Intercettazioni: secondo voi vanno pubblicate?

Versione Completa   Stampa   Cerca   Utenti   Iscriviti     Condividi : FacebookTwitter
Pagine: [1], 2
Etrusco
00domenica 3 luglio 2011 11:08
Dal sondaggio del Corriere della Sera:
Intercettazioni, secondo voi vanno pubblicate?
Si 80.3%
No 19.7%
Numero votanti: 24'403
napulitanboy
00domenica 3 luglio 2011 11:15
Altro: le intercettazioni vanno pubblicate solo dopo il rinvio a giudizio, in una fase pubblica, dunque, del processo penale. Sono assolutamente contro la strumentalizzazione che molti quotidiani( Corriere, Repubblica, Fatto...un pò tutti, in realtà) fanno di tali intercettazioni.
Il diritto all'informazione è sacro, almeno tanto quanto quello alla privacy.
Etrusco
00domenica 3 luglio 2011 11:28
Re:
napulitanboy, 03/07/2011 11.15:

Altro: le intercettazioni vanno pubblicate solo dopo il rinvio a giudizio, in una fase pubblica, dunque, del processo penale. Sono assolutamente contro la strumentalizzazione che molti quotidiani( Corriere, Repubblica, Fatto...un pò tutti, in realtà) fanno di tali intercettazioni.
Il diritto all'informazione è sacro, almeno tanto quanto quello alla privacy.



Andrebbero pubblicate nei termini e nelle modalità previste dalle leggi vigenti nei paesi anglosassoni.
Ma cosa mi dici della divulgazione su Il Giornale di quel file audio non ancora nemmeno trascritto?
(Reati di ricettazione, millantato credito e concorso in rivelazione del segreto d’ufficio: quelle erano senza ombra di dubbio intercettazioni ancora segrete: riguardavano la pubblicazione delle telefonate ancora secretate fra Piero Fassino e Giovanni Consorte in cui l’ex segretario Ds, relativamente all’acquisizione di BNL, chiedeva: “Abbiamo una banca?”.)
Cosa ne pensi in merito?
Il Giornale fece bene a pubblicarle?

giusperito
00domenica 3 luglio 2011 13:21
Re: Re:
Etrusco, 03/07/2011 11.28:



Andrebbero pubblicate nei termini e nelle modalità previste dalle leggi vigenti nei paesi anglosassoni.
Ma cosa mi dici della divulgazione su Il Giornale di quel file audio non ancora nemmeno trascritto?
(Reati di ricettazione, millantato credito e concorso in rivelazione del segreto d’ufficio: quelle erano senza ombra di dubbio intercettazioni ancora segrete: riguardavano la pubblicazione delle telefonate ancora secretate fra Piero Fassino e Giovanni Consorte in cui l’ex segretario Ds, relativamente all’acquisizione di BNL, chiedeva: “Abbiamo una banca?”.)
Cosa ne pensi in merito?
Il Giornale fece bene a pubblicarle?





Credo dica la stessa cosa che ha detto prima...

Quoto Nap, aggiungendo che il diritto alla privacy (diritto individuale) è prevalente al diritto all'informazione (diritto pubblico). Strutturiamo la protezione del diritto alla privacy

Paperino!
00domenica 3 luglio 2011 19:41
No alla pubblicazione di tutto ciò che non è penalmente rilevante.

Che diritto hai di piazzarmi una microspia e sbattere in prima pagina tutto ciò che dico, e che riguarda fatti miei privati??

Ovviamente, ciò che è penalmente rilevante dovrà poter essere pubblicato solo una volta caduto il segreto istruttorio.
nando85
00lunedì 4 luglio 2011 02:16

Contrario alla pubblicazione.

Le intercettazioni servono per fare i processi e condannare le persone.

NON devono serire per fare processi in tv, ne' per sparlare della vita privata dei politici.

Da strumento processuale devono rimanare nel processo.

Etrusco
00lunedì 4 luglio 2011 13:46
Re:
Paperino!, 03/07/2011 19.41:

No alla pubblicazione di tutto ciò che non è penalmente rilevante.

Che diritto hai di piazzarmi una microspia e sbattere in prima pagina tutto ciò che dico, e che riguarda fatti miei privati??

Ovviamente, ciò che è penalmente rilevante dovrà poter essere pubblicato solo una volta caduto il segreto istruttorio.



In linea generale sarei d'acordo, ma pensa al caso Bergamini,
ma anche ad altre situazione in cui assume un significato particolare il poter sapere come agiscono le più alte cariche elettive, ma anche manager di importanti aziende che influenzano e condizionano l'economia di un intero paese.
Fermo restando che l'inutile gossip andrebbe tenuto fuori da questa discussione, esistono intercettazioni che, pur non penalmente rilevanti, sono comunque importanti da conoscere.
Paperino!
00lunedì 4 luglio 2011 14:18
Re: Re:
Etrusco, 04/07/2011 13.46:



In linea generale sarei d'acordo, ma pensa al caso Bergamini,
ma anche ad altre situazione in cui assume un significato particolare il poter sapere come agiscono le più alte cariche elettive, ma anche manager di importanti aziende che influenzano e condizionano l'economia di un intero paese.
Fermo restando che l'inutile gossip andrebbe tenuto fuori da questa discussione, esistono intercettazioni che, pur non penalmente rilevanti, sono comunque importanti da conoscere.



Quindi le dobbiamo usare per fare giudizi morali su chi ricopre incarichi importanti?
Una nuova gogna medioevale rapportata a tempi moderni?

