Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
FELICEDILAURO, 30/05/2010 20.05:
il miliardo era una copertura parziale....io ecclesiastico l ho fatto bene a differenza tua!
Beh non credo che l'hai fatto meglio,dato che sei ignorante..Anzi,ignorante e presuntuoso.
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IN NOME DELLA SANTISSIMA TRINITÀ.
Si premette:
Che la Santa Sede e l'Italia, a seguito della stipulazione del Trattato, col quale è stata definitivamente composta la " questione romana ", hanno ritenuto necessario regolare con una convenzione distinta, ma formante parte integrante del medesimo, i loro rapporti finanziari;
Che il Sommo Pontefice, considerando da un lato i danni ingenti subiti dalla Sede Apostolica per la perdita del patrimonio di San Pietro, costituito dagli antichi Stati Pontifici, e dei beni degli enti ecclesiastici, e dall'altro i bisogni sempre crescenti della Chiesa pur soltanto nella città di Roma, e tuttavia avendo anche presente la situazione finanziaria dello Stato e le condizioni economiche del popolo italiano specialmente dopo la guerra, ha ritenuto di limitare allo stretto necessario la richiesta di indennizzo, domandando una somma, parte in contanti e parte in consolidato, la quale è in valore di molto inferiore a quella che a tutt'oggi lo Stato avrebbe dovuto sborsare alla Santa Sede medesima anche solo in esecuzione dell'impegno assunto con la legge 13 maggio 1871;
Che lo Stato italiano, apprezzando i paterni sentimenti del Sommo Pontefice, ha creduto doveroso aderire alla richiesta del pagamento di detta somma;
Le due Alte Parti, rappresentate dai medesimi Plenipotenziari, hanno convenuto:
l. L'Italia si obbliga a versare, allo scambio delle ratifiche del Trattato, alla Santa Sede la somma di lire 750.000.000 (settecento cinquanta milioni) ed a consegnare contemporaneamente alla medesima tanto consolidato italiano 5 per cento al portatore (col cupone scadente al 30 giugno p.v.) del valore nominale di lire italiane 1.000.000.000 (un miliardo).
2. La Santa Sede dichiara di accettare quanto sopra a
definitiva sistemazione dei suoi rapporti finanziari con l'Italia in dipendenza degli avvenimenti del 1870.
3. Tutti gli atti da compiere per l'esecuzione del Trattato, della presente Convenzione e del Concordato, saranno esenti da ogni tributo.
Roma, undici febbraio millenovecentoventinove.
(L.S.) Pietro Cardinale Gasparri.
(L.S.) Benito Mussolini.