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Pacchi mai più in ritardo: ora la Posta paga i danni

Ultimo Aggiornamento: 27/03/2011 11:00
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24/03/2011 12:08
 
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Se un plico spedito con postacelere arriva in ritardo, al mittente spetta non solo il rimborso delle spese, ma anche un risarcimento. L’ha deciso la Consulta in una sua recente sentenza (n. 46 del 2011) che rafforza la tutela dei consumatori dichiarando l’illegittimità costituzionale della norma (art.6 DPR 156/73) che stabiliva l’irresponsabilità di Poste italiane in caso di recapito non tempestivo. Un antico privilegio, ormai anacronistico, previsto a favore del gestore del servizio pubblico postale, in quanto organo della Pubblica amministrazione.

Il caso. La vicenda sui cui la Corte Costituzionale si è pronunciata, risale al 2002. Una società chiedeva i danni per aver perso la possibilità di prender parte a una gara d’appalto per alcuni lavori di depurazione, poiché il pacco con la domanda di partecipazione era stato recapitato a Reggio Calabria anziché a Reggio Emilia. Ma il tribunale di Napoli, a cui si era rivolta, le concedeva solo il rimborso delle spese di spedizione, secondo la Carta della qualità sui servizi postali. Poste Italiane, infatti, grazie a una norma del vecchio codice postale (l’art. 6 del DPR156/7, abrogato nel 2003 dal Codice delle comunicazioni elettroniche, ma applicabile ancora alle vecchie cause) è esonerata da ogni responsabilità in caso di ritardo nella consegna, nonostante il cliente abbia subito un danno, anche notevole. La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sul caso, ha dichiarato l’art.6 costituzionalmente illegittimo, poiché in contrasto con il canone di ragionevolezza e il principio di eguaglianza (art. 3 della Costituzione). La norma, infatti, introduce «un anacronistico e ingiustificato privilegio in favore del concessionario del servizio postale», previsto per far fronte alla «complessità tecnica della gestione del servizio ed all’esigenza del contenimento dei costi, ma privo di connessione con le obiettive caratteristiche del servizio» si legge nella sentenza. Si tratta in sostanza, di un retaggio delle vecchie prerogative concesse alla Pubblica amministrazione che crea uno squilibrio «tra le esigenze del gestore e quelle degli utenti del servizio» che la legge avrebbe dovuto eliminare «essendo venuta meno la concezione puramente amministrativa del servizio postale».

Il diritto ai danni. Oggi dunque, i consumatori che subiscono un pregiudizio dal ritardo nella consegna della posta, possono chiedere al giudice anche il risarcimento del danno, oltre che il rimborso dei costi di spedizione. Chi sceglie un prodotto postale più costoso tra i tanti esistenti (raccomandata semplice, raccomandata a/r, raccomandata “1”, telegramma, postacelere, pacco celere) sperando invano che arrivi più in fretta, potrà d’ora in poi vedere riconosciute le proprie ragioni in tribunale. La pronuncia è stata accolta con entusiasmo dalle associazioni dei consumatori: «La sentenza rafforza enormemente la tutela dei diritti dei consumatori in materia di recapito - commentano Sonia Farro e Marcella Lungo della consulta legale di Federconsumatori Salerno – se in precedenza era possibile intervenire solo sul recapito di prodotti a firma, come raccomandate, assicurate e pacchi, da oggi, sarà più semplice intervenire anche sulla postacelere e sui danni da mancato o ritardato recapito». «Finalmente - conclude il presidente Peppe Sorrentino - in linea con la Costituzione e la normativa europea, anche in Italia la Consulta sana l’odioso squilibrio tra le legittime esigenze degli utenti e l’ingiustificato privilegio del gestore del servizio».
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26/03/2011 16:27
 
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Bene bene... [SM=x1457839]
27/03/2011 01:17
 
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Re:
gran generale, 24/03/2011 12.08:

Se un plico spedito con postacelere arriva in ritardo, al mittente spetta non solo il rimborso delle spese, ma anche un risarcimento. L’ha deciso la Consulta in una sua recente sentenza (n. 46 del 2011) che rafforza la tutela dei consumatori dichiarando l’illegittimità costituzionale della norma (art.6 DPR 156/73) che stabiliva l’irresponsabilità di Poste italiane in caso di recapito non tempestivo. Un antico privilegio, ormai anacronistico, previsto a favore del gestore del servizio pubblico postale, in quanto organo della Pubblica amministrazione.