Preferisco giudicare un politico e un amministratore per l'efficienza con cui svolge il suo ruolo, non per le sue qualità morali (che non sono nessuno per poter giudicare).
Tutto ciò serve solo a coninuare a usare il giornalismo per un fine che non è suo: colpire e infangare, agire da grimaldello...
Etrusco
00lunedì 4 luglio 2011 18:52
Paperino!, 04/07/2011 14.18:



Quindi le dobbiamo usare per fare giudizi morali su chi ricopre incarichi importanti?
Una nuova gogna medioevale rapportata a tempi moderni?

Preferisco giudicare un politico e un amministratore per l'efficienza con cui svolge il suo ruolo, non per le sue qualità morali (che non sono nessuno per poter giudicare).
Tutto ciò serve solo a coninuare a usare il giornalismo per un fine che non è suo: colpire e infangare, agire da grimaldello...



Condivido il tuo ragionamento, ma ti riferisci ad una situazione ideale,
invece noi siamo calati in una situazione reale ben differente, per certi versi un po' surreale.
Non lasciarti troppo influenzare dall'uso distorto del giornalismo di Belpietro, Feltri, Ferrara, Sallusti, etc.
Osserviamo come vengono gestite le intercettazioni nei paesi anglosassoni, fin a che punto là si spinge la libera informazioni, con queli limiti deontologici ed etici.
[SM=x43812]
Paperino!
00lunedì 4 luglio 2011 19:03
Re:
Etrusco, 04/07/2011 18.52:



Condivido il tuo ragionamento, ma ti riferisci ad una situazione ideale,
invece noi siamo calati in una situazione reale ben differente, per certi versi un po' surreale.
Non lasciarti troppo influenzare dall'uso distorto del giornalismo di Belpietro, Feltri, Ferrara, Sallusti, etc.
Osserviamo come vengono gestite le intercettazioni nei paesi anglosassoni, fin a che punto là si spinge la libera informazioni, con queli limiti deontologici ed etici.
[SM=x43812]




Ebbeh...difficile non farsi influenzare.. [SM=x43815]
Il limite deontologico dobbiamo darlo noi: no alle intercettazioni gossip, si a far sapere che una x persona viola la legge.
Finché uno è scemo e si espone da solo al gossip è un conto, ma farlo uscire attraverso cimici e telecamerine nascoste mi sembra davvero troppo.
Questo è il mio modo di vedere la cosa [SM=x43606]
gran generale
00martedì 5 luglio 2011 21:55
assolutamente favorevole per quanto riguarda i fatti penalmente rilevanti

per quanto riguarda i fatti privati, il discorso è complesso
in particolare per i politici, non si può escludere il sacrosanto diritto del cittadino di sapere bene a chi si è affidato
per es. se il mio candidato eletto si presenta come difensore dei valori della famiglia e poi viene sgamato con escort e trans io DEVO saperlo. non c'è privacy che regga.
chi copre cariche di governo, poi, è sottoposto anche all'art. 54 della Costituzione: I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore.
il politico deve essere sottoposto al giudizio anche morale da parte degli elettori.
mariella85
00mercoledì 6 luglio 2011 10:56
Re:
napulitanboy, 03/07/2011 11.15:

Altro: le intercettazioni vanno pubblicate solo dopo il rinvio a giudizio, in una fase pubblica, dunque, del processo penale. Sono assolutamente contro la strumentalizzazione che molti quotidiani( Corriere, Repubblica, Fatto...un pò tutti, in realtà) fanno di tali intercettazioni.
Il diritto all'informazione è sacro, almeno tanto quanto quello alla privacy.



pienamente daccordo con te!!!

nando85
00mercoledì 6 luglio 2011 12:18

Cari, per cortesia spiegatemi una cosa perchè non c'arrivo...

In molti parlano ripetutamente di FATTI PENALMENTE RILEVANTI.

Ma COME si fà a stabilire se un fatto è PENALMENTE RILEVANTE se non c'è stata ancora una condanna?

Ci limitiamo al rinvio a giudizio?

All'avviso di conclusione delle indagini?

O a cos'altro?
giusperito
00mercoledì 6 luglio 2011 12:20
Re:
gran generale, 05/07/2011 21.55:

assolutamente favorevole per quanto riguarda i fatti penalmente rilevanti

per quanto riguarda i fatti privati, il discorso è complesso
in particolare per i politici, non si può escludere il sacrosanto diritto del cittadino di sapere bene a chi si è affidato
per es. se il mio candidato eletto si presenta come difensore dei valori della famiglia e poi viene sgamato con escort e trans io DEVO saperlo. non c'è privacy che regga.
chi copre cariche di governo, poi, è sottoposto anche all'art. 54 della Costituzione: I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore.
il politico deve essere sottoposto al giudizio anche morale da parte degli elettori.



Ti seguo nel ragionamento:
1) L'esempio che porti rappresenta una chiara antinomia sulla quale l'evidenza della difformità è talmente cristallina che rientra nei "casi facili" di classificazione. Tuttavia non sempre è così. Per esempio quando D'Alema dice: abbiamo una banca, le sue parole perché dovrebbero essere pubblicate? E' forse "immorale" o contraddittorio esultare per un centro di potere vicino al partito? Anche quella volta si disse che era giusto pubblicare perché gli elettori dovevano sapere, ma questa ipotesi non rientra nell'ambito dell'esempio che fai ERGO bisognerebbe individuare una regola generale per evitare di fare confusione
2) Paradossalmente se il politico ipocrita del tuo esempio davvero tutelasse il concetto "tradizionale" di famiglia cosa potremmo dirgli? All'elettore può interessare la vita privata del politico, ma è un oggetto valido di valutazione? Se quel politico (parliamo di B. per concretizzare l'esempio) resta in rapporti stretti con il Vaticano, è omofobo, si oppone alle coppie gay, vieta la fecondazione assistita seria, etc..., l'elettore non dovrebbe comunque votarlo perché adempie le sue promesse con il comportamento pubblico, benché il suo comportamento privato sia dissonante? In fondo a me interessa un politico che legisli nel senso che mi auguro.
giusperito
00mercoledì 6 luglio 2011 12:22
Re:
nando85, 06/07/2011 12.18:


Cari, per cortesia spiegatemi una cosa perchè non c'arrivo...

