque della possibilità di investitura in altro tra i cinque indicati.
E non è fondata l'obiezione secondo la quale il protrarsi del resto del processo sarebbe da attribuire da accadimenti e non alla norma, perché è questa a consentire l'indefinito protrarsi della sospensione».

Da queste ed altre considerazioni dello stesso tenore, una serie di affermazioni:
a) «la misura predisposta dalla normativa censurata crea un regime differenziato riguardo all'esercizio della giurisdizione, in particolare di quella penale»;
b) «l'automatismo generalizzato della sospensione incide, menomandolo, sul diritto di difesa dell'imputato, al quale è posta l'alternativa tra continuare a svolgere l'alto incarico sotto il peso di un'imputazione che, in ipotesi, può concernere anche reati gravi e particolarmente infamanti, oppure dimettersi dalla carica ricoperta al fine di ottenere, con la continuazione del processo, l'accertamento giudiziale che egli può ritenere a sè favorevole, rinunciando al godimento di un diritto costituzionalmente garantito»;
c) viene inoltre sacrificato il diritto della parte civile «la quale, anche ammessa la possibilità di trasferimento dell'azione in sede civile, deve soggiacere alla sospensione prevista dal terzo comma dell'art.75 del codice di procedura penale».

fonte: Ansa
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