La nomina a magistrato ordinario si consegue mediante un
concorso per esami bandito con cadenza di norma annuale in relazione ai posti
vacanti.
Il concorso per esami consiste in una prova
scritta e in una prova orale.
La prova scritta consiste nello svolgimento di tre elaborati
teorici, rispettivamente vertenti sul diritto civile, sul diritto penale e sul
diritto amministrativo.
La prova orale
verte su:
a)
diritto
civile ed elementi fondamentali di diritto romano;
b)
procedura
civile;
c)
diritto
penale;
d)
procedura
penale;
e)
diritto
amministrativo, costituzionale e tributario;
f) diritto
commerciale e fallimentare;
g)
diritto
del lavoro e della previdenza sociale;
h)
diritto
comunitario;
i)
diritto
internazionale pubblico e privato;
l)
elementi
di informatica giuridica e di ordinamento giudiziario;
m)
colloquio su una lingua straniera, indicata dal candidato all'atto della domanda
di partecipazione al concorso, scelta fra le seguenti: inglese, spagnolo,
francese e tedesco.
per essere
ammessi alla prova orale bisognerà ottenere non meno di dodici ventesimi di
punti in ciascuna delle materie della prova scritta. L'idoneità sarà conseguita
solo da coloro che otterranno non meno di sei decimi in ciascuna delle materie
della prova orale e un giudizio di sufficienza nel colloquio sulla lingua
straniera prescelta, e comunque una votazione complessiva nelle due prove non
inferiore a centootto punti.
Potranno partecipare al concorso:
a)
i magistrati
amministrativi e contabili;
b) Ai concorsi per
l'accesso in magistratura indetti fino al quinto anno successivo alla data di
acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio
della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge
25 luglio 2005, n. 150, sono ammessi, oltre a coloro che sono in possesso dei
requisiti per l'ammissione al concorso di cui al presente articolo, anche coloro che hanno conseguito la
laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non
inferiore a quattro anni, essendosi iscritti al relativo corso di laurea
anteriormente all'anno accademico 1998-1999.
c)
i procuratori dello Stato che non
sono incorsi in sanzioni disciplinari;
d)
i dipendenti dello Stato, con qualifica dirigenziale o appartenenti ad una
delle posizioni dell'area C prevista dal vigente contratto collettivo nazionale
di lavoro, comparto Ministeri, con almeno cinque anni di anzianità nella
qualifica, che abbiano costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso
per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza
conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario
di durata non inferiore a quattro anni e che non sono incorsi in sanzioni
disciplinari;
e)
gli appartenenti al personale
universitario di ruolo docente di materie giuridiche in possesso del diploma di
laurea in giurisprudenza che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
f) i dipendenti, con qualifica dirigenziale o appartenenti alla ex area direttiva, della pubblica amministrazione, degli enti pubblici a carattere nazionale e degli enti locali, che abbiano costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo
che non si tratti di
seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a
quattro anni, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica o, comunque,
nelle predette carriere e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
g) gli avvocati iscritti all'albo che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
h)
coloro i quali hanno svolto le
funzioni di magistrato onorario per almeno sei anni senza demerito, senza
essere stati revocati e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
i) i laureati in possesso del diploma di laurea in
giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al
termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e del
diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni
legali previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n.
398, e successive modificazioni;
l) i laureati che hanno conseguito la laurea in
giurisprudenza al termine di un corso universitario di durata non inferiore a
quattro anni, salvo che non si tratti di seconda laurea, ed hanno conseguito il
dottorato di ricerca in materie giuridiche;
m) i laureati che hanno conseguito la laurea in
giurisprudenza a seguito di un corso universitario di durata non inferiore a
quattro anni, salvo che non si tratti di seconda laurea, ed hanno conseguito il
diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso
di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di
specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo
1982, n. 162.
Coloro
che sono stati dichiarati non idonei per tre volte in concorsi per l'ammissione in
magistratura non possono essere ammessi ad altri concorsi in magistratura.
Novità
assoluta:
Tutti
i magistrati sono sottoposti a valutazione di professionalità ogni quadriennio
a decorrere dalla data di nomina fino al superamento della settima valutazione
di professionalità.