In molti parlano ripetutamente di FATTI PENALMENTE RILEVANTI.

Ma COME si fà a stabilire se un fatto è PENALMENTE RILEVANTE se non c'è stata ancora una condanna?

Ci limitiamo al rinvio a giudizio?

All'avviso di conclusione delle indagini?

O a cos'altro?



Per me la pubblicazione segue la fine delle indagini.. In quella fase per fatti penalmente rilevanti dovremmo attenerci alla valutazione giudiziaria. Nella fase delle indagini cosa sia rilevante non è chiaro nemmeno al pm
giusperito
00mercoledì 6 luglio 2011 12:40
si 6
no 3
altro 5

se dovessimo decidere così vincerebbero i si pur essendo minoranza... a me questa cosa mette i brividi
Koogar
00mercoledì 6 luglio 2011 12:46
Re:
napulitanboy, 03/07/2011 11.15:

Altro: le intercettazioni vanno pubblicate solo dopo il rinvio a giudizio, in una fase pubblica, dunque, del processo penale. Sono assolutamente contro la strumentalizzazione che molti quotidiani( Corriere, Repubblica, Fatto...un pò tutti, in realtà) fanno di tali intercettazioni.
Il diritto all'informazione è sacro, almeno tanto quanto quello alla privacy.




quoto [SM=x43600]
Paperino!
00mercoledì 6 luglio 2011 14:10
Re: Re:
giusperito, 06/07/2011 12.20:



Ti seguo nel ragionamento:
1) L'esempio che porti rappresenta una chiara antinomia sulla quale l'evidenza della difformità è talmente cristallina che rientra nei "casi facili" di classificazione. Tuttavia non sempre è così. Per esempio quando D'Alema dice: abbiamo una banca, le sue parole perché dovrebbero essere pubblicate? E' forse "immorale" o contraddittorio esultare per un centro di potere vicino al partito? Anche quella volta si disse che era giusto pubblicare perché gli elettori dovevano sapere, ma questa ipotesi non rientra nell'ambito dell'esempio che fai ERGO bisognerebbe individuare una regola generale per evitare di fare confusione
2) Paradossalmente se il politico ipocrita del tuo esempio davvero tutelasse il concetto "tradizionale" di famiglia cosa potremmo dirgli? All'elettore può interessare la vita privata del politico, ma è un oggetto valido di valutazione? Se quel politico (parliamo di B. per concretizzare l'esempio) resta in rapporti stretti con il Vaticano, è omofobo, si oppone alle coppie gay, vieta la fecondazione assistita seria, etc..., l'elettore non dovrebbe comunque votarlo perché adempie le sue promesse con il comportamento pubblico, benché il suo comportamento privato sia dissonante? In fondo a me interessa un politico che legisli nel senso che mi auguro.




Esatto, e poi a fare il moralizzatore moderno proprio non ci tengo.

Poi si evidenzia un problema di fondo: se il punto fosse che gli elettori hanno il diritto di conoscere l'ipocrisia del politico, allora sarebbe lecito portare in piazza le zoccole di B., che si presenta come cattolico, ma non sarebbe lecito raccontare che uno dell'idv va a trans...perché a quel punto mancherebbe l'ipocrisia di fondo e non si giustificherebbe più l'intrusione nella vita privata.
E te la immagini una norma che consenta di parlare delle scappatelle di zio Bè e non lo consenta su quelle di Di Pietro?
Andiamo, il punto non mi sembra affatto questo, il punto è che si vuole ergersi a paladini della moralità e giudicare i fatti privati della vita dei politici.
Una sorta di inquisizione moderna, con i nuovi valori di questa era da rispettare....

Tempo addietro uno come Vendola sarebbe stato deriso e preso a pietre in piazza...adesso i valori sono cambiati e Vendola può essere considerato un essere umano....non però chi ha un'amante o - peggio - ha qualche altra sua perversione...Puoi essere omosessuale, ed allora sei rispettabile...ma se vai a trans, ad esempio, allora sei un degenerato e uno che non rispetta la famiglia.
Oddio, che orrore la morale comune.
Dio ce ne scansi e liberi.
nando85
00mercoledì 6 luglio 2011 14:18

Sono d'accordo con l'ultimo intervento di Piero, Dio ci scansi dalla morale comune! [SM=x43800]

Per il resto, ciò che non capisco è l'utilità di conoscere i brogliacci delle intercettazioni. [SM=x43606]

Diritto all'informazione?!?
Di cosa e su cosa?!?
Per lasciar fare ottusi processi mediatici a Bruno Vespa e Barbara D'Urso???

Non sarebbe meglio evitare del tutto la pubblicazione delle intercettazioni e lasciar lavorare in santa pace i magistrati fino al termine del processo?

PRATICAMENTE a noi cittadini, la pubblicazione delle intercettazioni porta più vantaggi o svantaggi?
Paperino!
00mercoledì 6 luglio 2011 14:22
Re:
nando85, 06/07/2011 14.18:



PRATICAMENTE a noi cittadini, la pubblicazione delle intercettazioni porta più vantaggi o svantaggi?




