Avvocato Spagna

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J.Consulting
00venerdì 10 ottobre 2014 11:32
Con la sentenza n 361 del 27 giugno del 2014 il Tribunale amministrativo di Madrid ha accolto il ricorso presentato da una cittadina italiana avverso il provvedimento di rigetto emesso dall'Ordine degli avvocati di Madrid, in applicazione della disposizione addizionale novena della ley 34/2006 cosi come modificata dalla disposizione addizionale quarta della della ley 5/2012 sull'accesso alla professione di avvocato in Spagna.
FATTO
La ricorrente aveva conseguito il titolo di laurea in giurisprudenza nel 2008. Nel 2012 aveva avviato il procedimento di omologazione del titolo di laurea italiano al corrispondente spagnolo di licenciado en derecho. Il 18 aprile del 2013 aveva conseguito la credencial de homologacion. Successivamente aveva presentato domanda di iscrizione al Collegio degli avvocati di Madrid. Il Collegio rigettava l'iscrizione perchè l'istanza di omologazione della ricorrente era stata presentata successivamente al 30 ottobre del 2011 (data di entrata in vigore della ley 34/2006). Secondo il Collegio la ricorrente avrebbe dovuto frequentare il Master en Abogacia.
Contro il provvedimento di rigetto la ricorrente presentava ricorso al Tribunale amministrativo di Madrid, lamentando la violazione del principio di parità di trattamento tra i cittadini comunitari.
DIRITTO
Il Tribunale accoglieva il ricorso, disponendo che il termine temporale del 30 ottobre del 2011 è discriminatorio e che alla ricorrente (alla stregua dei licenciados en derecho spagnoli) devono essere riconosciuti due anni di tempo da quando ha conseguito l'omologazione - 18 aprile del 2013 - per potersi iscrivere ad un Ordine spagnolo senza master.
Info:jureconsulting@yahoo.es
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