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Il "superamento" degli ospedali psichiatrici giudiziari.

Ultimo Aggiornamento: 22/10/2014 22:07
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Utente Junior
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14/07/2014 20:14
 
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Il diritto penale odierno, immagina una serie di risposte al comportamento penalmente rilevante, risposte non esclusivamente riconducibili alla sanzione penale.

Infatti, senza mai svuotare il significato e la rilevanza della pena, è in atto una tendenza che è quella di ampliare le misure di sicurezza e quelle di prevenzione.

Tuttavia, mentre la sanzione penale poggia su un rigido principio di colpevolezza, il cui presupposto è l’imputabilità (ossia “la capacità di intendere e di volere”), le misure di sicurezza, e ancor di più, quelle di prevenzione(anche dette misure di sicurezza “ante delictum” o "praeter delictum") ruotano intorno una valutazione non di colpevolezza, bensì, di “prognosi criminale”, guardando le stesse non al passato (come avviene per la pena), bensì, al futuro, in quanto, sono ispirate a ragioni diverse rispetto alla sanzione penale ossia: creare una cintura protettiva intorno al soggetto che probabilmente potrà commettere altri reati.
Dunque, guardano al futuro.

Essendo fondate su una valutazione in termini di prognosi criminale e non di colpevolezza , i principi tipici della sanzione penale non operano per le stesse, quindi, si applicano in via indeterminata (sono imprescrittibili); si applicano anche ai non imputabili e ai semi imputabili (non essendo necessaria la colpevolezza) e, per le stesse non opera il principio di irretroattività della legge penale,ossia, possono applicarsi anche ai fatti costituenti reato commessi prima dell’entrata in vigore della misura di sicurezza.

Nell’ambito delle misure di sicurezza personali, il codice penale odierno annovera all’articolo 222 il “ricovero in un’ospedale pscichiatrico giudiziario” .
Tuttavia, dopo che il decreto legge 211/2011 aveva previsto la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari entro il 31 marzo 2013, a causa dei ritardi sia nell'attuazione dei programmi regionali di accoglienza che della disciplina attuativa da parte dello Stato con la legge 57 del 2013, è stato disposto il differimento della chiusura degli OPG al 1° aprile 2014. Una ulteriore proroga è stata, tuttavia, disposta dal D.L. 52/2014 che ha previsto la definitiva chiusura al 31 marzo 2015.

Secondo quanto stabilisce la legge appena approvata, i magistrati dovranno adottare misure alternative al confinamento negli ospedali psichiatrici giudiziari, fino al termine ultimo della loro chiusura definitiva. Eccezioni saranno consentite solo in rari casi di conclamata pericolosità sociale dell’individuo,oppure qualora le cure non siano sufficienti a limitare il rischio per la comunità che il soggetto può detenere.
Ciò nonostante, potranno essere sufficienti condizioni di emarginazione particolari a dichiarare la pericolosità sociale della persona sottoposta alle cure in ospedale psichiatrico giudiziario, o, in aggiunta, anche alla latenza di un adeguato progetto di recupero e di assistenza terapeutica.


Sicuramente le persone rinchiuse in questi luoghi, hanno commesso reati, tuttavia, la “pericolosità sociale “ di questi detenuti non può essere un pretesto per rinchiuderli a tempo indeterminato in posti che possono far tutto fuorché consentire una loro ri-socializzazione. Forse per questo, il legislatore ne ha disposto la chiusura.
Ecco il testo del dl www.leggioggi.it/wp-content/uploads/2014/05/OspedaliPsichiatriciGiudiz...


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Utente Junior
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22/10/2014 22:07
 
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