La valutazione di professionalità riguarda la capacità, la laboriosità, la
diligenza e l'impegno. Essa è operata secondo parametri oggettivi che sono
indicati dal Consiglio superiore della magistratura . La valutazione di
professionalità riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni
giudicanti o requirenti non può riguardare in nessun caso l'attività di
interpretazione di norme di diritto, né quella di valutazione del fatto e delle
prove. In particolare:
a)
la capacità, oltre
che alla preparazione giuridica e al relativo grado di aggiornamento, è
riferita, secondo le funzioni esercitate, al possesso delle tecniche di argomentazione
e di indagine, anche in relazione all'esito degli affari nelle successive fasi
e nei gradi del procedimento e del giudizio ovvero alla conduzione dell'udienza
da parte di chi la dirige o la presiede, all'idoneità a utilizzare, dirigere e
controllare l'apporto dei collaboratori e degli ausiliari;
b) la laboriosità è riferita alla produttività, intesa come
numero e qualità degli affari trattati in rapporto alla tipologia degli uffici
e alla loro condizione organizzativa e strutturale, ai tempi di smaltimento del
lavoro, nonché all'eventuale attività di collaborazione svolta all'interno
dell'ufficio, tenuto anche conto degli standard di rendimento
individuati dal Consiglio superiore della magistratura, in relazione agli
specifici settori di attività e alle specializzazioni;
c) la diligenza è riferita
all'assiduità e puntualità nella presenza in ufficio, nelle udienze e nei
giorni stabiliti; è riferita inoltre al rispetto dei termini per la redazione,
il deposito di provvedimenti o comunque per il compimento di attività
giudiziarie, nonché alla partecipazione alle riunioni previste dall'ordinamento
giudiziario per la discussione e l'approfondimento delle innovazioni
legislative, nonché per la conoscenza dell'evoluzione della giurisprudenza;
d) l'impegno è riferito alla
disponibilità per sostituzioni di magistrati assenti e alla frequenza di corsi
di aggiornamento organizzati dalla Scuola superiore della magistratura; nella
valutazione dell'impegno rileva, inoltre, la collaborazione alla soluzione dei
problemi di tipo organizzativo e giuridico.
Alla scadenza del periodo di valutazione il consiglio giudiziario acquisisce e valuta:
a) le
informazioni disponibili presso il Consiglio superiore della magistratura e il
Ministero della giustizia anche per quanto attiene agli eventuali rilievi di
natura contabile e disciplinare, ferma restando l'autonoma possibilità di ogni
membro del consiglio giudiziario di accedere a tutti gli atti che si trovino
nella fase pubblica del processo per valutarne l'utilizzazione in sede di
consiglio giudiziario;
b)
la relazione del magistrato sul
lavoro svolto e quanto altro egli ritenga utile, ivi compresa la copia di atti
e provvedimenti che il magistrato ritiene di sottoporre ad esame;
c)
le statistiche del lavoro svolto e
la comparazione con quelle degli altri magistrati del medesimo ufficio;
d)
gli atti e i provvedimenti redatti
dal magistrato e i verbali delle udienze alle quali il magistrato abbia
partecipato, scelti a campione sulla base di criteri oggettivi stabiliti al termine
di ciascun anno con i provvedimenti di cui al comma 3, se non già acquisiti;
e)
gli incarichi giudiziari ed
extragiudiziari con l'indicazione dell'impegno concreto che gli stessi hanno
comportato;
f) il rapporto e le segnalazioni provenienti dai capi degli uffici, i quali devono tenere conto delle situazioni specifiche
rappresentate da terzi, nonché le segnalazioni pervenute dal consiglio dell'ordine degli avvocati, sempre che si riferiscano a fatti specifici incidenti sulla professionalità, con particolare riguardo alle situazioni eventuali concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino evidente mancanza di equilibrio o di preparazione giuridica. Il rapporto del capo dell'ufficio e le segnalazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati sono trasmessi al consiglio giudiziario dal presidente della corte di appello o dal procuratore generale presso la medesima corte, titolari del potere-dovere di sorveglianza, con le loro eventuali considerazioni e quindi trasmessi obbligatoriamente al Consiglio superiore della magistratura.
Il consiglio
giudiziario può assumere informazioni su fatti specifici segnalati da suoi
componenti o dai dirigenti degli uffici o dai consigli dell'ordine degli
avvocati, dando tempestiva comunicazione dell'esito all'interessato, che ha
diritto ad avere copia degli atti, e può procedere alla sua audizione, che è
sempre disposta se il magistrato ne fa richiesta.
