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Ius Postulandi del Praticante Avvocato Abilitato - Dopo la Riforma

Ultimo Aggiornamento: 27/10/2014 19:54
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26/01/2013 12:13
 
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Salve a tutti,
spero di non fare casini aprendo un nuovo topic ma la questione è alquanto delicata, meritevole di trattazione singola.

Purtroppo per motivi personali (studio, udienze e ora anche scuola Forense) non sono riuscito a seguire a dovere le novitè introdotte dalla Riforma Forense, approvata a Dicembre 2012 e che entrerà in vigore questo Febbraio. Tutto procedeva tranquillo, quando un amico ieri mi fa notare una cosa.... [SM=g2725362]

la soppressione dell'esercizio limitato del patrocinio.

L'art. 41 co. 12, ci dice infatti che:
"Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato, decorsi sei mesi dall'iscrizione nel registro dei praticanti, purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, può esercitare attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in ambito civile di fronte al tribunale e al giudice di pace, e in ambito penale nei procedimenti di competenza del giudice di pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n.51, rientravano nella competenza del pretore. L'abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nell'apposito registro. Essa può durare al massimo cinque anni, salvo il caso di sospensione dall'esercizio professionale non determinata da giudizio disciplinare, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l'iscrizione nel registro."

Emergono quindi due dati fondamentali:
si potrà conseguire l'abilitazione dopo solo 6 mesi di iscrizione nell'albo dei praticanti.
Tale abilitazione non permetterebbe più al praticante di poter assumere in proprio incarichi! Ma gli consentirà solo una sostituzione delegata, sotto il controllo e la responsabilità del dominus!

Mi verrebbe da dire: oh beep.... [SM=g2725318]

Tutto ciò viene confermato anche dall'art. 15 lett. h
" g) il registro dei praticanti;
" h) l'elenco dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo, allegato al registro di cui alla lettera g);
"

Si parla proprio di patrocinio sostitutivo! [SM=g2725318]

Ovviamente non penso che il problema riguarderà anche coloro che hanno già conseguito l'abilitazione:
"l’iscrizione in albi, registri ed elenchi ha natura costitutiva di un diritto": pertanto gli attuali praticanti con patrocinio potranno continuare a svolgere la professione in proprio"

Voi che state seguendo con maggiore interesse la riforma, mi spiegate meglio come funziona o funzionerà sta' cosa?
Perchè, da come ho capito io, il patricinio limitato, dal 2 Febbraio 2013 (giorno di entrata in vigore della legge) non esisterà più?
C'è qualcuno che a breve conseguirà l'abilitazione all'esercizio limitato della professione?


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