Ci porta il gossip, oltre a tanto pane per i nostri palati di fini GUARDONI...abituati a mangiare reality e fatti privati, meglio se più scabrosi possibili, degli altri.

Siam sempre pronti a giudicare, soprattutto se non abbiamo occasione di dare noi il cattivo esempio. [SM=x43606]
gran generale
00mercoledì 6 luglio 2011 15:47
Re: Re:
Paperino!, 06/07/2011 14.22:



Siam sempre pronti a giudicare, soprattutto se non abbiamo occasione di dare noi il cattivo esempio. [SM=x43606]



secondo me si, i comportamenti di chi copre cariche pubbliche vanno valutati anche dal punto di vista morale. se prendi il mio voto DEVI essere giudicato da me sotto tutti i punti di vista, altrimenti il mio voto non lo avrai più.
se non vuoi essere giudicato rinunci alla notorietà che la tua carica pubblica comporta e torni un privato cittadino, con tutte le tutele del caso.

mi sembra una chiara regola della democrazia [SM=x43666]

vorrei far notare cmq che tutta la questione viene posta solo ed esclusivamente perchè i potenti non vogliono che le loro magagne vengano rese note.. e di magagne, negli ultimi anni, ne sono uscite parecchie. pensate a quante cose non avremmo saputo senza le intercettazioni telefoniche.
Paperino!
00mercoledì 6 luglio 2011 16:13
Re: Re: Re:
gran generale, 06/07/2011 15.47:



secondo me si, i comportamenti di chi copre cariche pubbliche vanno valutati anche dal punto di vista morale. se prendi il mio voto DEVI essere giudicato da me sotto tutti i punti di vista, altrimenti il mio voto non lo avrai più.
se non vuoi essere giudicato rinunci alla notorietà che la tua carica pubblica comporta e torni un privato cittadino, con tutte le tutele del caso.

mi sembra una chiara regola della democrazia [SM=x43666]

vorrei far notare cmq che tutta la questione viene posta solo ed esclusivamente perchè i potenti non vogliono che le loro magagne vengano rese note.. e di magagne, negli ultimi anni, ne sono uscite parecchie. pensate a quante cose non avremmo saputo senza le intercettazioni telefoniche.



Avremmo saputo del caso Ruby, perché dare soldi a una minorenne è ancora un reato...
Non avremmo saputo che il governatore del Lazio va a trans, o che ci va quell'altro del Pd...Sottile, mi pare.
Tutto sommato, non mi interessava saperlo.

Altrimenti, intercettino anche Vendola e raccontino al mondo se ha una relazione stabile, se ha rapporti occasionali o va a neri.
Chi lo stabilisce cosa è moralmente rilevante?
Posso decidere io in base a quali fattori morali posso dare o negare il mio voto? Ed allora, se il tuo ragionamento è valido, che la vita dei politici sia posta tutta sotto i riflettori, e che ne sia scandagliato ogni angolo privato.
Voglio sapere anche se Bersani è impotente e quante volte gli si rizza, perché non sta scritto da nessuna parte che tu hai il diritto di negare il voto a uno che va a mignotte, ed io non posso negarlo a un impotente o ad un invertito, per il semplice fatto che non mi viene detta questa cosa.
Se è giusto che ognuno dia il proprio voto non secondo l'efficienza del loro operato pubblico, ma anche secondo la loro moralità, allora che sia lasciato ad ogni cittadino la libertà ed il diritto di stabilire da sé cosa è moralmente rilevante e cosa no, e si intercetti e divulghi TUTTO.

Così, accanto ai notiziari, che si dia ampio spazio anche a rubriche dedicate specificamente a tutto ciò che attiene alle abitudini, ai vizi ed capacità sessuali di ciascun politico (numero di amplessi, con chi, preferenze particolari etc etc), perché altrimenti si fanno differenziazioni e distinguo inaccettabili, e si considera andare a trans più grave che andare con uomini, in aperta violazione dell'art. 3 Co. e di tutti i principi di non discriminazione.
giusperito
00mercoledì 6 luglio 2011 20:46
e metti uno bestemmia per telefono o dice cxxxo?
gran generale
00mercoledì 6 luglio 2011 22:54
Re: Re: Re: Re:
Paperino!, 06/07/2011 16.13:


Avremmo saputo del caso Ruby, perché dare soldi a una minorenne è ancora un reato...
Non avremmo saputo che il governatore del Lazio va a trans, o che ci va quell'altro del Pd...Sottile, mi pare.
Tutto sommato, non mi interessava saperlo.



non avremmo saputo dello scandalo de L'Aquila o delle varie P3 e P4 che sono uscite. sono questi i fatti che i potenti non vogliono far uscire, se ne fregano delle mignotte e dei trans (il mio era giusto un esempio sui comportamenti, che a me non fanno nè caldo nè freddo ma a molti elettori importa eccome)


Paperino!, 06/07/2011 16.13:


Se è giusto che ognuno dia il proprio voto non secondo l'efficienza del loro operato pubblico, ma anche secondo la loro moralità, allora che sia lasciato ad ogni cittadino la libertà ed il diritto di stabilire da sé cosa è moralmente rilevante e cosa no, e si intercetti e divulghi TUTTO.