Sulla base delle acquisizioni, il consiglio giudiziario
formula un parere motivato che trasmette al Consiglio superiore della
magistratura unitamente alla documentazione e ai verbali delle audizioni.
Il magistrato, entro dieci
giorni dalla notifica del parere del consiglio giudiziario, può far
pervenire al Consiglio superiore della magistratura le proprie osservazioni e
chiedere di essere ascoltato personalmente.
Il Consiglio superiore della magistratura procede alla valutazione di
professionalità sulla base del parere espresso dal consiglio giudiziario e
della relativa documentazione, nonché sulla base dei risultati delle ispezioni
ordinarie; può anche assumere ulteriori elementi di conoscenza.
Il giudizio di
professionalità è "positivo" quando la valutazione risulta
sufficiente in relazione a ciascuno dei parametri di cui al comma 2; è "non positivo"
quando la
valutazione evidenzia carenze in relazione a uno o più dei medesimi parametri; è "negativo" quando la
valutazione evidenzia carenze gravi in relazione a due o più dei suddetti
parametri o il perdurare di carenze in uno o più dei parametri richiamati
quando l'ultimo giudizio sia stato "non positivo".
Se il giudizio è "non positivo", il Consiglio superiore della magistratura
procede a nuova
valutazione di professionalità dopo un anno, acquisendo un nuovo parere
del consiglio giudiziario; in tal caso il nuovo trattamento economico o
l'aumento periodico di stipendio sono dovuti solo a decorrere dalla scadenza
dell'anno se il nuovo giudizio è "positivo". Nel corso dell'anno
antecedente alla nuova valutazione non può essere autorizzato lo svolgimento di
incarichi extragiudiziari.
Se il giudizio è
"negativo", il magistrato è sottoposto a nuova valutazione di professionalità
dopo un biennio. Il Consiglio superiore della magistratura può disporre che il
magistrato partecipi ad uno o più corsi di riqualificazione professionale in
rapporto alle specifiche carenze di professionalità riscontrate; può anche
assegnare il magistrato, previa sua audizione, a una diversa funzione nella
medesima sede o escluderlo, fino alla successiva valutazione, dalla possibilità
di accedere a incarichi direttivi o semidirettivi o a funzioni specifiche.
Nel corso del biennio antecedente alla nuova valutazione non può essere
autorizzato lo svolgimento di incarichi extragiudiziari.
Il
giudizio di professionalità, inserito nel fascicolo personale, è valutato ai
fini dei tramutamenti, del conferimento di funzioni, comprese quelle di
legittimità, del conferimento di incarichi direttivi e ai fini di qualunque
altro atto, provvedimento o autorizzazione per incarico extragiudiziario.
(Attribuzione delle funzioni e passaggio
dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa). –
L'assegnazione di sede, il
passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti, il conferimento delle
funzioni semidirettive e direttive e l'assegnazione al relativo ufficio dei
magistrati che non hanno ancora conseguito la prima valutazione sono disposti
dal Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato, previo
parere del consiglio giudiziario.
I magistrati
ordinari al termine del tirocinio non possono essere destinati a svolgere le
funzioni requirenti, giudicanti monocratiche penali o di giudice per le
indagini preliminari o di giudice dell'udienza preliminare, anteriormente al
conseguimento della prima valutazione di professionalità.
Il passaggio da funzioni
giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, non è consentito
all'interno dello stesso distretto, né all'interno di altri distretti della
stessa regione, né con riferimento al capoluogo del distretto di corte di
appello determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale in
relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto del
mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al presente comma può
essere richiesto dall'interessato, per
non più di quattro volte nell'arco dell'intera carriera, dopo aver svolto
almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata ed è
disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso
di qualificazione professionale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneità
allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della
magistratura previo parere del consiglio giudiziario. Per tale giudizio di
idoneità il consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente
della corte di appello o del procuratore generale presso la medesima corte a
seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti. Il
presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la stessa
corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell'ufficio, possono acquisire
anche le osservazioni del presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati e
devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la
valutazione di idoneità. Per il passaggio dalle funzioni giudicanti di
legittimità alle funzioni requirenti di legittimità, e viceversa, le
disposizioni del secondo e terzo periodo si applicano sostituendo al consiglio
giudiziario il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché
sostituendo al presidente della corte d'appello e al procuratore generale
presso la medesima, rispettivamente, il primo presidente della Corte di
cassazione e il procuratore generale presso la medesima.
