Lap dance non oscena

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Giubo
00venerdì 17 dicembre 2004 17:04
Lo afferma la Cassazione
La lap dance non è atto osceno. Ad affermarlo categoricamente è la Cassazione in una sentenza. Lo spettacolo è lecito se il coinvolgimento diretto degli spettatori, è organizzato in un locale dove non arriva come "fuori programma", ma è proprio quello che gli avventori sanno di andare a cercare. La corte si astiene naturalmente da qualsiasi valutazione sul piano morale e del buon gusto lasciando a ciascuno la libertà di decidere.


La Suprema Corte, terza sezione penale, ha così definitivamente cancellato la condanna, a due mesi di reclusione commutati in multa, inflitta in secondo grado ad un imputato accusato di aver promosso e organizzato spettacoli osceni all'interno di un circolo, in un paese dell'Abruzzo. Scrivono gli alti magistrati: "Questa corte di legittimità, in mancanza di contrarie risultanze, non può che riferirsi alla situazione di fatto accertata" dal tribunale di Teramo (e poi fatta propria dalla Corte d'appello dell'Aquila) secondo cui nel circolo in cui si svolgevano gli spettacoli "potevano accedere, a pagamento e previo tesseramento - il che comunque rappresentava un ulteriore filtro anche se meramente formale - solo coloro che volevano assistere a spettacoli di lap dance, adeguatamente pubblicizzati come tali".

Il locale, infatti, sottolineano i giudici di Palazzaccio, non era adibito anche ad intrattenimenti diversi, quindi non offriva che quel tipo di spettacolo al quale tutti i presenti avevano inteso a partecipare. "Nessuno di essi, infatti, - si legge nella sentenza che ripercorre gli atti - al momento dell'irruzione dei carabinieri, palesava disagio, disturbo, disagio o soltanto sorpresa per il contenuto erotico dello stesso, ma anzi tutti dimostravano vivo interesse ed entusiasmo". Astenendosi da qualsiasi valutazione "sul piano morale e del buon gusto" i supremi giudici considerano poi "che la cosiddetta lap dance, entrata prepotentemente nel costume dei nostri giorni tanto da essere celebrata anche da film di successo internazionale, a differenza dei classici spettacoli di spogliarello, contempla ed addirittura presuppone il coinvolgimento degli spettatori nell'esibizione 'dell'artista', per cui anche i contatti e toccamenti descritti in atti fra le due ballerine ed i clienti, non possono essere considerati un inatteso e imprevisto 'fuori programma' idoneo ad offendere il senso del pudore dei presenti".

Nel caso in questione non c'è dunque alcun atto osceno perché manca qualsiasi offensività della condotta, nel concreto. La Cassazione ricorda che osceno è l'atto "che offende il pudore secondo il comune sentire". Atto vietato dalla legge se commesso in luogo pubblico o aperto al pubblico proprio per la sua potenziale lesività del buon costume e della pubblica moralità". Per gli alti giudici il concetto di pudore può essere sintetizzato come quel fenomeno biologico umano che si esprime in una "reazione emotiva, immediata ed irriflessa, di disagio turbamento e repulsione in ordine ad organi del corpo o comportamenti sessuali che, per ancestrale istitutività, continuità pedagogica, stratificazione di costumi ed esigenze morali, tendono a svolgersi nell'intimità e nel riserbo". Dunque la capacità offensiva dell'osceno è condizionata dal contesto in cui è presentato. Niente più condanna, in mancanza di reato, per colui che si è rivolto ai supremi giudici, ma anche niente più condanna per altre cinque persone accusate, insieme all'imputato, di aver promosso e organizzato spettacoli osceni all'interno di un circolo privato
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