Così, accanto ai notiziari, che si dia ampio spazio anche a rubriche dedicate specificamente a tutto ciò che attiene alle abitudini, ai vizi ed capacità sessuali di ciascun politico (numero di amplessi, con chi, preferenze particolari etc etc), perché altrimenti si fanno differenziazioni e distinguo inaccettabili, e si considera andare a trans più grave che andare con uomini, in aperta violazione dell'art. 3 Co. e di tutti i principi di non discriminazione.



se un presidente del consiglio o altra carica istituzionale va a mignotte questo è un diritto saperlo. a parte che la prostituzione è reato, ma parliamo di persone che rappresentano il nostro paese e - sempre secondo la nostra Costituzione - hanno il dovere di farlo con disciplina e onore.
ugualmente se il segretario di un partito di rilevanza nazionale è coinvolto nell'acquisizione di una importante banca è un nostro diritto saperlo. questo però più dal punto di vista etico che morale.

tutto questo discorso lo stiamo concentrando sulle preferenze sessuali dei personaggi noti. resta però che i nostri politici se ne sbattono altamente di tutto questo. come ho già detto, sono ben altri i fatti che vogliono mantenere nascosti e vogliono farci credere che sia un problema di rilevanza nazionale.
nekonika
00giovedì 7 luglio 2011 23:29
Io sono cmq favorevole alla pubblicazione: pensate alla "Struttura Delta" che è emersa per il controllo della Rai....
Che la Rai fosse controllata dalla politica era cosa risaputa ma non a livello di gente messa ai vertici della Rai per fare solo ed esclusivamente gli interessi di mediaset e di Berlusconi. La Rai è cmq un'azienda pubblica...
Se non si fosse venuto a conoscenza di queste intercettazioni ora avremmo Nardello, uno della struttura, a capo del personale della Rai.

Vabbè questo è solo uno dei tantissimi esempi...
giusperito
00venerdì 8 luglio 2011 00:59
Si, ma il punto non è se in alcune conversazioni ci siano cose rilevanti. Immagino che in tutte le conversazioni ci siano cose importanti per decidere il valore del politico o l'insieme degli apparati di potere ai quali si riferisce (diamine non è certo oggi che scopriamo che tizio ha la banca o caio controlla la rai.. non mi dite che qualcuno aveva dubbi sul fatto che la rai fosse controllata da B.). Il punto è fino a che punto queste informazioni possano creare danni collaterali alla vita delle persone (perché se è vero che il politico è un personaggio pubblico, non è detto che tutti i suoi interlocutori lo siano). Sapere i fatti intimi di Fiorani o Ricucci, distruggere l'immagine di Tizio o di Caio non è un rischio accettabile sempre e comunque.
Inoltre si dimentica la ratio del divieto di pubblicazione: evitare che il giudice del dibattimento sia influenzato.. insomma è lo spirito del processo garantista, ma in Italia l'amore per l'inquisitorio fascista non cessa mai.
nekonika
00venerdì 8 luglio 2011 09:18
Io non mi sento inquisitoria: ma per me tra l'interesse del singolo a non subire un danno transitorio( fino alla durata del processo)alla propria immagine e l'interesse ad essere informati dei risvolti politici e morali di un'inchiesta prevale l'interesse pubblico.
Inoltre: il nostro codice di procedura penale è pieno zeppo di garanzie a tutela dell'imputato tanto che la vittima passa in quarto piano: eppure c'è chi parla dell'inquisizione dei nostri giudici...
Se si parla di indagini, allo stesso modo c'è un'accurata regolamentazione ed attenzione all'indagato( e se l'indagine si risolve in una bolla di sapone con l'archiviazione si dovrebbe risarcire l'onore infranto dell'ex inquisito).


Poi, dal momento che la prova si forma in contraddittorio tra le parti, il giudice può prendere in considerazione solo ciò che si acquisisce nel rispetto delle disposizioni del codice di procedura( e la disciplina è accurata): il giudice ne deve, poi, dare conto nella motivazione della sentenza.
Dunque il suo percorso logico è controllabile e rintracciabile di modo che se c'è un abuso la sentenza può essere impugnata( cosa più unica che rara per altri due gradi di giudizio).
Il giudice non può utilizzare il suo sapere privato e se lo fa risulta dalla motivazione, con la conseguenza che la sentenza può essere impugnata.


Infine: anche in America, la Patria del garantismo, è possibile pubblicare indiscrezioni: tanto che, del caso Strauss Kahan, noi sappiamo tutto della cameriera e della sua relazione, delle sue telefonate.....

Il modo in cui viene posta in Italia la questione ed i progetti di riforma che mirano ad impedire le intercettazioni piuttosto
che a non pubblicarle nella fase delle indagini
mi sa molto di strumentalizzazione.




giusperito
00venerdì 8 luglio 2011 11:39
Re:
nekonika, 08/07/2011 09.18:

Io non mi sento inquisitoria: ma per me tra l'interesse del singolo a non subire un danno transitorio( fino alla durata del processo)alla propria immagine e l'interesse ad essere informati dei risvolti politici e morali di un'inchiesta prevale l'interesse pubblico.
Inoltre: il nostro codice di procedura penale è pieno zeppo di garanzie a tutela dell'imputato tanto che la vittima passa in quarto piano: eppure c'è chi parla dell'inquisizione dei nostri giudici...
Se si parla di indagini, allo stesso modo c'è un'accurata regolamentazione ed attenzione all'indagato( e se l'indagine si risolve in una bolla di sapone con l'archiviazione si dovrebbe risarcire l'onore infranto dell'ex inquisito).


Poi, dal momento che la prova si forma in contraddittorio tra le parti, il giudice può prendere in considerazione solo ciò che si acquisisce nel rispetto delle disposizioni del codice di procedura( e la disciplina è accurata): il giudice ne deve, poi, dare conto nella motivazione della sentenza.
Dunque il suo percorso logico è controllabile e rintracciabile di modo che se c'è un abuso la sentenza può essere impugnata( cosa più unica che rara per altri due gradi di giudizio).
Il giudice non può utilizzare il suo sapere privato e se lo fa risulta dalla motivazione, con la conseguenza che la sentenza può essere impugnata.


