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Concorso in magistratura post-riforma...

Ultimo Aggiornamento: 26/09/2005 00:32
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Utente Junior
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01/09/2005 14:00
 
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Nel tacere dei messaggi sul forum (almeno sul tema non ne ho visti) vorrei porre alla vostra attenzione le conseguenze che la riforma sull'ordinamento giudiziario appena varata avrà sui concorsi per l'accesso alla carriera giudiziaria.

Ecco un estratto della legge, almeno nella parte relativa al concorso, da cui ho preso le parti più significative.

Articolo 2.

(Princìpi e criteri direttivi, nonché disposizioni ulteriori)

1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere per l’ingresso in magistratura:

1) che sia bandito annualmente un concorso per l’accesso in magistratura e che i candidati debbano indicare nella domanda, a pena di inammissibilità, se intendano accedere ai posti nella funzione giudicante ovvero a quelli nella funzione requirente;

2) che il concorso sia articolato in prove scritte ed orali nelle materie indicate dall’articolo 123-ter, commi 1 e 2, dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, nonché nelle materie attinenti al diritto dell’economia;

[...]

b) prevedere che siano ammessi al concorso per l’accesso in magistratura nelle funzioni giudicanti e nelle funzioni requirenti coloro che:

1) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito diploma presso le scuole di specializzazione nelle professioni legali previste dall’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, stabilendo inoltre che il numero dei laureati da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali sia determinato, fermo quanto previsto nel comma 5 dell’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, in misura non superiore a dieci volte il maggior numero dei posti considerati negli ultimi tre bandi di concorso per uditore giudiziario;

2) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;

3) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense;

4) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno svolto, dopo il superamento del relativo concorso, funzioni direttive nelle pubbliche amministrazioni per almeno tre anni;

5) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno svolto le funzioni di magistrato onorario per almeno quattro anni senza demerito e senza essere stati revocati o disciplinarmente sanzionati;

6) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

c) prevedere che, nell’ambito delle prove orali di cui alla lettera a), numero 2), il candidato debba sostenere un colloquio di idoneità psico-attitudinale all’esercizio della professione di magistrato, anche in relazione alle specifiche funzioni indicate nella domanda di ammissione;

g) prevedere che:

1) entro il terzo anno di esercizio delle funzioni giudicanti assunte subito
dopo l’espletamento del periodo di tirocinio, i magistrati possano partecipare a concorsi
per titoli, banditi dal Consiglio superiore della magistratura, per l’assegnazione di posti
vacanti nella funzione requirente dopo aver frequentato un apposito corso di formazione
presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 il cui giudizio
finale è valutato dal Consiglio superiore della magistratura; (IL PASSAGGIO DA UNA FUNZIONE ALL'ALTRA PUò ESSERE FATTA UNA SOLA VOLTA IN TUTTA LA CARRIERA E PREVEDE IL MUTAMENTO DEL DISTRETTO GIUDIZIARIO)


Insomma...diventa un concorso di secondo grado e per di più sono eliminati anche i quizi di preselezione informatica: conseguenza? Che ad un concorso accedano direttamente alle prove scritte anche 100.000 candidati, con rallentamenti evidenti nelle correzioni degli elaborati (nonostante la riforma assicuri che nel giro di 1 anno dall'inizio del concorso dovrebbe iniziare il tirocinio per gli uditori giudiziari)

Mi fermo qui...vostre impressioni?????

PS Unica deroga è per i laureati del vecchio ordinamento iscritti prima del 1998 che potranno, per i 5 anni successivi all'entrata in vigore della legge, partecipare al concorso anche immediatamente dopo la laurea, ma tutti quelli del nuovo ordinamento.....a 90°...

[Modificato da Colonnello Infernuso 01/09/2005 14.02]


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