Il caso. La vicenda sui cui la Corte Costituzionale si è pronunciata, risale al 2002. Una società chiedeva i danni per aver perso la possibilità di prender parte a una gara d’appalto per alcuni lavori di depurazione, poiché il pacco con la domanda di partecipazione era stato recapitato a Reggio Calabria anziché a Reggio Emilia. Ma il tribunale di Napoli, a cui si era rivolta, le concedeva solo il rimborso delle spese di spedizione, secondo la Carta della qualità sui servizi postali. Poste Italiane, infatti, grazie a una norma del vecchio codice postale (l’art. 6 del DPR156/7, abrogato nel 2003 dal Codice delle comunicazioni elettroniche, ma applicabile ancora alle vecchie cause) è esonerata da ogni responsabilità in caso di ritardo nella consegna, nonostante il cliente abbia subito un danno, anche notevole. La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sul caso, ha dichiarato l’art.6 costituzionalmente illegittimo, poiché in contrasto con il canone di ragionevolezza e il principio di eguaglianza (art. 3 della Costituzione). La norma, infatti, introduce «un anacronistico e ingiustificato privilegio in favore del concessionario del servizio postale», previsto per far fronte alla «complessità tecnica della gestione del servizio ed all’esigenza del contenimento dei costi, ma privo di connessione con le obiettive caratteristiche del servizio» si legge nella sentenza. Si tratta in sostanza, di un retaggio delle vecchie prerogative concesse alla Pubblica amministrazione che crea uno squilibrio «tra le esigenze del gestore e quelle degli utenti del servizio» che la legge avrebbe dovuto eliminare «essendo venuta meno la concezione puramente amministrativa del servizio postale».

Il diritto ai danni. Oggi dunque, i consumatori che subiscono un pregiudizio dal ritardo nella consegna della posta, possono chiedere al giudice anche il risarcimento del danno, oltre che il rimborso dei costi di spedizione. Chi sceglie un prodotto postale più costoso tra i tanti esistenti (raccomandata semplice, raccomandata a/r, raccomandata “1”, telegramma, postacelere, pacco celere) sperando invano che arrivi più in fretta, potrà d’ora in poi vedere riconosciute le proprie ragioni in tribunale. La pronuncia è stata accolta con entusiasmo dalle associazioni dei consumatori: «La sentenza rafforza enormemente la tutela dei diritti dei consumatori in materia di recapito - commentano Sonia Farro e Marcella Lungo della consulta legale di Federconsumatori Salerno – se in precedenza era possibile intervenire solo sul recapito di prodotti a firma, come raccomandate, assicurate e pacchi, da oggi, sarà più semplice intervenire anche sulla postacelere e sui danni da mancato o ritardato recapito». «Finalmente - conclude il presidente Peppe Sorrentino - in linea con la Costituzione e la normativa europea, anche in Italia la Consulta sana l’odioso squilibrio tra le legittime esigenze degli utenti e l’ingiustificato privilegio del gestore del servizio».




Per avere il risarcimento bisogna ricorrere al giudice? [SM=x43667]
27/03/2011 11:00
 
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Re: Re:
kengee, 27/03/2011 01.17:




Per avere il risarcimento bisogna ricorrere al giudice? [SM=x43667]




me lo chiedo per capire.. [SM=x43667] se comunque bisogna ricorrere al giudice, non credo cambieranno molto le cose con la mentalità e con i soldi ulteriori da spendere e con i tempi.. [SM=x43606]
Ma forse non ho capito [SM=x43826]
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