Infine: anche in America, la Patria del garantismo, è possibile pubblicare indiscrezioni: tanto che, del caso Strauss Kahan, noi sappiamo tutto della cameriera e della sua relazione, delle sue telefonate.....

Il modo in cui viene posta in Italia la questione ed i progetti di riforma che mirano ad impedire le intercettazioni piuttosto
che a non pubblicarle nella fase delle indagini
mi sa molto di strumentalizzazione.





Il garantismo non è nei confronti dell'imputato, ma è lo strumento attraverso il quale si ricostruisce la verità e si tutela davvero la giustizia e la vittima.

Sull'esempio americano assolutamente non mi risulta che siano state pubblicate intercettazioni... le indiscrezioni sono un'altra cosa...non trucchiamo le carte
Qui metto un esempio di ciò che in Italia è una regola mentre nei paesi normali è una cosa gravissima:
www.giornalettismo.com/archives/132740/lo-scandalo-che-cambiera-la-stampa-bri...

Poi qua non si parla di non pubblicare mai le intercettazioni, ma di pubblicare quelle acquisite agli atti del processo. Diversamente facciamo saltare la segretezza delle indagini...
Poi se esiste una legge che vieta al momento certe pubblicazioni, perché lo consideriamo normale? Esistono quindi leggi da rispettare ed altre soggette a valutazioni di giustizia superiore?

nekonika
00venerdì 8 luglio 2011 12:24
Ma infatti: la legge già prevede i casi in cui le intercettazioni legittimamente acquisite non possono essere pubblicate fino alla chiusura delle indagini....
Inoltre già è previsto il divieto di pubblicarle fino a quando esse non siano a disposizione anche della parte e suo difensore......
Inoltre c'è già una normativa a tutela della privacy, per tutte le informazioni private non aventi alcuna rilevanza....
Ho trovato un articolo su altalex:
PUBBLICAZIONE DELLE INTERCETTAZIONI:

IL DIFFICILE BILANCIAMENTO TRA PRIVACY E INFORMAZIONE

di Valeria Falcone

1. LA DISCIPLINA DELLE INTERCETTAZIONI

La materia del divieto di pubblicazione degli atti di un procedimento penale, e in particolare delle intercettazioni penali, rappresenta un tema affascinante e complesso allo stesso tempo.

Intorno ad esso ruotano principi di portata costituzionale, quali l’esigenza processuale di non inquinare le prove, la tutela della privacy delle persone coinvolte ed il diritto dei cittadini ad essere informati sui fatti di cronaca giudiziaria.

Con disegno di legge n. 1638, approvato dalla Camera dei deputati nella seduta n. 145 del 17 aprile 2007, il Governo ha avviato una riforma legislativa in tema di intercettazioni telefoniche ed ambientali e di pubblicità degli atti di indagine.

Le intercettazioni di conversazioni e comunicazioni costituiscono, nel processo penale, un mezzo di ricerca della prova, risultando spesso decisive per fondare il giudizio del giudice.

Anche se tra i principi inviolabili della costituzione è sancita la libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, è la stessa carta costituzionale a stabilire che la loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge (art. 15 cost.).

E’ salvaguardata, in tal modo, la coesistenza tra il principio di libertà e segretezza delle comunicazioni e quello del rispetto delle esigenze probatorie e investigative nel processo penale.

Le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche o di flussi di comunicazione relativi a sistemi informatici o telematici sono previste ex lege solo per determinati e gravi reati (artt. 266 e 266 bis c.p.p.).

Il giudice autorizza le operazioni suddette quando vi siano gravi indizi di reato e l’intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini (art. 267 c.p.p.).



2. INTERCETTAZIONI ILLEGALMENTE FORMATE O ACQUISITE: DIVIETO DI DETENZIONE E DI PUBBLICAZIONE

L’ipotesi più grave di divulgazione di intercettazioni telefoniche o telematiche si verifica in caso di pubblicazione di documenti, supporti o atti concernenti dati e contenuti di conversazioni e comunicazioni, relativi al traffico telefonico e telematico, illegalmente formati o acquisiti.

Il recente Decreto legge n. 259/2006, convertito con Legge 20 novembre 2006 n. 281, ha sancito che, in caso di diffusione degli stessi, può essere richiesta, a titolo di riparazione, all’autore della pubblicazione degli atti o dei documenti suddetti, al direttore responsabile e all'editore, in solido fra loro, una somma di denaro determinata in ragione del numero di copie stampate e, ove la diffusione sia avvenuta con mezzo radiofonico, televisivo o telematico, dell’entità del bacino di utenza. In ogni caso, l'entità della riparazione non può essere inferiore a diecimila euro.

L'azione può essere proposta da parte di coloro ai quali detti atti o documenti fanno riferimento e si prescrive nel termine di cinque anni dalla data della pubblicazione.

Tale azione non impedisce al Garante per la protezione dei dati personali di emanare i provvedimenti volti ad inibire l’illecita diffusione.

I responsabili possono, inoltre, vedersi condannare dal giudice civile al risarcimento del danni eventualmente patiti a seguito della pubblicazione illecita.

In caso di diffusione di intercettazioni illegalmente formate o acquisite, pertanto, la tutela delle persone coinvolte è massima. Esse possono richiedere, per le pubblicazioni già avvenute, la riparazione pecuniaria ed il risarcimento del danno, mentre, a titolo di tutela preventiva, possono ottenere l’inibizione di ogni ulteriore e illecita diffusione.

