| | | | Post: 15 Post: 15 | Utente Junior | | OFFLINE | |
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22/10/2010 14:44 | |
salve, vorrei ricevere dei chiarimenti riguardo alle incompatibilità, tra lo svolgimento della pratica forense(l'essere, quindi, inscritti all'albo dei praticanti) e il lavoro dipendente, mi pare di capire che non è possibile, praticamente, avere alcun tipo di contratto e contributi quindi per la durata dei 2 anni, parlo dei settore privato....quindi se una società, banca, agenzia mi propone un contratto, non posso accettare???????riporto di seguito il rdl che ne fa menzione...spero in un vs aiuto, nel caso ne sappiate + di me.grazie
R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 (1)
Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore (2).
3. L'esercizio delle professioni di avvocato e di procuratore è incompatibile con l'esercizio della
professione di notaio, con l'esercizio del commercio in nome proprio o in nome altrui, con la qualità di
ministro di qualunque culto avente giurisdizione o cura di anime, di giornalista professionista, di
direttore di banca, di mediatore, di agente di cambio, di sensale, di ricevitore del lotto, di appaltatore di
un pubblico servizio o di una pubblica fornitura, di esattore di pubblici tributi o di incaricato di gestioni
esattoriali.
È anche incompatibile con qualunque impiego od ufficio retribuito con stipendio sul bilancio dello
Stato, delle Province, dei Comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza, della Banca d'Italia, della
lista civile, del gran magistero degli ordini cavallereschi, del Senato, della Camera dei deputati ed in
generale di qualsiasi altra Amministrazione o istituzione pubblica soggetta a tutela o vigilanza dello
Stato, delle Province e dei Comuni.
È infine incompatibile con ogni altro impiego retribuito, anche se consistente nella prestazione di
opera di assistenza o consulenza legale, che non abbia carattere scientifico o letterario (3).
Sono eccettuati dalla disposizione del secondo comma:
a) i professori e gli assistenti delle università e degli altri istituti superiori ed i professori degli istituti
secondari dello Stato;
b) gli avvocati ed i procuratori degli uffici legali istituiti sotto qualsiasi denominazione ed in qualsiasi
modo presso gli enti di cui allo stesso secondo comma, per quanto concerne le cause e gli affari propri
dell'ente presso il quale prestano la loro opera. Essi sono iscritti nell'elenco speciale annesso all'albo
(4). |