<b><font size=5" color="#4A1DFF"> PRIMO PARERE!

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Werty74
00sabato 3 maggio 2008 00:16
PROPRIETA’
Condominio negli edifici
Obbligazioni assunte nell’interesse del condominio
Le norme: artt. 1123, 1295, 1314 c.c.


La questione


La responsabilità dei singoli condomini, per le obbligazioni assunte nell’interesse del condominio, dall’amministratore (nel caso di specie: per ristrutturazione dell’edificio), ha natura solidale o si tratta di una responsabilità “pro quota”?


Le norme rilevanti


1123. Ripartizione delle spese.
Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.
Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne.
Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità.

1295. Divisibilità tra gli eredi.
Salvo patto contrario, l'obbligazione si divide tra gli eredi di uno dei condebitori o di uno dei creditori in solido, in proporzione delle rispettive quote

1314. Obbligazioni divisibili.
Se più sono i debitori o i creditori di una prestazione divisibile e l'obbligazione non è solidale, ciascuno dei creditori non può domandare il soddisfacimento del credito che per la sua parte, e ciascuno dei debitori non è tenuto a pagare il debito che per la sua parte.


Il PARERE

Il Tribunale di Napoli ingiunge a Tizio e Caia, su richiesta della società Alfa, il pagamento della somma di Euro 5.000,00 quale importo residuo spettante a copertura di taluni lavori eseguiti sul condominio Zeta. Tizio e Caia, condomini di suddetto edificio assieme a Sempronio e Mevia, si dolgono dell’ingiunzione avendo già saldato la loro parte del debito, calcolata in ragione della loro quota condominiale. Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio e Caia, premessi cenni sul condominio negli edifici e sui poteri dell’amministratore, rediga motivato parere, senza trascurare il tipo di atto giudiziario idoneo a tutelare gli interessi degli assistiti.







gli elaborati dovranno essere inviati entro l'8 c.m. al seguente indirizzo di posta elettronica : borby@inwind.it. [SM=x43799]
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