Secondo la giurisprudenza, la diffusione illegale di intercettazioni illegalmente formate e acquisite attiene non soltanto al contenuto delle conversazioni ma anche ad ogni altro dato da esse desumibile, come le generalità dei soggetti coinvolti nella captazione, nell’ipotesi in cui si tratti di dato informativo non desunto da altri accertamenti ma proprio e soltanto dai risultati delle intercettazioni (Cassazione penale, sezione II, 12 gennaio 2006, n. 2817).

3. INTERCETTAZIONI LEGITTIME MA NON PUBBLICABILI

Le intercettazioni possono essere state acquisite legittimamente e, tuttavia, può esserne vietata la pubblicazione.

Le norme che vietano la divulgazione del testo o del contenuto degli atti di un'indagine penale sono dettate a tutela del sereno svolgimento del procedimento (Cassazione penale, sezione V, 20 settembre 2001, n. 37667).

In particolare, ai sensi dell’articolo 114 c.p.p., è vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto. Quando l’atto non è più coperto dal segreto, è sempre consentita la pubblicazione del suo contenuto, ma continua ad essere vietata la pubblicazione anche parziale dell’atto stesso fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare.

Si distingue, pertanto, la pubblicazione anche parziale dell’atto dalla pubblicazione del contenuto dell’atto. Nel primo caso, il divieto di pubblicazione è assoluto e risponde all’esigenza di non inquinare le prove del processo; nel secondo caso, invece, il divieto di pubblicazione è attenuato e tutela il principio del libero convincimento del giudice.

Per capire quando il contenuto di un atto d’indagine può essere pubblicato, è necessario far riferimento alla disciplina del segreto degli atti acquisiti nel corso delle indagini preliminari, fissata dall’articolo 329 c.p.p. Secondo tale disposizione, gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari.

Le intercettazioni di conversazioni o di comunicazioni sono disposte dal pubblico ministero, previa autorizzazione del giudice delle indagini preliminari, e le loro trascrizioni costituiscono, pertanto, atti di indagini del pubblico ministero coperti dal segreto nei limiti suddetti.

Pertanto, nel momento in cui le intercettazioni sono a disposizione dell’imputato e del suo difensore, al giornalista è consentito pubblicarne il contenuto. Diversamente, se sono divulgati gli atti relativi alle intercettazioni medesime, quando essi siano ancora segreti ovvero prima della conclusione delle indagini preliminari o dell’udienza preliminare, viene violato il divieto di pubblicazione previsto dall’articolo 114 c.p.p..

In caso di divulgazione di atti o documenti di cui sia vietata la pubblicazione ricorre la figura contravvenzionale di “Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale” secondo cui “chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d’informazione, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione, è punito con l’arresto fino a trenta giorni o con l’ammenda da 51 euro a 258 euro” (articolo 684 codice penale).

Il disegno di legge n. 1638 del Governo, approvato con taluni emendamenti dalla Camera dei deputati nella seduta n. 145 del 17 aprile 2007, è intervenuto sull’argomento.

In particolare, è stato aggiunto il comma II bis all’articolo 114 del codice di procedura penale, che stabilisce: “È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, della documentazione, degli atti relativi a conversazioni, anche telefoniche, o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche ovvero ai dati riguardanti il traffico telefonico o telematico, anche se non più coperti da segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare”. Ciò significa che se il disegno di legge suddetto dovesse diventare legge, il divieto di pubblicazione del contenuto di intercettazioni permarrebbe fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare. Prima di questo momento non sarebbe più possibile conoscere neanche il contenuto degli atti di intercettazione.

Anche il reato di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale (articolo 684 codice penale) è stato oggetto di modifiche e integrazioni dal citato disegno di legge.

In particolare, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sono state inasprite le sanzioni previste per tale contravvenzione. Con la modifica in esame, ai sensi dell’articolo 684 codice penale, “chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o nel contenuto, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione, è punito con l'arresto fino a trenta giorni o con l'ammenda da 10.000 euro a 100.000 euro. La condanna importa la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36 (codice penale)”.

4. PUBBLICAZIONE DELLE INTERCETTAZIONI E LIMITI DELLA PRIVACY

E’ importante sottolineare che il reato di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale rappresenta una contravvenzione per la prevenzione di taluni reati e per la tutela preventiva dei segreti e non attiene alla salvaguardia della privacy e della dignità della persona.

Può accadere, infatti, che il giornalista pur attenendosi alle disposizioni che vietano la pubblicazione di atti di un procedimento penale, nel divulgare atti o documenti pubblicabili, non rispetti i precetti dettati dal Codice della privacy (decreto legislativo n. 196/2003) o dal Codice deontologico 29 luglio 1998 del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti .

Il principio generale, che i giornalisti devono rispettare per la tutela della privacy altrui, è quello dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico.

Di conseguenza, la pubblicazione di trascrizioni di intercettazioni telefoniche, che porti alla divulgazione non soltanto di dati essenziali e indispensabili per informare i cittadini sulle indagini in corso ma anche di elementi e aspetti della vita privata di persone non coinvolte direttamente nel fatto di cronaca, è da ritenersi illegittima.

In tal caso, il giornalista non può essere punito a titolo di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale ma rischia di incorrere nelle sanzioni disciplinari dell’Ordine dei giornalisti e nei provvedimenti impeditivi e sanzionatori del Garante della privacy.

In caso di violazione delle norme del codice deontologico, l’Ordine dei giornalisti può, infatti, avviare procedimenti disciplinari nei confronti dei suoi iscritti.

