***Regolamento pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato***

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(Hydra)
00sabato 1 dicembre 2007 13:07
decreto del 4/10/1990
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Art. 1. Modalità della pratica. 1. La pratica forense deve essere svolta con assiduità, diligenza, dignità, lealtà e riservatezza. 2. Essa si svolge principalmente presso lo studio e sotto il controllo di un avvocato (1) e comporta il compimento delle attività proprie della professione. 3. La frequenza dello studio può essere sostituita, per un periodo non superiore ad un anno, dalla frequenza di uno dei corsi post-universitari previsti dall'art. 18 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e disciplinati a norma dell'art. 2. 4. Costituisce integrazione della pratica forense, contestuale al suo normale svolgimento secondo le modalità del presente articolo, la frequenza di scuole di formazione professionale istituite a norma dell'art. 3. (1) Il termine "procuratore legale" deve intendersi soppresso ai sensi dell'art. 3 L. 24-2-1997, n. 27 o sostituito da "avvocato".

Art. 2. Corsi post-universitari. 1. I corsi post-universitari di cui all'art. 1, comma 3, hanno indirizzo teorico-pratico ed i relativi programmi debbono essere conformi a quanto stabilito nell'art. 3, comma 3.

Art. 3. Scuole di formazione. 1. I Consigli dell'Ordine possono istituire scuole di formazione professionale la cui frequenza, ai sensi dell'art. 1, comma 4, integra la pratica forense. I Consigli dell'Ordine del distretto di corte di appello possono istituire, d'intesa, scuole di formazione unificate per tutti o parte degli ordini di ciascun distretto. 2. I corsi delle scuole di cui al comma 1 sono tenuti nell'ambito di un biennio e debbono avere un indirizzo teorico-pratico comprendente anche lo studio della deontologia e della normativa sulla previdenza forense. 3. Il programma dei corsi deve contemplare un adeguato numero di esercitazioni interdisciplinari, su tutte le materie di esame indicate nell'art. 3 della legge 27 giugno 1988, n. 242, condotte da professionisti esperti negli specifici settori operativi e consistenti anche nello studio, l'analisi e la trattazione, da parte dei praticanti e sotto la guida dei docenti, di casi pratici di natura civile, penale e amministrativa. Il programma dei corsi deve essere preventivamente approvato dal Consiglio nazionale forense (1). (1) Sulla istituzione della scuola biennale di specializzazione per le professioni legali.

Art. 4. Adempimenti dei Consigli dell'Ordine. 1. I Consigli dell'Ordine accertano e promuovono la disponibilità degli iscritti ad accogliere nei propri studi i laureati in giurisprudenza che intendano svolgere il tirocinio forense e forniscono le opportune indicazioni agli aspiranti che ne facciano richiesta. 2. Gli avvocati (1) abilitati da almeno un biennio sono tenuti, nei limiti delle proprie possibilità, ad accogliere nel proprio studio i praticanti, istruendoli e preparandoli all'esercizio della professione, anche sotto il profilo dell'osservanza dei principi della deontologia forense. 3. È compito dei Consigli dell'Ordine vigilare sull'effettivo svolgimento del tirocinio da parte dei praticanti avvocati (1) nei modi previsti dal presente regolamento, e con i mezzi ritenuti più opportuni (2). (1) Il termine "procuratore legale" deve intendersi soppresso ai sensi dell'art. 3 L. 24-2-1997, n. 27 o sostituito da "avvocato" . (2) Per conoscere quali sono i compiti demandati ai Consigli dell'Ordine.

Art. 5. Registro speciale. 1. Il registro speciale dei praticanti, di cui all'art. 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, contiene, oltre alle generalità complete degli iscritti ed alla data di inizio della pratica, l'indicazione dei trasferimenti, delle interruzioni, delle cancellazioni, nonché degli studi professionali presso cui la pratica viene esercitata, con gli eventuali cambiamenti intervenuti. 2. Il provvedimento di iscrizione nel registro speciale è immediatamente comunicato, a cura del Consiglio dell'Ordine, anche al professionista presso il cui studio la pratica deve essere svolta. 3. Il periodo di pratica svolto presso lo studio di un professionista diverso da quello precedentemente indicato al Consiglio dell'Ordine, senza la previa comunicazione scritta al consiglio medesimo, non è riconosciuto efficace ai fini del compimento della pratica stessa e del rilascio del relativo certificato a norma dell'art. 10 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

