Ciampi:"leggi raziali ignobili"
Le leggi razziali furono il più grave tradimento della nostra nazione. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi,
celebrando la Giornata della memoria al Vittoriano di Roma. "Le leggi razziali fasciste del 1938", ha detto il capo dello Stato, "segnarono anche il più grave tradimento del Risorgimento e dell'idea stessa della Nazione italiana al cui successo gli italiani di origine ebraica avevano contribuito in modo determinante, da Daniele Manin a Ernesto Nathan, primo sindaco di Roma". "
Vanno lette, con calma, e vanno meditate: colpisce l'agghiacciante formalismo giuridico di questi testi pubblicati nella Gazzetta ufficiale. "
ne riporto alcune..so ke la lettura è lunga..
ma credo che 2 minuti del nostro tempo per quella ke
purtroppo è una realtà storica,neanke troppo lontana,
si debbano spendere..
conoscendo poi noi giuristi un testo di legge...
qst articoli non posso non definirsi "agghiaccianti"
nel loro minuzioso delirio..
Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista
Art. 1.
All'ufficio di insegnante nelle scuole statali o parastatali di qualsiasi ordine e grado e nelle scuole non governative, ai cui studi sia riconosciuto effetto legale, non potranno essere ammesse persone di razza ebraica, anche se siano state comprese in graduatorie di concorso anteriormente al presente decreto; nè potranno essere ammesse all'assistentato universitario, nè al conseguimento dell'abilitazione alla libera docenza.
Art. 2.
Alle scuole di qualsiasi ordine e grado, ai cui studi sia riconosciuto effetto legale, non potranno essere iscritti alunni di razza ebraica.
Art. 3. A datare dal 16 ottobre 1938-XVI tutti gli insegnanti di razza ebraica che appartengano ai ruoli per le scuole di cui al precedente art. 1, saranno sospesi dal servizio.sono a tal fine equiparati al personale insegnante i presidi e direttori delle scuole anzidette, gli aiuti e assistenti universitari, il personale di vigilanza delle scuole elementari. Analogamente i liberi docenti di razza ebraica saranno sospesi dall'esercizio della libera docenza.
Art. 4. I membri di razza ebraica delle Accademie, degli Istituti e delle Associazioni di scienze, lettere ed arti, cesseranno di far parte delle dette istituzioni a datare dal 16 ottobre 1938-XVI.
Provvedimenti relativi ai matrimoni
Art. 1.
Il matrimonio del cittadino italiano di razza ariana con persona appartenente ad altra razza è proibito. Il matrimonio celebrato in contrasto con tale divieto è nullo. Art. 9.
L'appartenenza alla razza ebraica deve essere denunziata ed annotata nei registri dello stato civile e della popolazione. Tutti gli estratti dei predetti registri ed i certificati relativi, che riguardano appartenenti alla razza ebraica, devono fare espressa menzione di tale annotazione.Uguale menzione deve farsi negli atti relativi a concessione o autorizzazioni della pubblica autorità. I contravventori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con l'ammenda fino a lire duemila.
Art. 11.
Il genitore di razza ebraica può essere privato della patria potestà sui figli che appartengono a religione diversa da quella ebraica, qualora risulti che egli impartisca ad essi una educazione non corrispondente ai loro principi religiosi o ai fini nazionali.
Art. 12.
Gli appartenenti alla razza ebraica non possono avere alle proprie dipendenze, in qualità di domestici, cittadini italiani di razza ariana. I trasgressori sono puniti con l'ammenda da lire mille a lire cinquemila.
DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI DA PARTE DEI CITTADINI DI RAZZA EBRAICA
Art. 1. L'esercizio delle professioni di giornalista, medico-chirurgo, farmacista, veterinario, ostetrica, avvocato, procuratore, patrocinatore legale, esercente in economia e commercio, ragioniere, ingegnere, architetto, chimico, agronomo, geometra, perito agrario, perito industriale, è, per i cittadini appartenenti alla razza ebraica, regolato dalle seguenti disposizioni.
Art. 2.
Ai cittadini italiani di razza ebraica è vietato l'esercizio della professione di notaro. Ai cittadini italiani di razza ebraica non discriminato è vietato l'esercizio della professione di giornalista........
Art. 6. è fatto obbligo ai professionisti che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 1 e 2, primo comma, ed a quelli iscritti nei ruoli di cui all'art. 23 di denunciare la propria appartenenza alla razza ebraica, entro il termine di venti giorni dalla entrata in vigore della presente legge, agli organi competenti per la tenuta degli albi o dei ruoli. I trasgressori sono puniti con l'arresto sino ad un mese e con l'ammenda sino a lire tremilaLa denunzia deve essere fatta anche nel caso che sia pendente ricorso per l'accertamento della razza ai sensi dell'art. 26 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728. .....
[Modificato da rajia 27/01/2005 21.25]