Le sanzioni disciplinari, previste dalla Legge n. 69/1963 sull’ordinamento della professione giornalistica, sono l’avvertimento, la censura, la sospensione dall’esercizio professionale e, nei casi più gravi, la radiazione.

D’altro canto, il Garante per la protezione dei dati personali può, in caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia, prescrivere le misure opportune o necessarie per rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti in materia di privacy e può disporre il blocco o vietare, in tutto o in parte, il trattamento che risulta illecito o non corretto. In caso di ulteriore inadempimento da parte del giornalista, si configura il reato di “Inosservanza dei provvedimenti del Garante” (art. 170 d.lgs. n 196/2003).

In conformità a tali compiti, il Garante ha emanato il Provvedimento 21 giugno 2006 (G.U. n. 147 del 27 giugno 2006), con il quale è stato prescritto ai titolari del trattamento in ambito giornalistico (editori) di adeguare immediatamente i trattamenti di dati personali relativi alla pubblicazione di trascrizioni di intercettazioni telefoniche a tutti i principi affermati dal Codice sulla privacy e dal Codice deontologico.

Nel provvedimento suddetto, il Garante ha sottolineato l’esigenza del rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle diverse persone coinvolte dalle predette pubblicazioni, con particolare riferimento alla loro riservatezza, dignità ed identità personale, nonché al diritto fondamentale alla protezione dei relativi dati personali.

Anche se è configurabile un interesse pubblico alla conoscenza dettagliata di fatti, secondo il Garante, “si pone con seria evidenza la necessità di assicurare, con immediatezza e su un piano generale, un'adeguata tutela dei diritti di soggetti coinvolti dalla pubblicazione pressoché integrale di innumerevoli brani di conversazioni telefoniche, intercorse anche con terzi estranei ai fatti oggetto di indagine penale o che non risultano allo stato indagati, o brani che riguardano in ogni caso diverse relazioni personali o familiari o, ancora, persone semplicemente lese dai fatti”.

Accade di frequente, infatti, che i giornalisti mettano a disposizione dell'opinione pubblica un vasto materiale di documentazione di conversazioni telefoniche senza un’adeguata selezione e valutazione, anche se non vengono violate le norme sul segreto e sul divieto di pubblicazione.

Tale materiale, oltre a non risultare sempre essenziale per una doverosa informazione dell'opinione pubblica, può favorire anche una percezione inesatta di fatti, circostanze e relazioni interpersonali.

Il Garante ribadisce, nel predetto documento, i principi stabiliti dal Codice deontologico, secondo il quale:

a) è garantito al giornalista il diritto all'informazione su fatti di interesse pubblico ma nel rispetto dell'essenzialità dell'informazione;

b) è necessario evitare riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti;

c) è indispensabile rispettare la dignità e la sfera sessuale delle persone.

Pertanto l'indiscriminata pubblicazione di trascrizioni di intercettazioni di numerose conversazioni telefoniche, specie quando finisce per suscitare la curiosità del pubblico su aspetti intimi e privati, senza rispondere integralmente ad un'esigenza di giustificata informazione su vicende di interesse pubblico, può configurare una violazione delle disposizioni del Codice sulla privacy e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, i quali contemperano il diritto al rispetto della vita privata e familiare con il diritto alla libertà di espressione.

Il disegno di legge sulle intercettazioni telefoniche e ambientali e pubblicità degli atti di indagine, esaminato ed approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 17 aprile 2007, modifica il comma V dell’art. 139 del d.lgs. n. 196/2003, richiamando, in caso di violazioni delle prescrizioni del codice di deontologia, una nuova ipotesi di violazione amministrativa: “Illeciti per finalità giornalistiche” (art. 164 bis Codice sulla privacy).

In applicazione di tale disposizione, il Garante per la protezione dei dati personali, se accerta la violazione, può condannare l’editore alla sanzione amministrativa della “pubblicazione, nella testata attraverso la quale è stata commessa la violazione nonché, ove ritenuto necessario, anche in altre testate, della decisione che accerta la violazione, per intero o per estratto, ovvero di una dichiarazione riassuntiva della medesima violazione. La pubblicazione è effettuata, secondo le modalità indicate dall'ordinanza, a spese dei responsabili”.

E’ prevista, pertanto, una nuova tutela a favore di coloro che subiscono una violazione della privacy, a seguito di pubblicazione di intercettazioni.

Tuttavia, la sanzione amministrativa di illeciti per finalità giornalistiche si inserisce in sistema sanzionatorio già particolarmente articolato e complesso.

Il Garante ha, infatti, già diversi poteri di intervento in caso di violazione della privacy ed anche l’Ordine dei giornalisti può, dal canto suo, comminare sanzioni disciplinari ai giornalisti che, pubblicando intercettazioni in maniera indiscriminata, violino la privacy.

Per queste ragioni, sono numerose le opinioni che, soprattutto dal mondo dell’informazione, esprimono tutta la loro preoccupazione per un disegno di legge che potrebbe rivelarsi di ostacolo alla libertà di informazione, costituzionalmente garantita e base della democrazia del Paese.


giusperito
00venerdì 8 luglio 2011 12:33
Il discorso ovviamente non riguarda l'attuale legge che a me sembra equilibrata tranne nella parte in cui in caso di violazione ci sono sanzioni irrisorie.
Il problema, alla base del topic, è se possano essere pubblicate prima della chiusura indagini e se sia illegittimo inasprire le pene in caso di pubblicazione.
Questa è la versione 'lo-fi' del Forum Per visualizzare la versione completa clicca qui
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 22:59.
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com