Il solo divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni
requirenti, e viceversa, all'interno dello stesso distretto, all'interno di
altri distretti della stessa regione e con riferimento al capoluogo del
distretto di corte d'appello determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice
di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta
servizio all'atto del mutamento di funzioni, non si applica nel caso in cui il magistrato che chiede il
passaggio a funzioni requirenti abbia svolto negli ultimi cinque anni funzioni
esclusivamente civili o del lavoro
ovvero nel caso in cui
il magistrato chieda il passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti
civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, ove vi siano
posti vacanti, in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del
lavoro. Nel primo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in
qualità di sostituto, a funzioni di natura civile o miste prima del successivo
trasferimento o mutamento di funzioni. Nel secondo caso il magistrato non può essere destinato,
neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura penale o miste prima del
successivo trasferimento o mutamento di funzioni. In tutti i predetti casi il tramutamento
di funzioni può realizzarsi soltanto in un diverso circondario ed in una
diversa provincia rispetto a quelli di provenienza. Il tramutamento di secondo
grado può avvenire soltanto in un diverso distretto rispetto a quello di
provenienza. La destinazione alle funzioni giudicanti civili o del lavoro del
magistrato che abbia esercitato funzioni requirenti deve essere espressamente
indicata nella vacanza pubblicata dal Consiglio superiore della magistratura e
nel relativo provvedimento di trasferimento.
Per il passaggio da funzioni
giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, l'anzianità di servizio è
valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di
professionalità periodiche.
Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate tre
sedi della Scuola, nonché quella delle tre in cui si riunisce il comitato
direttivo preposto alle attività di direzione e di coordinamento delle sedi».
Il tirocinio dei magistrati ordinari nominati a seguito di
concorso per esame ha la durata di diciotto mesi e si articola in sessioni, una
delle quali della durata di sei mesi, anche non consecutivi, effettuata presso
la Scuola ed una della durata di dodici mesi, anche non consecutivi, effettuata
presso gli uffici giudiziari. Le modalità di svolgimento delle sessioni del
tirocinio sono definite con delibera del Consiglio superiore della magistratura.
Tabella A
(Articolo 2, comma 11)
«MAGISTRATURA ORDINARIA
QUALIFICA
|
STIPENDIO ANNUO LORDO |
|
Magistrato
con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità (Primo presidente
della Corte di cassazione) |
euro
|
78.474,39
|
Magistrato
con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità (Procuratore
generale presso la Corte di cassazione) |
»
|
75.746,26
|
Magistrati
con funzioni direttive superiori di legittimità (Presidente aggiunto e
Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione, Presidente del
Tribunale superiore delle acque pubbliche) |
»
|
73.018,13
|
Magistrati
ordinari alla settima valutazione di professionalità |
»
|
66.470,60
|
Magistrati
ordinari dalla quinta valutazione di professionalità |
»
|
56.713,83
|
Magistrati
ordinari dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità |
»
|
50.521,10
|
Magistrati
ordinari dalla prima valutazione di professionalità |
»
|
44.328,37
|
Magistrati
ordinari |
»
|
31.940,23
|
Magistrati
ordinari in tirocinio |
»
|
22.766,71
|
».
Tabella B
(Articolo 5, comma 9)
«Tabella B
RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA
PIANTA
ORGANICA DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA |
|
Magistrato
con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità: Primo Presidente
della Corte di cassazione |
1
|
Magistrato
con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità: Procuratore
generale presso la Corte di cassazione |
1
|
Magistrati
con funzioni direttive superiori di legittimità: |
1
|
Procuratore
generale aggiunto |
1
|
Presidente
del Tribunale superiore delle acque pubbliche |
1
|
Magistrati
con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità |
59
|
Magistrati
con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità |
368
|
Magistrato
con funzioni direttive: |
1
|
Magistrati
con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti |
52
|
Magistrati
con funzioni direttive di merito di primo grado, elevate giudicanti e
requirenti |
36
|
Magistrati
con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado |
381
|
Magistrati
con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado,
di collaborazione al coordinamento presso la Direzione nazionale antimafia e
semidirettive di primo grado e di secondo grado |
9.207
|
Magistrati
ordinari in tirocinio |
(Numero
pari a quello dei posti vacanti nell'organico) |
Totale
... |
10.109
|
».