Art. 6. Libretto della pratica. 1. I praticanti avvocati (1) non abilitati al patrocinio davanti [alle preture] (2) debbono tenere apposito libretto, rilasciato, numerato e precedentemente vistato dal presidente del Consiglio dell'Ordine o da un suo delegato, nel quale debbono annotare: a) le udienze cui il praticante ha assistito, con l'indicazione delle parti e del numero di ruolo dei processi; l'assistenza non può essere inferiore a venti udienze per ogni semestre, con esclusione di quelle oggetto di mero rinvio; b) gli atti processuali o relativi ad attività stragiudiziali più rilevanti, alla cui predisposizione e redazione abbiano partecipato, con l'indicazione del loro oggetto; c) le questioni giuridiche di maggior interesse alla cui trattazione abbiano assistito o collaborato. 2. Il libretto della pratica deve essere esibito al Consiglio dell'Ordine al termine di ogni semestre, con l'annotazione del professionista presso il cui studio la pratica è stata effettuata attestante la veridicità delle indicazioni ivi contenute. 3. Il Consiglio dell'Ordine ha facoltà di accertare la veridicità delle annotazioni contenute nel libretto nei modi ritenuti più opportuni. (1) Il termine "procuratore legale" deve intendersi soppresso ai sensi dell'art. 3 L. 24-2-1997, n. 27 o sostituito da "avvocato" . (2) L'originario riferimento "alle preture" non ha più ragion d'essere ai sensi dell'art. 244 del D.Lgs. 51/1998 che ha istituito il giudice unico di tribunale.

Art. 7. Adempimenti dopo il primo anno di pratica. 1. Al termine del primo anno di pratica, i praticanti avvocati (1) debbono illustrare al Consiglio dell'Ordine, con apposita relazione, le attività indicate nel libretto della pratica ed i problemi anche di natura deontologica trattati nel corso di tale periodo. 2. Al fine di cui al comma 1, i praticanti debbono depositare presso il Consiglio dell'Ordine il libretto della pratica da essi tenuto. 3. Il Consiglio dell'Ordine espleta gli opportuni accertamenti sulle dichiarazioni del praticante ed ha facoltà di invitarlo ad un colloquio per eventuali ulteriori chiarimenti sul tirocinio espletato. (1) Il termine "procuratore legale" deve intendersi soppresso ai sensi dell'art. 3 L. 24-2-1997, n. 27 o sostituito da "avvocato".

Art. 8. Praticanti abilitati al patrocinio. 1. I praticanti avvocati (1) abilitati al patrocinio davanti [alle preture] (2) a norma dell'art. 1 della legge 24 luglio 1985, n. 406, qualora, al termine del primo anno di tirocinio, intendano continuare la pratica al di fuori dello studio di un procuratore debbono: a) comunicare il loro intendimento al Consiglio dell'Ordine nel cui registro speciale sono iscritti; b) tenere e compilare il libretto della pratica, di cui all'art. 6 del presente regolamento, con le annotazioni relative all'attività svolta; c) trattare almeno venticinque nuovi procedimenti all'anno, di cui almeno cinque penali, quali difensori di fiducia, ovvero cinque cause civili di cognizione; d) esibire al termine di ogni semestre il libretto della pratica al Consiglio dell'Ordine, il quale può accertare la veridicità delle annotazioni nei modi ritenuti più opportuni. (1) Il termine "procuratore legale" deve intendersi soppresso ai sensi dell'art. 3 L. 24-2-1997, n. 27 o sostituito da "avvocato". (2) L'originario riferimento "alle preture" non ha più ragion d'essere ai sensi dell'art. 244 del D.Lgs. 51/1998 che ha istituito il giudice unico di tribunale.

Art. 9. Certificato di compimento della pratica. 1. Il certificato di compiuta pratica di cui all'art. 10 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, viene rilasciato dal Consiglio dell'Ordine che ha eseguito i previsti accertamenti sull'ultimo semestre completo di attività del praticante avvocato. 2. In caso di trasferimento del praticante, il Consiglio dell'Ordine di provenienza certifica l'avvenuto accertamento sui precedenti semestri e, ove il prescritto biennio di pratica risulti completato, rilascia il certificato di compiuta pratica. 3. Il certificato di cui ai commi 1 e 2 determina la Corte di appello presso cui il praticante può sostenerne gli esami di avvocato (1). (1) Ai sensi della L. 24-2-1997, n. 27, il termine "procuratore legale" deve considerarsi soppresso o sostituito da "avvocato".

Art. 10. Sostituzione di norme precedenti. 1. Le norme di cui al presente regolamento sostituiscono quelle di cui agli articoli 5, 6, 7, 9 e 71 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, relative alle modalità di svolgimento della pratica forense.

Art. 11. Prima applicazione. 1. Per i praticanti avvocati (1). che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, siano iscritti nel registro speciale ed abbiano svolto un periodo di pratica inferiore al prescritto biennio, le disposizioni di cui al regolamento stesso si applicano limitatamente al periodo residuo. 2. Ove il prescritto biennio di pratica sia stato completato, alla data di cui al comma 1, sono applicate le disposizioni precedentemente in vigore. (1) Ai sensi della L. 24-2-1997, n. 27, il termine "procuratore legale" deve considerarsi soppresso o sostituito da "avvocato".
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