J.Rebus, 09/11/2011 11.27:Art. 27.Costituzione La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte. Prescindendo dal fatto che forse attualmente la funzione rieducativa non è adempiuta pienamente dalle carceri e tenendo bene a mente che comunque alla pena è intrensico il valore anche punitivo,vi chiedo: credete in questa parte di articolo? o per voi è giusto solo che chi commetta un reato venga punito e basta,magari in alcuni casi gettado la chiave?